Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 15 gennaio 1957
Validità: 15.01.1957 - 31.12.1959
Parti: Sezione Costruttori Edili-Ance e Filca-Cisl, Filea-Cgil, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Campobasso

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Multe e trattenute.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Campobasso, 15 gennaio 1957

In Campobasso, addì 5 gennaio 1957 nella sede dell’Associazione Industriali del Molise, tra la Sezione Costruttori Edili della Associazione Industriali della Provincia di Campobasso aderente alla Ance [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Costruttori e Affini della Provincia di Campobasso aderente alla Filca [...], assistito dal Segretario Sindacale della Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini della provincia di Campobasso, aderente alla Filea [...], assistito dai Segretari della Camera Confederale del Lavoro Cgil [...], il Sindacato Provinciale Edili e Affini della Provincia di Campobasso aderente alla Fenea [...], assistito dal Segretario della Unione Italiana del Lavoro [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della Provincia di Campobasso per le imprese della Industria delle costruzioni edili stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche etc.) marittime, fluviali, industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 giornaliere per tutti i mesi dell’anno.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga conglobata e contingenza, per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 11,50 %
2) Lavoro su scale aeree tipo Porta 13,50 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 22,50 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 15,00 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 13,50 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri tre 15,50 %
7) Costruzioni di pozzi a profondità:
а) da metri 3 % a 10 14,00 %
b) oltre i m. 10 15,50 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 5,50 %
9) Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego ili ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15,00 %
1) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 8,00 %
2) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 9,00 %
3) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12,00 %
4) lavori di scavo in cimitero in contatto di tombe . 8,00 %
5) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a m. 10 25,00 %
b) da oltre 10 a 16 m 35,00 %
c) oltre i 16 a 22 m 60,00 %
d) oltre i 22 metri 90,00 %
6) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 11,00 %
7) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.
A tale riguardo si conviene che ai lavoratori edili sarà corrisposto lo stesso trattamento speciale spettante ai lavoratori operanti nello stabilimento come dai loro contratti collettivi nazionali di lavoro e relativo contratto integrativo provinciale.
8) lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
- i lavori di riparazione straordinaria in condizione
di difficoltà e di disagio 22,00 %
b) ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione l’avanzamento e la sistemazione 13,00 %
c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 7,50 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 5 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
19) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli 5,00 %
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dalla impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Con riferimento all’art. 11 del CCNL il trattamento dei lavoratori addetti ai lavori che si eseguono in zone di alta montagna, intendendosi per tali, agli effetti del presente articolo, quelle poste a quote superiori ai 1000 metri s. m. viene stabilito come appresso.
In aggiunta alla normale retribuzione saranno corrisposte ai lavoratori suddetti le seguenti indennità:
a) Lire 40 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1000 e i 1250 metri s. m.;
b) Lire 60 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1250 metri s. m. ed oltre.
L’indennità di cui ai punti a) e b) spetta soltanto a quei lavora- lori che non hanno dimora abituale nel Comune ove si eseguono i lavori. Ai lavoratori che hanno dimora abituale nel Comune nel cui territorio si eseguono i lavori, sarà concessa l’indennità di alta montagna solo se tra il centro abitato del comune e il luogo della lavorazione esista una differenza di altitudine sul livello del mare di almeno 400 metri.
L’indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termini del richiamato contratto nazionale, è di lire 8 all'ora. La indennità di cui sopra spetta solo per i periodi di infezioni malariche e cioè durante il periodo di tempo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre inclusi.

Art. 9. - Apprendistato.
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alla legge numero 25 del 19 gennaio 1955 e a quanto disposto dall’art. 53 del CCNL che non sia in contrasto con la legge stessa.
Si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza e del diploma di primo grado rilasciato da scuole professionali riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.

Art. 10. - Validità e durata.
Il presente contratto entra in vigore per tutto il territorio della provincia di Campobasso a decorrere dal 15 gennaio 1957 ed avrà efficacia sino al suo rinnovo per la parte normativa, mentre per la parte salariale si adeguerà immediatamente al Contratto Collettivo Nazionale.