Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 11 febbraio 2013, n. 3235 - Diritto alla rendita per malattia professionale





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 17615-2011 proposto da:

(Omissis) (Omissis) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis) giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis) giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2291/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI del 19/04/2010, depositata il 20/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'08/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO.

FattoDiritto



La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio dell'8 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'articolo 380-bis c.p.c.:

"Con sentenza n. 2830/1993 del Pretore del lavoro di Foggia, confermata dal locale Tribunale in sede di appello con sentenza n. 296/2000, (Omissis) vedeva riconosciuto il proprio diritto alla rendita per malattia professionale.

Con successivo ricorso del 25 ottobre 2000 lo (Omissis) aveva chiesto la condanna della parte convenuta a pagargli i ratei arretrati di tale rendita "previa quantificazione a mezzo C.T.U. contabile", ottenendo peraltro dal Tribunale di Bari unicamente una sentenza di condanna generica dell'INAIL, con sentenza del 19 febbraio 2004.

Su appello dello (Omissis), la Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 20 luglio 2010, ha accolto il gravame, condannando INAIL a pagare all'appellante la somma di euro 24.782,19, oltre a euro 7.257,30 per interessi fino al 31 maggio 1997, compensando peraltro "tra le parti le spese della presente fase di gravame", con la seguente motivazione "il contenuto della presente decisione e la condotta processuale dell'Inail, che ha sostanzialmente riconosciuto il diritto dell'assicurato asserendo che erano in itinere le procedure di conteggio, comportano l'opportunità di compensare integralmente le spese di lite...".

Con ricorso notificato il 16 giugno 2011, (Omissis) chiede, con due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione degli articoli 91, 92 e 132 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c. e della Legge n. 794 del 1942, articolo 24 nonchè al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza.

Resiste alle domande INAIL con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dagli articoli 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Le censure formulate dal ricorrente ai sensi della disciplina di cui all'articolo 92 c.p.c., comma 2 come integrato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a) invocano la corretta applicazione di una disciplina di legge inapplicabile al caso in esame, il cui ricorso iniziale ex articolo 414 c.p.c. è stato proposto il 25 ottobre 2000.

A norma della Legge n. 263 del 2005, articolo 2, comma 4, infatti, la disciplina invocata dal ricorrente è applicabile unicamente ai procedimenti istaurati successivamente alla data del 1 gennaio 2006.

La conseguente inammissibilità del motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 travolge necessariamente anche il dedotto vizio di motivazione, che presuppone comunque l'esistenza di una disciplina legale non applicabile al caso in esame".

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente infondato il ricorso e pertanto rigettandolo.

Nulla per le spese di questo giudizio, alla stregua di quanto stabilito - all'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.