L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non crea alcun pregiudizio al lavoratore poichè la responsabilità civile del datore rivive nell'ipotesi di sentenza penale di condanna a carico del datore stesso.

 

 

L'esonero non determina una disincentivazione del datore ad adottare le misure di sicurezza poichè comunque l'omissione comporta per il datore la responsabilità penale. 


 
 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE
 
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO
GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof.
LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO
PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. n. 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con le ordinanze emesse il 24 gennaio 1975 e il 13 luglio 1977 dal Pretore di Torino, nei procedimenti civili vertenti tra V. Ilario e L. Andrea e la Soc.p.a. M. italiana, rispettivamente iscritte al n. 231 del registro ordinanze 1975 al n. 81 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 1975 e n. 109 del 1978.
Visti gli atti di costituzione della Soc.p.a. M. italiana e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Cristoforo Barberio Corsetti per la Soc.p.a. M. italiana, e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Fatto
 
 
1. - Con due ordinanze emesse dal pretore di Torino e iscritte ai nn. 231/1975 e 81/1978 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile contrattuale nei confronti del lavoratore in presenza dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Secondo il pretore le norme denunciate svuoterebbero di significato concreto il precetto di cui all'art. 2087 cod. civ. e sarebbero in contrasto con la ratio dell'art. 9 della legge n. 300 del 1970, che consente ai lavoratori di controllare attraverso proprie rappresentanze l'ambiente di lavoro sotto il profilo della sicurezza igienico-prevenzionistica. In particolare il giudice a quo ravvisa nella disciplina impugnata la violazione dei seguenti principi costituzionali: a) il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), perché ai lavoratori sarebbe preclusa la possibilità - riconosciuta agli altri cittadini - di richiedere la tutela giurisdizionale dei diritti ad essi derivanti dal rapporto di lavoro e dalle norme che lo regolano; b) il principio della tutela giurisdizionale dei propri diritti (art. 24 Cost.), perché nelle ipotesi di specie il ricorso a tale tutela si risolverebbe in un rifiuto di ogni valutazione di merito; c) il principio della tutela della salute (art. 32 Cost.) perché, assoggettando le violazioni agli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ. alle sole sanzioni penali e non anche alle dirette sanzioni civili, gli articoli impugnati attribuirebbero alla norma costituzionale mera natura programmatica; d) il principio della subordinazione della libertà di iniziativa economica all'utilità sociale (art. 41 Cost.), nella quale deve farsi rientrare la difesa della sicurezza, della libertà e dignità umana, che sono corollari del diritto al lavoro e alla tutela dello stesso, affermato nell'art. 4 della Costituzione.
 
 
 

2. - In entrambi i giudizi si è costituita la Società per azioni M. Italiana (S.A.M.I.), resistente nei giudizi di merito, rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino e Teodoro Manara, eccependo in primo luogo l'irrilevanza della questione di illegittimità sollevata dal pretore e in subordine la sua infondatezza.
La parte privata osserva, in ordine alla rilevanza, che l'impugnato art. 10 del t.u. n. 1124/1965 afferma la responsabilità civile del datore di lavoro qualora la sentenza penale stabilisca che l'infortunio, o la malattia, è avvenuto per fatto imputabile al datore di lavoro o ad alcuno dei soggetti del cui operato il datore debba rispondere, cosicché la questione di costituzionalità sarebbe stata rilevante solo se e quando il giudice penale avesse escluso dette responsabilità. L'irrilevanza viene anche prospettata sotto altro profilo, in quanto il giudizio avrebbe potuto definirsi anche senza la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, qualora fosse risultata in linea di fatto la mancanza di fondamento delle pretese degli istanti (nocività dell'ambiente, nesso di causalità con le malattie lamentate, ecc.) con conseguente assoluzione del datore di lavoro.
 
 
3. - È intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione sollevata. Assume l'Avvocatura che l'intero sistema legislativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non configura il rapporto tra lavoratore, datore di lavoro e istituto previdenziale, come una vera e propria assicurazione da responsabilità civile (nel senso di strumento predisposto per sollevare il datore di lavoro dalle conseguenze degli infortuni), ma piuttosto come mezzo diretto di tutela dell'infortunato. In effetti mentre il lavoratore assicurato vede estesa la prestazione assicurativa anche in ipotesi in cui non possa configurarsi responsabilità civile di terzi, il datore di lavoro ne riceve un vantaggio indiretto in quanto l'indennizzo assicurativo da un lato va a scomputo del risarcimento in ipotesi dovuto e dall'altro costituisce il limite del risarcimento stesso. In questo senso soltanto - spiega l'Avvocatura - va inteso il cosiddetto "esonero di responsabilità", sulla cui legittimità costituzionale la Corte costituzionale si è già pronunciata con le sentenze nn. 22 del 1967 e 134 del 1971.
 

4. - Nelle more di questo giudizio Ilario V., istante nel procedimento di cui all'ordinanza di rimessione n. 231/1975, ha definito transattivamente la vertenza con la S.p.a. M. Italiana, con la conseguente estinzione del relativo processo.
 





Diritto
 
 
 
 


 
1. - I giudizi promossi con le due ordinanze di rimessione possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, essendo identica la questione prospettata.
La Corte costituzionale deve decidere se contrasti o meno con gli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione il combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, nella parte in cui esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile contrattuale in presenza dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per il dubbio che tale esenzione violi: a) il principio di uguaglianza, discriminando i lavoratori rispetto agli altri cittadini; b) il principio della tutela giurisdizionale dei propri diritti, essendo preclusa nelle ipotesi denunciate ogni valutazione di merito; c) il principio della tutela della salute, assoggettando le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ. alle sole sanzioni penali; d) il principio della subordinazione della libertà di iniziativa economica all'utilità sociale, comprendente la difesa della salute del lavoratore.
2. - Va, innanzitutto, disattesa la eccezione di irrilevanza proposta dalla Soc. M..
È vero, infatti, che l'impugnato art. 10 del t.u. n. 1124 del 1965 esclude in tema di infortuni sul lavoro la responsabilità civile del datore di lavoro, a meno che non sia intervenuta una sentenza penale, la quale stabilisca che l'infortunio è avvenuto per fatto imputabile all'imprenditore o ad alcuno dei soggetti del cui operato egli debba civilmente rispondere (secondo e terzo comma, come modificati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967) e che l'art. 131 dello stesso testo unico estende tale deroga alle malattie professionali.
Ma la questione di costituzionalità non si pone nel giudizio civile - come sostiene la difesa della Società M. - solo dopo che il giudice penale abbia escluso le suddette responsabilità, ma nel momento stesso in cui il giudice a quo si vede precluso ogni esame in ordine alla responsabilità civile del datore di lavoro, per effetto appunto della norma impugnata; salvo nei casi, non ricorrenti nella fattispecie, di amnistia, morte dell'imputato o prescrizione (art. 10, quinto comma, come modificato dalla citata sentenza della Corte costituzionale). La stessa indagine sull'esistenza o meno di una sentenza penale presuppone, infatti, l'applicazione della norma denunciata.
3. - La questione nel merito è comunque infondata.
Le norme impugnate, invero, non entrano in conflitto né col principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) né con quello della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.), che al primo chiaramente si richiama nella prospettazione del giudice a quo. Si ha contrasto, infatti, con il principio di uguaglianza - secondo le precedenti pronuncie di questa Corte - solo quando le disparità fra due discipline riguardanti fattispecie relativamente omogenee sono tali da non trovare alcun ragionevole fondamento nella diversità di situazioni.
Nell'attuale normativa previdenziale-assicurativa in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, della quale fanno parte integrante gli articoli denunciati, il lavoratore riceve una particolare tutela in caso di infortunio o di malattia causati dalla sua attività lavorativa, che lo pone in linea di massima in una situazione giuridicamente più favorevole degli altri cittadini che abbiano subito un infortunio o contratto una malattia per cause estranee ai rapporti di lavoro. Questi vantaggi, in deroga alle norme generali, consistono - come si rileva nella citata sentenza di questa Corte n. 22 del 1967 - sotto l'aspetto sostanziale nella garanzia al lavoratore di essere risarcito in ogni caso, anche quando l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, e sotto l'aspetto procedurale nell'automaticità della liquidazione dell'indennizzo, che lo esonera dal promuovimento dell'azione giudiziaria e di conseguenza dall'onere della prova. A questi vantaggi del lavoratore, che si ricollegano all'origine assicurativa del sistema, corrisponde il cosiddetto esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, nel senso che la misura del risarcimento, in deroga alle norme generali, è limitata all'indennizzo erogato dall'INAIL secondo speciali tabelle predisposte, anche se inferiore all'effettivo danno subito dall'infortunato.
Tale limitazione, tuttavia, non determina, nell'attuale stato della normativa, un sostanziale pregiudizio per il lavoratore, in quanto la responsabilità civile del datore di lavoro rivive in tutta la pienezza dei principi generali nell'ipotesi - come si è già osservato - di sentenza penale di condanna che abbia affermato la responsabilità, nella produzione dell'evento lesivo, del datore di lavoro o di qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba civilmente rispondere secondo le norme generali, oppure nelle ipotesi di amnistia, morte dell'imputato o prescrizione del reato. In tutti questi casi il giudice civile può essere adito dal lavoratore per sentire affermato il suo diritto all'integrale risarcimento del danno subito, al di là delle somme già erogate dall'lNAIL.
Ora, se si considera la complessa e vasta normativa penale vigente in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali e di tutela degli ambienti di lavoro, risulta del tutto marginale in concreto l'eventualità di un fatto lesivo che non integri gli estremi di un illecito penale, essendo sufficiente per affermare la responsabilità penale per colpa - norma dell'art. 43 cod. pen. - che il fatto sia stato determinato da negligenza o inosservanza di disposizioni di legge.
La stessa violazione degli obblighi sanciti a carico dell'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ., per assicurare la integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, è idonea di per sè - come ritiene la giurisprudenza ordinaria - a configurare la nozione giuridica di colpa, prevista in linea generale dal citato art. 43 cod. pen., cosicché anche la violazione dell'art. 2087 cod. civ., qualora valga ad integrare un'ipotesi di reato colposo, lesivo dell'incolumità del lavoratore, costituisce inscindibilmente illecito penale e civile e fa, conseguentemente, venir meno l'esonero da responsabilità civile del datore di lavoro.
La suddetta eventualità marginale e l'impossibilità per il lavoratore di adire autonomamente il giudice civile (salve le previste ipotesi di amnistia, prescrizione o morte dell'imputato) trovano dunque una giustificazione, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, nei molteplici e più significativi vantaggi garantiti allo stesso lavoratore dal sistema vigente, cosicché la disparità che ne deriva rispetto alla generalità dei cittadini non è arbitraria o irrazionale, rispondendo a situazioni giuridicamente non omogenee.
4. - Neppure risultano violati i principi costituzionali che tutelano il lavoro (art. 4 Cost.), la salute (art. 32 Cost.) e l'utilità sociale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Si potrebbe, invero, dubitare che il datore di lavoro, per effetto del cosiddetto esonero dalla responsabilità civile, non sia incentivato ad adottare le misure precauzionali in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, quali sono previste dalla legislazione in vigore e dagli stessi contratti collettivi. Si verrebbe così a determinare una situazione di maggiore pericolosità per la salute e l'integrità fisica del lavoratore, rispetto a quella che vi sarebbe se l'esonero venisse eliminato.
Senonché nessuna minore incentivazione all'osservanza delle misure di salvaguardia si verifica in concreto, quando si pensi che l'inosservanza o l'omissione di queste misure ' di per sè sufficiente - come si è già rilevato - ad integrare la responsabilità penale del datore di lavoro per gli eventi lesivi a danno dei lavoratori ed a far rivivere, di conseguenza, integralmente la sua responsabilità civile secondo i principi generali.
 
 

 
P.Q.M.
 
 
 

 
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione, dal pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 MAG. 1981.