Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2013, n. 4514 - Investimento durante le operazioni di movimentazione dei carichi sospesi: responsabilità di un datore di lavoro e di un lavoratore
Responsabilità del legale rappresentante di una Srl e del lavoratore della medesima ditta per lesioni personali gravi occorsi ad un dipendente.
Al datore di lavoro si contesta di non aver valutato i rischi derivanti dall'uso di un carrello, con specifico riferimento ai rischi di investimento durante le operazioni di movimentazione dei carichi sospesi; di non avere predisposto una idonea segnalazione e di non avere adottato misure organizzative, atte ad evitare possibili investimenti dei lavoratori, durante le operazioni di movimentazione dei carichi. Al lavoratore si contesta, in particolare, di avere manovrato l'impianto di sollevamento e trasporto dei carichi senza essersi garantito l'assenza di persone nel raggio di azione dell'impianto. Ad entrambi i prevenuti, si contesta pertanto, a causa delle descritte condotte, di avere provocato l'investimento del dipendente ad opera della benna manovrata mediante radiocomando dall'imputato, investimento dal quale derivavano gravi lesioni personali in danno del lavoratore.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
"La Corte di Appello ha correttamente considerato che nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dalla assenza di misure di prevenzione, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Il Collegio ha pure sottolineato che il comportamento dell'operaio infortunato non poteva ritenersi nè imprevedibile nè abnorme, giacchè il dipendente aveva agito per eseguire una prestazione di lavoro, su richiesta dell'odierno ricorrente".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
2) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 4708/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza in data 21.04.2007 affermava la penale responsabilità di (Omissis), nella sua qualità di legale rappresentante della ditta " (Omissis) Srl" e di (Omissis), in qualità di lavoratore della medesima ditta, in ordine al reato di cui all'articolo 590 cod. pen., per avere contribuito a cagionare lesioni personali gravi al dipendente (Omissis).
A (Omissis) si contesta di non aver valutato i rischi derivanti dall'uso di un carrello, con specifico riferimento ai rischi di investimento durante le operazioni di movimentazione dei carichi sospesi; di non avere predisposto una idonea segnalazione e di non avere adottato misure organizzative, atte ad evitare possibili investimenti dei lavoratori, durante le operazioni di movimentazione dei carichi. A (Omissis) si contesta, in particolare, di avere manovrato l'impianto di sollevamento e trasporto dei carichi senza essersi garantito l'assenza di persone nel raggio di azione dell'impianto. Ad entrambi i prevenuti, si contesta pertanto, a causa delle descritte condotte, di avere provocato l'investimento del dipendente (Omissis), ad opera della benna manovrata mediante radiocomando da (Omissis), investimento dal quale derivavano gravi lesioni personali in danno del lavoratore.
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 9.01.2012 confermava la sentenza del Tribunale di Sondrio.
La Corte territoriale, nel censire i motivi di doglianza, rilevava che l'infortunio si era verificato a seguito della inosservanza di disposizioni di legge che prevedono espressamente tale tipo di rischio, in relazione alla situazione di fatto in cui il dipendente si trovava ad operare. E che il comportamento dell'operano infortunato non poteva ritenersi nè imprevedibile nè abnorme, giacchè il dipendente aveva agito per eseguire una prestazione di lavoro, su richiesta di (Omissis).
Sotto altro aspetto, la Corte territoriale evidenziava che non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva, volta ad escludere ogni responsabilità a carico di (Omissis), per avere costui delegato la direzione dei lavori al fratello (Omissis).
3. Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione (Omissis) e (Omissis), a mezzo del difensore.
Con il primo motivo, le parti ricorrenti deducono il vizio motivazionale, in riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Gli esponenti assumono che l'infortunio si sia verificato a causa del comportamento imprevedibile e scriteriato posto in essere dal (Omissis), il quale, per spostare un tubo flessibile, come richiestogli da (Omissis), si posizionò in prossimità dell'escavatore. Le parti osservano che (Omissis) era un lavoratore esperto e che il macchinario di cui si tratta era in funzione nel cantiere da oltre un mese. Rilevano, inoltre, che le modalità di lavorazione della benna non consentivano l'uso di transenne, per delimitare l'area di operatività dell'escavatore; e che l'adozione delle prescrizioni indicate dalla ASL non avrebbero comunque impedito il verificarsi dell'infortunio, a fronte del comportamento sventato del (Omissis).
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha ritenuto responsabile anche (Omissis), pure a fronte di una delega di fatto in favore del fratello (Omissis), per la direzione del cantiere di cui si tratta. Ritengono che erroneamente la Corte di Appello ha escluso l'esistenza di una delega di funzioni, in favore di (Omissis).
Diritto
4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha correttamente considerato che nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dalla assenza di misure di prevenzione, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Il Collegio ha pure sottolineato che il comportamento dell'operaio infortunato non poteva ritenersi nè imprevedibile nè abnorme, giacchè il dipendente aveva agito per eseguire una prestazione di lavoro, su richiesta dell'odierno ricorrente (Omissis).
Orbene, la valutazione effettuata dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'orientamento espresso ripetutamente dalla Corte regolatrice, in riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Al riguardo, deve rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi resistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686). Conclusivamente sul punto, preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109).
4.2 Del pari infondato risulta il secondo motivo di ricorso.
Assumono gli esponenti che i giudici di merito abbiano errato nel non considerare che il datore di lavoro, (Omissis), aveva delegato il fratello (Omissis), per la gestione del cantiere di cui si tratta.
L'assunto non ha pregio.
La Corte di Appello, sul punto di interesse, nel confermare la statuizione del primo giudice, ha osservato che i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la validità del trasferimento di responsabilità, a mezzo di delega, prevedono: un atto di conferimento avente data certa; l'idoneità tecnico-professionale del soggetto delegato; la dotazione a favore del delegato di idonei mezzi finanziari, per fare fronte alle esigenze di prevenzione; l'effettivo potere decisionale del delegato. La Corte territoriale, in relazione al caso di specie, ha pertanto escluso la sussistenza di una valida delega di funzioni, giacchè non ricorreva alcuno dei suddetti requisiti.
Ebbene, l'apprezzamento effettuato dalla Corte territoriale, in ordine alla insussistenza delle condizioni di fatto per l'operatività dell'istituto della delega di funzioni, risulta immune da errori logici o giuridici, rilevabili in sede di legittimità. Deve osservarsi, al riguardo, che la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega che deve però essere espressa, inequivoca e certa; e che la stessa non può essere implicitamente presunta - come di converso sostenuto dagli odierni ricorrenti - dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8604 del 29/01/2008, dep. 27/02/2008, Rv. 238970).
Come si vede, del tutto legittimamente la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che, nel caso di specie, non poteva escludersi la responsabilità del datore di lavoro (Omissis), giacchè costui aveva conferito al lavoratore (Omissis) un mero incarico di controllo del cantiere, incarico inidoneo a determinare un trasferimento di responsabilità ovvero il mutamento della posizione di garanzia che grava sul datore di lavoro.
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.