Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 16 luglio 1947
Validità: 01.06.1947 - 29.02.1948
Parti: Associazione Industriali della Provincia di Livorno e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Livorno
Settori: Edilizia, Laterizi, Livorno

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro straordinario.
Art. 4. - Lavori speciali.
Art. 5. - Interruzione di lavoro.
Art. 6. - Trasferte.
Art. 7. - Cariche sindacali.
Art. 8. - Premio di anzianità.
Art. 9. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti.
Art. 10. - Alloggi.
Art. 11.
Art. 12. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo per l’industria dei laterizi della provincia di Livorno, 16 luglio 1947

L’anno 1947, addì 16 del mese di luglio in Livorno, tra l’Associazione Industriali della Provincia di Livorno [...], con la partecipazione della Sezione Laterizi [...] e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Livorno [...], con la partecipazione del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], viene stipulato il presente Contratto Provinciale - ad integrazione di quello Nazionale stipulato in Milano in data 1° marzo 1947 tra l’Andil e la Filea - da valere per tutta la Provincia di Livorno, per le maestranze addette all’industria dei Laterizi.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In riferimento all’art. 7 del Contratto Nazionale 1° marzo 1947 il previsto periodo di quattro mesi l’anno durante il quale l’orario normale di lavoro potrà essere di nove ore giornaliere, andrà dal 15 maggio al 15 settembre.

Art. 9. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti.
In riferimento all’art. 32 del Contratto Nazionale agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi la Ditta fornirà a sue spese quanto segue:
а) un’aia della lunghezza o larghezza proporzionata alla potenzialità dell’operaio in piena efficienza;
b) argilla di normale consistenza posta in testa o sul fianco dell’aia;
c) l’acqua che deve servire per la lavorazione e in quantità sufficiente. Come pure la litta o sabbietta già crivellata e posta a piè di opera;
d) tutti gli arnesi occorrenti per la produzione dei laterizi a mano come pure i materiali necessari alla costruzione delle gambette.
Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell’operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa dall’operaio.
Le gambette non potranno essere distanti più di cinque metri dall’aia.
L’operaio fornito di quanto sopra dovrà:
а) mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
b) impastare l’argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d’arte e trasportarli con la carriola sull’aia;
c) confezionare i laterizi nell’apposito stampo sul cavalletto, e batterli sull’aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essiccazione e fino al compimento di questa;
d) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato, salvo il deperimento per l’uso;
e) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.
Ogni danno non derivante dall’incuria e dalla volontà dell’operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.

Art. 10. - Alloggi.
In riferimento all’art. 47 del Contratto Nazionale oltre a quanto da questo previsto, La Ditta provvederà alla necessaria fornitura di coperte.