Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1° settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sezione Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di Genova e Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia-Cisl, Feneal-Uil,Sindacato Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari, Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - Camera Confederale del Lavoro di Genova
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Genova

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga.
Art. 4. - Indennità di contingenza.
Art. 5. - Indennità di mensa.
Art. 6. - Lavori speciali disagiati.
Art. 7. - Indennità per lavori marittimi.
Art. 8. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 9. - Indennità attrezzi.
Art. 10. - Lavori fuori zona.
Art. 11. - Trattamento economico per ferie gratifica natalizia e festività e modalità d’attuazione.
Art. 12. - Cassa edile.
Art. 13. - Indennità speciale.
Art. 14. - Scuole.
Art. 15. - Multe e trattenute.
Allegati
Allegato A Statuto della cassa edile genovese di mutualità e di assistenza, 13 novembre 1958
Allegato B Statuto scuola edile genovese, 16 aprile 1959

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Genova, 1° settembre 1959

Il 1° settembre 1959, in Genova, tra la Sezione Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di Genova [...], e, in ordine alfabetico, la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia, aderente alla Cisl [...], la Federazione Nazionale Edili Affini Legno - Feneal - Uil [...], con la partecipazione dei lavoratori [...], assistiti dall'Ufficio Sindacale Uil [...], il Sindacato Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Genova [...], assistiti dalla Commissione degli operai [...],
Visti:
a) il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dell’edilizia, stipulato il 24 luglio 1959;
b) l’accordo collettivo di lavoro per la provincia di Genova - di ricognizione del predetto contratto nazionale - stipulato il 6 agosto 1959;
si stipula il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale 24 luglio 1959, sopra menzionato, da valere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1961, per tutto il territorio della provincia di Genova per le imprese dell’industria delle costruzioni edili ed affini (pavimentazione, rivestimenti, coloriture), stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, etc.), marittime, fluviali e lacuali, lagunari ed industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.
Dichiarazioni di parti a verbale
Dichiarazione di parte operaia.

I rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti: dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché questo non è da esse rappresentato.
Dichiarazione di parte industriale.
La Delegazione industriale dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute; nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti, salvo quelli muniti di libretto di navigazione o foglio di ricognizione i cui rapporti di lavoro sono regolati da apposito contratto provinciale.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 si conviene che l’orario normale di lavoro, per la provincia di Genova, è di 8 ore giornaliere, 48 ore settimanali, per tutto li corso dell’anno.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia valgono le norme dell’art. 8 del predetto contratto nazionale di categoria.

Art. 6. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e compensati con le indennità percentuali rispettivamente a fianco indicate (calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sulla paga base di fatto, l’indennità di contingenza e l’indennità speciale, e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo), i seguenti:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 20 %
2) lavori su scale aeree Tipo Porta 50 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti . 60 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 50 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 30 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m 30%
7) costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,50 a 10 23 %
b) oltre i 10 40%
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 10 %
9) costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 40 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 20 %
11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 22 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata è ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 25 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 15 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 m 54 %
b) da oltre 10 a 16 m 72 %
c) da oltre 16 a 22 m 120 %
d) oltre 22 m 180 %
sparo mine:
qualora si renda necessario, lo sparo di mine le percentuali di cui sopra saranno aumentate del 15 %. Detto aumento sarà corrisposto a tutti gli operai compresi nel turno nel quale vengono effettuati gli spari, e per le sole ore successive allo sparo fino al termine del turno; il tempo impiegato dagli operai in campagna prima e dopo l’inizio del lavoro per la compressione e la decompressione, deve essere considerato a tutti gli effetti come orario lavorativo.
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: «lo stesso trattamento di maggiorazione goduto dagli operai che lavorano nelle stesse condizioni».
17) lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 48 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 20 %
c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 15 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza. superiore al 60 per cento, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, un’ulteriore indennità del 10 % Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su rapporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione .fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.
Dichiarazione a verbale.
Agli effetti dell’applicazione delle maggiorazioni di cui al n. 14 del presente articolo, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella espressa in metri dalla tabella di cui al citato n. 14 anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 per cento da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Art. 7. - Indennità per lavori marittimi.
Con riferimento all’ultimo comma dell’art. 23 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959 si stabilisce quanto segue:
a) Rischio mine.
Al personale che si trova su natanti in zone dove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine, va corrisposta una maggiorazione del 6% (sei) sulla paga base di fatto, l’indennità di contingenza e l’indennità speciale, e, per i cottimisti, anche sul minimo contrattuale di cottimo, limitatamente alle ore nelle quali il natante si trova in dette zone.
b) Trasferimento di natanti.
Il personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro, e che sia per disposizione del Codice Marittimo posto in ruolo di personale navigante, ne seguirà le relative norme contrattuali per la sola durata del trasferimento.
Al personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro, e che non sia per disposizioni del Codice Marittimo posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento e la maggiorazione del 15 % (quindici) sulla paga base di fatto, l’indennità di contingenza e l’indennità speciale, e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l’uscita da un porto e l’entrata in un altro.
c) Lavori fuori porto. Al personale che si trova su natanti fuori del porto o di un bacino protetto, sarà corrisposta una maggiorazione del 10 % (dieci) sulla paga base di fatto, l’indennità di contingenza e l’indennità speciale, e, per i cottimisti, anche sul minimo contrattuale di cottimo, limitatamente alle ore trascorse dall’uscita dal porto o dal bacino predetto al rientro rispettivo.
d) Al personale che si trova su natanti viene retribuita, come lavorativa, anche l’eventuale ora di riposo trascorsa sul natante stesso.
e) La maggiorazione per rischio mine di cui al comma a) è cumulabile con una delle due previste dal comma b) e c).

Art. 8. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959, si stabilisce quanto segue:
Agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1000 (mille) metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, un’indennità aggiuntiva dell’8 % da calcolarsi sulla paga base di fatto, l’indennità di contingenza, e l’indennità speciale, e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Tale indennità non sarà corrisposta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
L’indennità di cui sopra va corrisposta fermo restando quanto previsto all’art. 5 (indennità di mensa) del presente contratto integrativo e all’art. 27 (alloggiamenti e cucine) del contratto nazionale di categoria del 24 luglio 1959, in quanto applicabili.