Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 21 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sezione Costruttori Edili-Unione Industriali e Fillea, Sindacato Provinciale Lavoratori Appalti Ferroviari - Camera Confederale del Lavoro, Filca-Unione Sindacale Provinciale, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Savona

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Determinazione dell’ambito territoriale.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori marittimi.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Lavoratori provenienti da altra provincia.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 9. - Cassa edile.
Art. 10. - Indennità speciale.
Art. 11. - Addestramento professionale.
Art. 12. - Apprendistato.
Art. 13. - Indennità attrezzi.
Art. 14. - Indennità di mensa.
Art. 15. - Trattenute e multe.
Art. 16. - Condizione di miglior favore.
Art. 17. - Validità e durata.
Dichiarazioni di parti a verbale.
Allegato Accordo collettivo 4 ottobre 1946, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e di costruzioni della provincia di Savona
Art. 1.
Art. 2.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Savona, 21 settembre 1959

Addì 21 settembre 1959, tra la Sezione Costruttori Edili [...], assistita dall’Unione Industriali [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell’Edilizia e industrie Affini - Fillea [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Appalti Ferroviari [...], assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro [...] e con l’intervento della Segreteria Regionale - Fillea [...] e la Filca [...], assistita dall’Unione Sindacale Provinciale [...] e la Fenea [...], assistita dall’Unione Italiana del Lavoro [...], viene stipulato il presente accordo provinciale integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli Operai addetti all’Industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 da valere per tutto il territorio della provincia di Savona per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, i idroelettriche, ecc.) industrie affini all’edilizia; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterrane) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.
Dichiarazione a verbale.
Le Federazioni dei Lavoratori Edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.
La Sezione Costruttori Edili dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunali restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 e al punto b) dell’art. 68 del Contratto collettivo nazionale per la provincia di Savona è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per tutto il corso dell’anno.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, detto orario è fissato in 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme dell’accordo interconfederale 6 dicembre 1945.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del vigente contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati lavori speciali disagiati e agli operai saranno corrisposte, oltre la normale retribuzione, le percentuali a fianco indicate da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 21 del CCNL.
Per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo:
1 ) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 15 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 35 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 35 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 25 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 11 cm.) 17 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 35 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a 10 20 %
b) oltre i 10 metri 30 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino (oltre la prima mezz’ora compresa la prima mezz’ora) 10 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di metri 6, dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 35 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento ed oltre 20 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 17 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 15 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 m 54 %
b) da oltre 10 a 16 m 72 %
c) da oltre 16 a 22 m 120 %
d) oltre 22 m 180 %
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 15 %
16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento*.
17) Lavori in galleria per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio 48 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 24 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18 % Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del 10 %
Nel caso in cui lavori in galleria si svolgono in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
15) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su rapporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al precedente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.
Dichiarazione a verbale.
Agli effetti dell’applicazione delle maggiorazioni di cui al n. 14 del presente articolo, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella espressa in metri dalla tabella di cui al citato n. 14 anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
* Uguale trattamento di maggiorazione goduto dagli operai che lavorano nelle stesse condizioni.

Art. 5. - Lavori marittimi.
a) Indennità al personale imbarcato su natanti per lavori fuori porto, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso, per le ore di effettivo lavoro, 10 %;
b) Rischio mine per i lavori fuori del porto alla distanza della bocca del porto di mezzo miglio marino per le ore di effettivo lavoro, 12 %;
c) Indennità di trasferimento al personale imbarcato su natanti, da un porto all’altro, e che non sia per disposizione del Codice Marittimo, posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento e la maggiorazione del 15 % sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l’uscita da un porto e l’entrata in un altro.
Le indennità di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili in caso di trasferimento.
Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l’eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivo di servizio.

Art. 9. - Cassa edile.
Con riferimento all’art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dell’industria edilizia ed affini 24 luglio 1959 viene costituita a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della Provincia di Savona la «Cassa Edile della Provincia di Savona» secondo l’allegato Statuto che ne determina gli scopi e ne regola l’attività ed il funzionamento.
[...]

Art. 11. - Addestramento professionale.
Le parti prendono atto del contenuto dell’art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e costituiscono l’Ente Scuola. [...]

Art. 12. - Apprendistato.
Con riferimento all’ultimo comma dell’art. 60 del Contratto collettivo nazionale, si stabilisce che per gli apprendisti, in possesso della licenza rilasciata dalla Scuola Professionale Edili, il periodo di apprendistato è ridotto ad anni uno.

Art. 17. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo integrativo del CCNL 24 luglio 1959, è valido per tutto il territorio della provincia di Savona ed entra in vigore il 1° gennaio 1960.
Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
[...]

Dichiarazioni di parti a verbale.
La Fillea, la Filca, la Fenea, esprimono la necessità dell’esame tra le Organizzazioni Provinciali del problema dei cottimi.
La Sezione Costruttori Edili riafferma la dichiarazione dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili - Ance - inserita all’articolo 18 del CCNL e, pertanto, dichiara di ritenere non necessaria la richiesta delle precitate Organizzazioni dei Lavoratori.

Allegato Accordo collettivo 4 ottobre 1946, da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e di costruzioni della provincia di Savona
Addì 4 ottobre 1946 in Savona presso la sede dell’Unione Industriali, tra l’Unione Industriali [...] e la Camera Confederale del Lavoro [...], si sono esaminate le seguenti richieste avanzate dalla Camera Confederale del Lavoro:
а) Definizione delle trattative per la retribuzione dei lavoratori adibiti a lavorazioni penose;
b) Istituzione di una indennità di trasferta giornaliera per i prestatori d’opera provenienti da altre provincie comunque sia la formula d’assunzione.
Dopo ampia e cordiale discussione si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.
Per la retribuzione dei lavoratori addetti a lavorazioni penose: la Direzione e la Commissione Interna di ogni singola azienda dove vengono svolte lavorazioni penose fissano il grado di penosità delle stesse in relazione allo stato degli impianti e fissano la maggiorazione sulle paghe.
Per il caso di disaccordo è istituita una Commissione composta da 1 rappresentanti nominati dalla Unione Industriali e 2 rappresentanti nominati dalla Camera Confederale del Lavoro.
Fanno parte altresì di diritto della Commissione il direttore o titolare dello stabilimento ed un rappresentante della Commissione Interna di Fabbrica.
La Commissione deve decidere sulla controversia ed a tal uopo si avvarrà del lavoro già svolto in argomento dalle Commissioni Interne e dalle Direzioni degli Stabilimenti nei quali già è stato effettuato l’esame in questione.
Per lavorazioni penose agli effetti dell’indennità di cui sopra devonsi intendere quelle che si svolgono in particolari condizioni di pericolo, di tossicità o di disagio che saranno esemplificate dalle categorie interessate.
L’indennità dovrà decorrere dal 1° ottobre corrente.
Questa è fissata nella misura di L. 3 per ogni ora lavorativa per le lavorazioni aventi minor grado di penosità in relazione a quanto convenuto nel comma precedente e sarà suscettibile di variazioni proporzionali a quelle eventuali che fossero apportate sulla paga base a seguito di contratti collettivi.
L’accordo sarà in vigore fino a che non intervenga una regolamentazione di carattere nazionale la quale la sostituirà integralmente.