Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppo degli Industriali Esercenti l’industria Edile della Provincia di Bari e Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini-Cgil, Sindacato Provinciale Ferrovieri Italiani-Cgil, Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini-Cisl, Federazione Provinciale Edili e Affini-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Bari

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Minimi di paga base oraria.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Indennità per lavori in zone malariche.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Indennità per logorio indumenti e di mezzi personali di trasporto.
Art. 11. - Apprendistato.
Art. 12. - Scuole.
Art. 13. - Attrezzi di lavoro.
Art. 14. - Parte generale.
Art. 15. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai delle industrie edilizia ed affini della provincia di Bari, 30 settembre 1959

In Bari, addì 30 del mese di settembre 1959, tra il Gruppo degli Industriali Esercenti l’industria Edile della Provincia di Bari [...], assistiti da [...] ufficio Sindacale dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Bari e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini aderente alla Cgil [...], assistiti da [...] Camera Confederale del Lavoro di Bari, il Sindacato Provinciale Ferrovieri Italiani aderente alla Cgil [...], la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini aderente alla Cisl [...], assistiti dal [...] Segretario Sindacale della Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Bari, la Federazione Provinciale Edili e Affini aderente alla Uil [...], assistiti dal [...] Segretario della Uil Provinciale, si è redatto il seguente Contratto di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti nella provincia di Bari l’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini, nonché le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) e di opere per acquedotti, gas e fognature.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 ore giornaliere per tutti i mesi dell’anno.
L’orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore 'Settimanali, 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale) per i lavoranti ad economia e, per i lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 11 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 14 %
Lavori in pozzi neri preesistenti 17 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 17 %
5) Costruzione di pozzi a profondità:
da m. 3,50 a m. 10 15 %
oltre m. 10 20 %
6) Lavori in galleria.
a) per il personale addetto:
al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgano con assenza di acqua 21 %
quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua, sul piano di lavoro fino a 15 cm 22 %
a 1) per il personale addetto: al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o disagio, quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm 27 %
a 2) per il personale addetto: al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 39 %
b) per il personale addetto:
a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori per opere sussidiarie, ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, quando i lavori si svolgano con assenza di acqua 21 %
quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua sul piano di lavoro, fino a 15 cm 22 %
b 1) per il personale addetto: a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori per opere sussidiarie, ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione, quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. 27 %
b 2) per il personale addetto: a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori per opere sussidiarie, ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 29 %
e) per il personale addetto:
alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell’armamento delle linee ferroviarie 14 %
d) per il personale addetto:
alla costruzione dei pozzi verticali in roccia attaccati dal basso 18 %
7) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve per il tempo successivo alla la ora di prest. 1 %
8) Lavori in acqua 20 %
9) Lavori in cassoni ad aria compressa:
da 0 a 10 metri 34 %
da oltre 10 a 16 metri 47 %
da oltre 16 a 22 metri 53 %
oltre 22 metri 80 %
10) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, ed a partire, dall’altezza di metri 6 dal piano-terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso 11 %
11) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 11 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5, e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 11 %
13) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 7 %
14) Lavori di demolizione di costruzioni pericolanti 10 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7 %
10) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 2 %
17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolizzatori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alle manovre dei martelli) 5 %
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore; esse saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo

Art. 5. - Indennità per lavori in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, la indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del richiamato Contratto nazionale è dell’8 %.
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle relative disposizioni.
La indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per il periodo di infezioni malariche.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale).

Art. 11. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma, lettera c) dell’art. 53 del Contratto nazionale 18 dicembre 1954 richiamato nell’articolo 60 del Contratto nazionale cui si riferisce il presente accordo si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado rilasciato da scuola professionale edile riconosciuta, il periodo di apprendistato è ridotto a sei mesi.
Il capolavoro sarà compiuto presso l’Ente Pugliese di Cultura Popolare e, dal giorno del suo funzionamento, presso la scuola edile della provincia di Bari.

Art. 14. - Parte generale.
Per tutto quanto non regolato dalle presenti norme integrative valgono le disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 e di legge.

Art. 15. - Validità e durata.
Il presente Contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Bari a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
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