Tipologia: CCNL
Data firma: 11 febbraio e 12 marzo 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione Nazionale Centrali del Latte d’Italia e Filia, Fulpia, Uilia
Settori: Agroindustriale, Centrali latte

Sommario:

Premessa
Parte prima Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Comunicazione del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 5-bis.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Precedenze.
Art. 8. - Donne e minori.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 9-bis. - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
Art. 10. - Riposo per i pasti.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Sospensione del lavoro.
Art. 13. - Interruzione del lavoro.
Art. 14. - Recuperi.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 17. - Festività nazionali.
Art. 18. - Determinazione categorie.
Art. 18-bis. - Controversie sulla classificazione degli operai.
Art. 19. - Apprendistato.
Art. 20. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 22. - Maggiorazioni periodiche di anzianità.
Art. 23. - Minimi di paga oraria.
Art. 24. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Gratifica natalizia.
Art. 27. - Trasferte.
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Prestiti.
Art. 30. - Permessi.
Art. 31. - Congedo matrimoniale.
Art. 32. - Maternità.
Art. 33. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 34. - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
Art. 35. - Infortuni sul lavoro.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Dimissioni.
Art. 39. - Caso di morte.
Art. 40. - Regolamento di fabbrica.
Art. 41. - Disciplina aziendale.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43. - Ammonizione, multa, sospensione.
Art. 44. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 45. - Tutela dei lavoratori.
Art. 46. - Istruzione professionale.
Art. 47. - Utensili di lavoro.
Art. 47-bis. - Indumenti di lavoro.
Art. 48. - Spogliatoi.
Art. 49. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 49-bis. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 50. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Parte seconda Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie ex-equiparati
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 6. - Corresponsione della retribuzione mensile.
Art. 7. - Minimi dello stipendio mensile.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 10. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 10.-bis. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia ed infortunio.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 17-bis. - Indumenti di lavoro.
Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Art. 19. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Parte terza Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 4-bis. - Controversie sulla classificazione degli impiegati.
Art. 5. - Laureati e diplomati.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla categoria di operaio a quella di impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro, cauzione.
Art. 18. - Prestiti.
Art. 19. - Tredicesima mensilità.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Alloggio.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Trattamento di malattia.
Art. 25. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 31. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 32. - Indennità in caso di morte.
Art. 33. - Previdenza.
Art. 34. - Norme speciali.
Art. 34-bis. - Indumenti di lavoro.
Art. 35. - Minimi di stipendio dell’impiegato.
Art. 36. - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore.
Parte quarta Parte comune
Art. 1. - Indennità istruzione figli.
Art. 2. - Indennità mezzo di trasporto.
Art. 3. - Indennità di zona malarica.
Art. 4. - Permessi sindacali.
Art. 5. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 6. - Mense aziendali.
Art. 7. - Indennità lavori disagiati.
Art. 7-bis. - Indennità particolari.
Art. 8. - Cessioni in natura.
Art. 9. - Lavoro a cottimo.
Art. 10. - Indennità speciale.
Art. 11. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 12. - Certificato di lavoro.
Art. 13. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 14. - Reclami e controversie.
Art. 15. - Commissioni interne.
Art. 16. - Norme generali.
Art. 17. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Commissione paritetica interpretativa
Art. 19. - Decorrenza e durata.
Allegato Regolamento della commissione paritetica e del collegio tecnico
Tabelle
Tabelle salariali
Tabella vestiario

Contratto nazionale di lavoro per lavoratori addetti alle centrali del latte ed ai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare, 11 febbraio e 12 marzo 1959

Tra l’Associazione Nazionale Centrali del Latte d’Italia [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Filia) [...] e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari (Fulpia) [...] e l’Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari (Uilia) [...], si è stipulato il presente contratto nazionale di lavoro.

Premessa
Applicazione del contratto
La presente regolamentazione si applica ai lavoratori addetti alle Centrali del Latte ed ai Centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare.
Per le Aziende gestite ai sensi del T.U. sulla Municipalizzazione approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, l’applicazione del contratto è regolata dalle norme di detta legge.
Per le aziende delle Regioni Autonome l’applicazione del contratto è regolata dalle Leggi regionali sui contratti di lavoro.

Parte prima Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 5-bis.

È ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato, purché tale assunzione sia giustificata da una particolare e comprovata esigenza produttiva e non apparisca fatta per eludere disposizioni del presente contratto.
L’assunzione a tempo determinato dovrà comunque risultare dalla lettera di assunzione. [...]

Art. 6. - Visita medica.
L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a vi- vita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 8. - Donne e minori.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute negli articoli 11 e 17 della legge sul lavoro delle donne e dei minori.
Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall’art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario massimo è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di dieci ore giornaliere; salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
[...]

Art. 9-bis. - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
[...]
Agli autisti eventualmente destinati a compiere operazioni di carico e scarico che non comportino l’annullamento dei tempi intermedi di sosta, di cui al precedente capo verso, verrà corrisposta una particolare indennità, la cui misura verrà concordata in sede aziendale.

Art. 10. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 9 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l’orario continuato è concesso di consumare il pasto nel luogo, nell’orario e nel tempo da concordarsi aziendalmente.
È inteso che il periodo di sosta stabilito per la refezione non è retribuito.

Art. 11. - Riposo settimanale.
A ogni lavoratore spetta un giorno di riposo settimanale da regolamentarsi con turno rotativo.

Art. 14. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario massimo di cui all’art. 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i minori.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
[...]
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
[...]

Art. 19. - Apprendistato.
Le associazioni stipulanti si riservano di provvedere all’eventuale regolamentazione dell’apprendistato mediante successivo accordo.

Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne siano adibite a compiere lavori che normalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni, di lavoro e di rendimento, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per gli uomini.

Art. 25. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, in ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione globale di fatto nella misura di:
dal 1° al 10° anno compiuto 16 giorni lavorativi
oltre il 10° anno compiuto 22 giorni lavorativi
[...]

Art. 32. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, e le modalità della loro applicazione, verranno concordate in sede aziendale.

Art. 35. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni normali, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenendo anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[...]
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
[...]

Art. 40. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (regolamento di fabbrica) che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 41. - Disciplina aziendale.
L’operaio in tutte le manifestazioni di rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire o a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme dell’art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla direzione saranno i seguenti:
а) ammonizione verbale o scritta.
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 44.

Art. 43. - Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggere la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione, l’operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l’inizio di lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o che si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza: in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma il carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, dì oggetti per proprio conto o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazioni o di costruzioni di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizioni più gravi in relazione all’entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 44. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
а) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
6) recidiva di qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
7) insubordinazione grave verso i superiori.
b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispostivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno all’azienda;
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare grave incidente alle persone o alle cose.

Art. 45. - Tutela dei lavoratori.
La tutela del lavoratore anche per quanto riguarda gli art. 41, 42, 43 e 44 è svolta dalla Commissione interna nello spirito degli accordi interconfederali.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge.

Art. 46. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 47. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceve dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere in condizioni di poterli conservare.
[...]

Art. 47-bis. - Indumenti di lavoro.
Sul lavoro l’operaio deve indossare la tenuta prescritta.
L’azienda fornirà una tenuta ogni 15 mesi salvo il caso di comprovata e giustificata usura anticipata. I nuovi indumenti saranno distribuiti soltanto dietro restituzione degli indumenti usati.
Gli indumenti da fornirsi ai lavoratori sono elencati nell’apposita tabella.
[...]

Art. 48. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovranno essere adibiti a spogliatoi, debitamente divisi per uomini e donne, dei locali igienici, sani, riscaldati nei mesi invernali, muniti di docce, lavandini e armadietti, in cui gli operai potranno conservare i loro effetti.

Art. 49-bis. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l’igiene e l’areazione, l’illuminazione, la pulizia e, dove possibile
il riscaldamento dei locali stessi e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione dei pasti fuori degli ambienti di lavoro in condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Parte seconda Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie ex-equiparati
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori che appartengono alla categoria speciale specificata nel comma seguente si conviene di applicare, dal momento in cui si trovano nelle condizioni fissate, il trattamento previsto dai successivi articoli del presente contratto, fermo restando, per tutto quanto non contemplato, il riferimento al trattamento previsto dal R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori stessi.
L’anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorre dal giorno dell’assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 1° gennaio 1945 nelle provincie dell’Italia settentrionale, e dal 1° aprile 1946 nelle provincie dell’Italia Centro-meridionale e Insulare, salvo l’aggiunta delle maggiori anzianità convenzionali previste dagli articoli seguenti.
Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari dì fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica (Art. 31 del Concordato Interconfederale 23 maggio 1946).
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie.
Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro ì quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b), c), di cui sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla prima categoria:
- Il capo-treno di laminazione, il contro-maestro, il maestro di più forni di riscaldo, il capo-squadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, ecc.;
Appartengono alla seconda categoria:
- Il capo-squadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marca-tempo, il capo-usciere, il capo fattorino, ecc. (Art. 32 del Concordato Interconfederale 23 maggio 1946). Per gli assorbimenti per i super-minimi di merito, per gli aumenti periodici di anzianità, valgono le norme stabilite per gli impiegati (Art. 3 del Concordato Interconfederale del 27 ottobre 1946).
La presente regolamentazione non modifica il trattamento di tali lavoratori agli effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso.

Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione degli operai: comunicazione del contratto, documenti, visita medica, donne e minori, riposo per i pasti, riposo settimanale, giorni festivi e festività infrasettimanali, festività nazionali, recuperi, passaggio di categoria e cumulo di mansioni, donne adibite a lavori maschili, trasferte, trasferimenti, prestiti, permessi, maternità, chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi, caso di morte, regolamento di fabbrica, disciplina aziendale, provvedimenti disciplinari, ammonizioni, multe, sospensioni, licenziamento per cause disciplinari, tutela dei lavoratori, utensili di lavoro, istruzione professionale, visite di inventario e visite personali.

Art. 8. - Ferie.
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, in ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione complessiva non inferiore a:
- fino a 10 anni giorni 18 lavorativi
- oltre 10 anni giorni 24 lavorativi
[...]

Art. 10.-bis. - Orario di lavoro.
Si intende riportata la norma dell’art. 9 della parte prima per gli intermedi dei servizi tecnici e dell’art. 10 della parte terza per gli intermedi dei servizi amministrativi.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell’art. 15 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione [...]

Art. 17-bis. - Indumenti di lavoro.

Per gli indumenti di lavoro si richiama l’art. 47 bis della parte I.

Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste dall’art. 6 per quello che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali.

Parte terza Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata e dimostrata dalla specialità e dalla eccezionalità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste dal presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua condizione di lavoro.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, l’orario massimo di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento e nelle immediata adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
Fermo restando l’orario di cui sopra solo per il computo delle ore straordinarie, l’orario normale di lavoro sarà di 42 ore settimanali e di 56 ore settimanali per i discontinui.
[...]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione dell’azienda.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 10 della presente regolamentazione e cioè 8 ore giornaliere e 48 settimanali e 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 12.
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Tale lavoro straordinario deve essere autorizzato.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire ahi lavoro notturno le donne ed i minori.
[...]

Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali, riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 13. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, in ciascun anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a:
- 20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 25 giorni lavorativi In caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni e fino a 20 anni;
- 30 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 20 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro, ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento di più di 15 giorni di ferie, è concessa di comune accordo la sostituzione delle ferie ancora dovute e non godute con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Per la tutela della maternità si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394.

Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinai! e strumenti a lui affidati.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di stipendio;
a) sospensione dal lavoro e dallo stipendio, per un periodo non superiore a 3 giorni;
b) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;
c) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata soluzione nel disposto delle lettere a), b), c).
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamate nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 34. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Art. 34-bis. - Indumenti di lavoro.
Gli impiegati tecnici devono indossare sul lavoro la tenuta prescritta come nell’apposita tabella.

Parte quarta Parte comune
Art. 3. - Indennità di zona malarica.

Ai lavoratori assunti per località non malarica che vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi tra le rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge (T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D.L. 27 luglio 1934 n. 1265 e relativo regolamento approvato con D.L. 28 gennaio 1953 n. 93).
È in facoltà del lavoratore di non accettare il trasferimento in zona malarica, senza alcun pregiudizio del rapporto di lavoro.

Art. 6. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali si fa richiamo agli accordi interconfederali.
Le aziende che già attualmente hanno in funzione mense aziendali continueranno a dare la mensa ai propri dipendenti e corrisponderanno ai dipendenti che saranno impossibilitati per causa di servizio a usufruire della mensa il corrispettivo del valore della mensa stessa.
Nelle aziende dove non è tecnicamente possibile istituire la mensa sarà corrisposta a tutti i lavoratori una indennità a titolo di mensa di L. 80 al giorno.
Tale indennità sarà pure corrisposta a quei lavoratori delle aziende nelle quali esiste il servizio di mensa e che non intendono usufruire della mensa stessa.
Tale indennità sarà portata a L. 125 per i lavoratori delle aziende che non intendono istituire le mense anche quando tale istituzione sia tecnicamente possibile. 

Art. 7. - Indennità lavori disagiati.
L’indennità per lavori disagiati è riconosciuta unicamente ai seguenti lavoratori:
а) cellisti e addetti al lavaggio interno dei serbatoi e delle autocisterne, ai quali verrà corrisposta una indennità pari al 10 % della paga globale di fatto;
b) alle donne addette alle lavanderie a mano alle quali verrà corrisposta per il periodo di effettiva prestazione una indennità pari al 5 % della paga globale di fatto.
[...]

Art. 7-bis. - Indennità particolari.
Ai seguenti lavoratori verrà corrisposta una indennità particolare costituita dalla maggiorazione sulla paga globale di fatto di cui all’articolo precedente, fissata nella misura sotto indicata:
a) operaio qualificato addetto quale autista comune alla distribuzione 5 %
b) operaio qualificato addetto alla conduzione dei pastorizzatori e sterilizzatori 4 %
c) manovale specializzato addetto alla squadra igienico-sanitaria, ove esiste, per la tenuta, pulizia e disinfezione degli impianti 3 %
Le indennità di cui sopra non sono cumulabili con quelle dell’art. 7.

Art. 9. - Lavoro a cottimo.
Per l’eventuale lavoro a cottimo le parti concordano di fare riferimento all’accordo interconfederale in materia.
«Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]

Art. 14. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità dì accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra le aziende ed i lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la direzione e la Commissione interna o il delegato d’azienda e, in mancanza di accordo, dalle rispettive organizzazioni sindacali e, in caso di mancato accordo, dalla commissione paritetica prevista dal presente contratto.

Art. 15. - Commissioni interne.
I compiti delle commissioni interne e dei delegati di azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 16. - Norme generali.
Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Art. 18. - Commissione paritetica interpretativa
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente contratto saranno definite da una commissione paritetica di 12 membri, 6 dei quali nominati dall’Ancli e gli altri 6 dalle Federazioni Nazionali dei Lavoratori stipulanti il presente contratto.
Detta commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un presidente, e in caso di disaccordo su tale scelta, lo farà designare dal primo Presidente della Corte di Appello di Roma.
La commissione verrà convocata dall’Ancli ad iniziativa propria o su richiesta di una delle Federazioni dei Lavoratori stipulanti entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
Per sopperire alle spese necessarie al funzionamento della Commissione ciascuna azienda corrisponderà una volta tanto L. 1.000 per ciascun dipendente ed inoltre ciascun lavoratore verserà L. 1.000, e all’uopo le federazioni nazionali dei lavoratori stipulanti danno mandato alle singole aziende di effettuare le relative trattenute ai propri organizzati.
La Commissione paritetica funzionerà secondo l’annesso regolamento, che fa parte integrante del presente contratto, e deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

Tabelle
Tabella vestiario

L’azienda è tenuta a fornire ai dipendenti adatti indumenti di lavoro, a seconda dei reparti nei quali si svolge il lavoro stesso.
In via semplificativa:
1) Cella frigorifera: maglioni di lana e, ove le condizioni ambientali siano particolarmente disagiate, altro indumento tipo giubbetto, atti a fornire una maggior protezione contro correnti di aria o sgocciolamenti. Palmari e guanto protettivo contro l’umidità. Calze di lana.
2) Serbatoi e autocisterne: maglioni di lana, indumento tipo giubbotto, calze di lana, stivali di gomma, guanti protettivi contro i detersivi. A questo personale sarà fornita anche una tuta di ricupero.
3) Pasteurizzazione, imbottigliamento, sterilizzazione, ecc.: a questo personale sarà fornita una divisa normale. Il personale che partecipa alle operazioni di lavaggio macchine e tubazioni, in aggiunta alla dotazione suddetta, riceverà un paio di stivaletti di gomma.;
4) Trasporti: divisa normale, più un indumento tipo giubbotto contro la pioggia. Gli scaricatori riceveranno in aggiunta a quanto sopra anche i palmari per il facchinaggio dei cestelli. Al personale dei trasporti, in luogo degli zoccoli, l’azienda fornirà un paio di scarpe di tipo militare, mediante assegnazione biennale delle stesse.
5) Addetti ai laboratori: camice e copricapo.
6) Impiegati tecnici nei reparti: tuta o camice, copricapo, zoccoli.
Per divisa normale uomini si intende: la tuta, gli zoccoli, il berretto.
Per divisa normale donne si intende: il camice o la tuta, gli zoccoli e la cuffia.
A tutto il personale che carica o scarica i cestelli, nonché quello addetto al carico e scarico delle lavatrici sarà fornito un grembiule protettivo della divisa.
Gli indumenti saranno distribuiti soltanto dietro consegna dei corrispondenti usati. Di norma l’assegnazione avverrà ogni 15 mesi per la divisa normale, salvo in caso di giustificata, comprovata usura anticipata. Per gli altri indumenti si terrà conto, agli effetti della distribuzione, dello stato di usura media degli stessi.
Al personale incombe l’obbligo tassativo di indossare gli indumenti prescritti e di toglierseli al termine del lavoro.