Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 25 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio dei Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Padova e Unione Provinciale Sindacale–Cisl, Camera Confederale del Lavoro–Cgil, Camera Sindacale Provinciale–Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Padova

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Indennità speciale.
Art. 7. - Addestramento professionale.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 9. - Cassa edile.
Art. 10. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Padova, 25 settembre 1959

In Padova, addì 25 settembre 1959, tra il Collegio dei Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Padova [...] e l’Unione Provinciale Sindacale – Cisl [...], la Camera Confederale del Lavoro – Cgil [...], la Camera Sindacale Provinciale – Uil [...], è stato stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia, siglato in Roma il 24 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della provincia di Padova per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, etc.), marittime, fluviali, lagunari ed industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Il periodo nel quale le imprese hanno facoltà di, effettuare un orario di 10 ore giornaliere viene fissato dal 1° maggio al 31 agosto.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio indicate nell’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro predetto saranno corrisposte le percentuali di maggiorazione contenute nell’art. 4 del contratto regionale su citato.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
La misura dell’indennità per lavori eseguiti in alta montagna o in zona malarica è indicata negli artt. 5 e 6 del contratto regionale menzionato.