Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 febbraio 2013, n. 4207 - Licenziamento e nesso causale tra l'insorgenza di una infermità e l'ambiente di lavoro


 

 

Fatto



1. Con sentenza n. 5966 del 6 marzo 2002 il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato la domanda proposta con ricorso depositato il 9/6/01 da P.F. diretta a far accertare e dichiarare la nullità ovvero la illegittimità del licenziamento intimatogli il 25/10/97 dalla T. spa per avvenuto superamento del periodo di comporto e alla conseguente applicazione dell'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 18 legge n. 300/70.

Ha rilevato il Tribunale che dalla documentazione prodotta dalla T. spa, non oggetto di alcuna puntuale contestazione ex adverso, si evinceva che il ricorrente aveva fatto registrare, negli ultimi 18 mesi, un numero di giorni di assenza per malattia superiore a 365, sicché risultava superato il periodo di comporto per sommatoria previsto dall'art. 32 del CCNL: che infondato era il rilievo secondo cui, una volta superato il periodo di comporto, il licenziamento comunque doveva essere sorretto da un giustificato motivo ex art. 3 legge n. 604/66; che parimenti infondato era il rilievo secondo cui il periodo di comporto da considerare avrebbe dovuto essere maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto e che non poteva considerarsi superato, in quanto la infermità da cui era affetto, rappresentata da uno stato depressivo con grave dermatite seborroica, era ascrivibile alla situazione di stress in cui egli aveva operato in qualità di addetto al servizio " 12", atteso che non risultavano né allegati né provati significativi elementi idonei a far ipotizzare un nesso causale tra l'insorgenza di tale infermità e l'ambiente di lavoro; che in alcun modo provata era la sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere cui potesse ascriversi la mancata richiesta di aspettativa, come contrattualmente prevista, in tempo utile ad evitare il superamento del periodo di comporto.

2. Avverso tale pronuncia, depositata in data 14/3/02 e non notificata, ha proposto tempestivo appello, con ricorso depositato il 6/3/03, P. affidato a due motivi.

Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.

Espletata una prima ctu medico-legale, disposta la rinnovazione di tale mezzo e disposta, infine, ctu medico-legale collegiale, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 25 novembre 2010-10 febbraio 2011, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado. Poneva in via definitiva a carico di entrambe le parti, in solido tra loro ed in ragione di una metà per ciascuna, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'originario ricorrente con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Nella camera di consiglio all'esito dell'odierna udienza il collegio ha deciso la causa ed ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto



1. Il ricorso e articolato in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2702 cc. sostenendo in particolare che la società datrice di lavoro non aveva fornito la prova che tutti i giorni di assenza fossero ascrivibili a malattia.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c, 2087 del c.c., 32 Cost., nonché le disposizioni del d.lgs. n. 626 del 1994. In particolare il ricorrente richiama le conclusioni della perizia collegiale che aveva ritenuto che le mansioni svolte dall'appellante avevano esplicato un'efficacia con causale nel determinare i disagi dallo stesso sofferti in quanto nei suoi confronti non avevano trovato applicazione le prescrizioni normative previste dall'art. 54 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

2. Il ricorso - i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.

I punti controversi in causa sono stati due: il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia; la riferibilità della malattia a responsabilità del datore di lavoro per omessa predisposizione delle misure preventive delle malattie professionali.

3.Correttamente la Corte d'appello - nel farsi carico del primo motivo d'appello, sostanzialmente corrispondente nel contenuto al primo motivo del ricorso per cassazione, secondo cui sarebbe mancata la prova dei giorni di assenza per malattia richiesti per il superamento del periodo di comporto per sommatoria, non essendo sufficienti, secondo il ricorrente, i prospetti redatti unilateralmente dalla T. spa, in quanto inidonei ad assolvere all'onere probatorio da cui era gravata

la società - ha osservato che la società aveva dedotto che nel periodo di 18 mesi antecedenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore era stato assente per malattia dal giugno 1996 alla data dell'atto di recesso per complessivi 386 giorni, cosi superando il periodo di comporto pari a 365 giorni indicando mese per mese in maniera analitica i giorni di assenza per malattia, con la data inizio e di cessazione. Tali giorni di assenza risultavano dai fogli di presenza prodotti, i quali erano stati redatti sulla base delle certificazioni mediche inviate dal ricorrente, certificazioni che però essa società era nella impossibilità di produrre, non essendo state più rinvenute presso l'archivio del personale, ove erano stati riposte, e perciò era stata presentata denuncia di smarrimento in data 25/9/2001 presso il locale Commissariato della Polizia di Stato.

A fronte di ciò il ricorrente non ha sollevato alcuna specifica e puntuale contestazione in ordine alla corrispondenza dei dati emergenti dai fogli di presenza prodotti dalla Società ai giorni di assenza per malattia fatti registrare nel cd. limite esterno di 180 giorni.

Pertanto la Corte d'appello ha osservato che, essendo pacifico tra le parti - o quanto meno non contestato - che i giorni di assenza risultanti dai prospetti prodotti dalla società ammontavano a 386 giorni nell'arco di 18 mesi ed essendo altresì pacifico che si trattasse di assenze giustificate e che la società aveva indicato come giustificazione dell'assenza la malattia della dipendente, quest'ultimo sul punto non ha preso posizione limitandosi ad eccepire genericamente la mancanza della produzione dei certificati di malattia. Puntualmente la Corte d'appello ha sottolineato che il lavoratore ricorrente in primo grado ha fatto una contestazione generica della puntuale deduzione offerta dalla società giacché neppure per uno solo dei 386 giorni di assenza in questione ha indicato una ragione giustificativa della stessa diversa da quella allegata dalla società e cioè dalla malattia. In questa situazione processuale di contestazione solo generica di dati fattuali allegati dalla società resistente la corte d'appello e prima ancora il giudice di primo grado hanno conseguente ritenuto non contestato che la ragione giustificativa di 386 giorni di assenza fosse stata la malattia.

4. Quanto al secondo profilo al quale si faceva riferimento sopra, la Corte d'appello ha considerato che effettivamente il dipendente era affetto da un grave stato ansioso depressivo, successivamente sfociato in una dermatite da contatto.

Però la disposta perizia collegiale, che aveva dato conto dei risultati degli studi e della letteratura scientifica circa il rapporto tra patologie dermatologiche ed impiego dei videoterminali cui era addetto il lavoratore, è pervenuta alla conclusione che non emergevano correlazioni statistico- epidemiologiche probanti sotto il profilo della eziopatogenesi, sicché doveva ritenersi che in generale l'esposizione ai videoterminali non rivestisse un ruolo causale scientificamente indiscusso o comunque in termini di ragionevole probabilità nell'insorgenza della dermatite seborroica. Nella specie non poteva quindi parlarsi di una eziopatogenesi di natura professionale.

Pertanto la corte d'appello si è rifatta alla consulenza collegiale nella parte in cui ha escluso che l'attività lavorativa svolta dal dipendente, e in particolare quella di essere addetto ad un videoterminale, potesse considerarsi morbigena in riferimento alla dermatite di cui soffriva il dipendente stesso. Per altro verso in concreto l'attività lavorativa svolta dal dipendente al videoterminale, meramente ripetitiva e prolungata nel tempo, aveva operato come concausa della malattia. Ciò però non era sufficiente al fine di escludere la computabilità dei giorni di assenza per malattia rilevanti ai fini del comporto perché - secondo l'apprezzamento di merito della Corte territoriale adeguatamente e non contraddittoriamente motivato - non era risultata violata alcuna disposizione di prevenzione né specifica (art. 54 d.lgs. n. 626 del 1994), quanto alle prescritte pause nell'attività lavorativa, né generale ex art. 2087 cc..

In breve, Correttamente la corte d'appello ha considerato tutti i giorni di malattia per pervenire alla conclusione che essi superavano il periodi comporto di 365 giorni nell'arco di 18 mesi con conseguente legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 50 per esborsi oltre euro 3.000,00 (tremila) per compenso d'avvocato ed oltre accessori di legge.