Tipologia: Accordo collettivo di lavoro
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Industriale della Provincia di Cuneo e Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia, Unione, Sindacale Cisl della Provincia di Cuneo, Camera Sindacale Unione Italiana del Lavoro di Cuneo
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Cuneo

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Elementi della retribuzione.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 5. - Lavoro fuori zona.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Modalità per l’accantonamento e la corresponsione degli importi di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 9. - Addestramento professionale.
Art. 10. - Tabelle salariali.
Art. 11. - Validità e durata.

Accordo collettivo di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Cuneo, integrativo del CCNL 24 luglio 1959, 1° ottobre 1959

Addì 1° ottobre 1959 in Cuneo, tra l’Unione Industriale della Provincia di Cuneo [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia [...], l’Unione, Sindacale Cisl della Provincia di Cuneo [...], la Camera Sindacale Unione Italiana del Lavoro di Cuneo [...], premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese di costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all’edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognante, il quale entra in vigore, per tutto il territorio nazionale, il 1° gennaio 1960;
Visto l’articolo 68 del su citato CCNL;
è stato redatto il presente «Verbale di Ricognizione» e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si è stipulato il presente Accordo collettivo provinciale di lavoro, integrativo del succitato CCNL 24-7-1959 da valere, per tutto il territorio della Provincia di Cuneo, per le imprese delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) e delle industrie affini all’edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature; e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Con riferimento a quanto stabilito all’art. 7 del contratto nazionale di lavoro, l’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali per tutti i mesi dell’anno, ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, per i quali è di 54 ore settimanali. Si conviene inoltre che per i cantieri situati in località oltre i 1000 metri s.l.m., l’orario normale di lavoro, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto di ciascun anno, è di 60 ore settimanali.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento a quanto disposto all’art. 23 del contratto nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 10 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 17 %
4) lavori per fognature nuove in galleria 14 %
- lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 17 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua, o melma, di altezza superiore a 12 cm.) 14 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 14%
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da tre metri e mezzo a 10 14 %
b) oltre i 10 metri 18 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni, con lavorazioni di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore di basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 10 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 11 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 14 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 3 %
14) lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7 % 16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da zero a 10 metri 34 %
b) da oltre 10 a 16 metri 39 %
c) da oltre 16 a 22 metri . 54 %
d) oltre 22 metri 66 %
Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri;
18) lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale 18 %
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 17 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanza mento e la sistemazione 17 %
a) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 11 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 per cento, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, la ulteriore indennità del 7 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi sarà corrisposta, in aggiunta alla percentuale prevista per i lavori in galleria, una ulteriore indennità del 7 %
Le percentuali di cui ai nn. 3 e 18, 3° cpv., concordate con il precedente accordo integrativo del contratto nazionale stipulato il 5 dicembre 1952, che non sono previste dal contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, si intendono bloccate al pari di tutte le altre riportate in quest'ultimo contratto.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene quanto segue:
L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
- per lavori eseguiti oltre i 1.300 metri s.l.m. e fino a 2.000 metri 8 %
- per lavori eseguiti oltre i 2.000 metri s.l.m. 12%
- per i lavori eseguiti in località sopra i 2.000 metri e per i mesi da novembre a marzo, la percentuale sarà portata al 16 %
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 2 km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza).

Art. 11. - Validità e durata.
Il presente contratto integrativo al contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 è valido per tutto il territorio della Provincia di Cuneo ed entrerà in vigore, salvo quanto diversamente disposto dal 2° cpv. del precedente art. 9, a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la durata e la scadenza del predetto CCNL 24 luglio 1959.