Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 29 luglio 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino e Feneal, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Torino

Sommario:

Verbale di ricognizione e norme integrative
Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Minimi di paga base.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 5. - Elementi della retribuzione.
Art. 6. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 7. - Indennità per lavori fuori zona.
Art. 8. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 9. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 10. - Cassa edile.
Art. 12. - Apprendistato.
Art. 13. - Multe e trattenute.
Art. 14. - Validità, decorrenza e durata.
Contratto collettivo istitutivo della cassa edile di mutualità e di assistenza della provincia di Torino, 9 ottobre 1956
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Accordo per l’approvazione dello statuto della cassa edile di mutualità e di assistenza della provincia di Torino, 9 ottobre 1956

Accordo collettivo di lavoro integrativo del CCNL 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Torino, 29 luglio 1959

Verbale di ricognizione e norme integrative
In Torino, addì 29 luglio 1959, premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;
visti gli articoli 7, 8, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 34, 41, 48, 60, 61 e 62 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, tra il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino [...] e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili, Affini e del legno (Feneal) - Sindacato Provinciale di Torino [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), Sindacato Provinciale di Torino [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini (Fillea), Sindacato Provinciale di Torino [...], si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si stipula il presente Accordo collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Torino; per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all’edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti gas e fognature; e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Ai sensi dell’art. 7 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l’orario normale di lavoro resta confermato come segue:
1) Operai di produzione
a) Città di Torino:
per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: 9 ore giornaliere o 54 settimanali;
per tutti gli altri mesi dell’anno: 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
b) Altre località della Provincia.
fino a 1.300 m. s.l.m.: per mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:
10 ore giornaliere o 60 settimanali;
per tutti gli altri mesi dell’anno: 8 ore giornaliere o 48 settimanali;
oltre i 1.300 m. s.l.m.: per tutti i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: 10 ore giornaliere o 60 settimanali;
per tutti gli altri mesi dell’anno: 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
2) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ai sensi dell’art. 8 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l’orario normale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le sessanta ore settimanali, salvo per i guardiani, porli eri o custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le dodici ore giornaliere o le settantadue ore settimanali.

Art. 6. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Ai sensi dell’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, agli operai che nella Provincia di Torino lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate, vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 5 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 13 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 14 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 14 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 12 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m 12 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a 10 12 %
b) oltre i 10 m 15 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano e a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore al basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso 10 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 12%
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 6 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 2 %
14) lavori di demolizione di strutture pericolanti .8 %
15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento (per le sole ore di lavoro con effettivo disagio) 5 %
16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 metri 30 %
b) da oltre 10 a 16 metri 42 %
c) da oltre 16 a 22 metri 54 %
d) oltre 22 metri 78 %
18) lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 20 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 12 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 10 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, va corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 6%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 8. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 ed all’art. 68 - primo e terzo comma - del Contratto medesimo, l’indennità per lavori in alta montagna resta confermata nelle seguenti misure:
- per i lavori che si eseguono dai 1.300 metri e sino ai 2.000 metri s.l.m. 8 %
- per i lavori eseguiti oltre i 2000 m. s.l.m.12%
- per i lavori eseguiti in località oltre i 1.300 m. s.l.m. e sino a 2.000 m. s.l.m., nei mesi di novembre a tutto marzo 13 %
- per i lavori eseguiti in località oltre i 2.000 m. s.l.m. nei mesi da novembre a tutto marzo 15 %
Dette percentuali vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 5 (compreso, per i cottimisti, l’utile minimo contrattuale di cottimo).
Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché essi non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Art. 10. - Cassa edile.
L’attività della «Cassa Edile di mutualità e di assistenza della Provincia di Torino», costituita il 1° gennaio 1957, è regolata da apposito Statuto approvato dalle Organizzazioni territoriali di categoria con Accordo collettivo 9 ottobre 1956.
[...]

Art. 12. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 60 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, resta confermato che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado rilasciato dalla «Scuola per la qualifica di Operaio Edile» o da Scuole Professionali Edili riconosciute equipollenti dalle Organizzazioni territoriali di categoria, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.
[...]

Art. 14. - Validità, decorrenza e durata.
Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della Provincia di Torino a partire dal 1° gennaio 1960.
Esse avranno la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.

Contratto collettivo istitutivo della cassa edile di mutualità e di assistenza della provincia di Torino, 9 ottobre 1956
In Torino, il 9 ottobre 1956, tra il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini di Torino della Fillea [...], il Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Torino della Filca [...], il Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Torino della Uil [...], nel reciproco affidamento di realizzare una sempre più stretta collaborazione tra aziende e lavoratori edili della Provincia di Torino, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 3.
Tra l’art. 11 e l’art. 12 dell’anzidetto contratto integrativo di lavoro 29 aprile 1955 è inserito il seguente:
Art. 11-bis. - Cassa edile.
A decorrere dal 1° gennaio 1957 è costituita la “Cassa Edile di mutualità e di assistenza” della Provincia di Torino.
L’attività della Cassa Edile è regolata da apposito Statuto da approvarsi dalle parti stipulanti il presente contratto.
[...]

Accordo per l’approvazione dello statuto della cassa edile di mutualità e di assistenza della provincia di Torino, 9 ottobre 1956
In Torino, il 9 ottobre 1956, tra il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini di Torino della Fillea [...], il Sindacato Provinciale Edili cd Affini di Torino della Filca [...], il Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Torino della Uil [...], premesso che con contratto provinciale collettivo in data odierna è stata deliberata l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1957, della «Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza» della Provincia di Torino, viene approvato l’allegato Statuto della Cassa medesima.
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