Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio Imprese Edili Capimastri ed Affini della provincia di Cremona e Fillea, Uil, Filca
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Cremona

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga base oraria e qualifiche.
Art. 2. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 3. - Operai addetti a lavori discontinui o custodia.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavori speciali disagiati.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 9. - Accantonamento percentuale 22,30 % alla Cassa Edile.
Art. 10. - Indennità speciale.
Art. 11. - Apprendistato.
Art. 12. - Scuole.
Art. 13. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Cremona, 28 settembre 1959

In Cremona, addì 28 settembre 1959, premesso che con l’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1959 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1959 l’efficacia del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 agosto 1955, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale 18 dicembre 1954; che lo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste dal detto Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro 29 agosto 1955; che le trattative per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Edili, si sono concluse il 24 luglio 1959, confermando il testo del precedente Contratto 13 settembre 1957 e apportando al nuovo Contratto solo alcune varianti ed aggiunte; si rende necessario l’aggiornamento del summenzionato Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro 29 agosto 1955; il Collegio Imprese Edili Capimastri ed Affini della provincia di Cremona [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - Fillea [...], assistito da [...] Camera del lavoro, l’Unione Italiana del Lavoro - Uil - Camera Sindacale Provinciale di Cremona [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], si danno reciprocamente atto che con decorrenza 1° gennaio 1960 ad integrazione del CCNL 24 luglio 1959, valgono in tutto il territorio della Provincia di Cremona, per le Imprese dell’industria Edilizia ed Affini e per gli operai da esse dipendenti, le Norme Collettive di Lavoro di cui in appresso, ferme restando le condizioni previste dall’art. 9 del presente Accordo.

Art. 3. - Operai addetti a lavori discontinui o custodia.
Si stabilisce che i seguenti lavoratori:
a) Autista, meccanico: venga retribuito come operaio specializzato;
b) Autista non meccanico: venga retribuito come operaio qualificato;
c) Guardiamo o custode: venga retribuito come manovale comune.
Al guardiano notturno spetta, in aggiunta alla retribuzione normale, una percentuale (8%) su paga, contingenza e indennità speciale per le ore di lavoro comprese fra le 22 e le 6 (esclusa ogni altra percentuale per il lavoro ordinario notturno), in base all’art. 8 del CCNL 24 luglio 1959, quarto comma.
Per gli operai di produzione che pernottano nel cantiere, si fa riferimento alle norme stabilite dall’art. 8 del CCNL 24 luglio 1959.
Per il Caposquadra si fa riferimento a quanto è detto nell’art. 5 del CCNL 24 luglio 1959 ultimi due commi.

Art. 4. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del CCNL 24 luglio 1959, si conviene di stabilire l'orario di lavoro sulla base media annuale di ore 44,666 settimanali, suddivise nei seguenti periodi dell’anno:
Marzo-Ottobre, ore 44 settimanali;
Gennaio-Febbraio-Novembre-Dicembre, ore 40 settimanali;
Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre, ore 48 settimanali.
[...]

Art. 5. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e agli operai che li compiono, spettano le maggiorazioni sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale, indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini cavallo, e comunque in sospensione 9 %
2) Lavori su scale aeree tipo porta 12 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 12 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 15 %
5) Lavori in acqua 9 %
6) Costruzione di pozzi a profondità superiore a 5 metri e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 metri 24 %
7) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 3 %
8) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
9) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12%
10) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 5 %
11) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
12) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti
stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8 %
13) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di punteggi esterni, con la lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento ove esista o dal tetto del fabbricato,
se il camino è incorporato al fabbricato stesso 18 %
14) Lavori eseguiti con martelli pneumatici 5 %
15) Lavori in cassoni ad aria compressa:
da 0 a 10 metri 35 %
da oltre 10 metri e fino a 16 44%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore; esse saranno corrisposte non ostante i mezzi protettivi forniti dall’Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 11. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 60 del CCNL 24 luglio 1959, viene convenuto che per gli apprendisti in possesso dell’attestato rilasciato dalla Scuola Professionale Edile, il periodo di apprendistato è fissato nel modo seguente:
Assunti in età dai 14 ai 15 anni: durata apprendistato anni 3;
Assunti in età dai 15 ai 17 anni: durata apprendistato anni 2;
Assunti in età dai 17 ai 18 anni: durata apprendistato anni 1.
In via di massima l’apprendista non sarà adibito all’esecuzione di lavori a cottimo.