Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.1.1961
Parti: Sezione Costruttori Edili della Provincia di Brindisi e Flca-Cisl, Fillea-cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Brindisi

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Minimi di paga base oraria.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Indennità apporto attrezzi di lavoro.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Scuole professionali.
Art. 11. - Cassa edile.
Art. 12. - Validità, decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai delle industrie edilizia ed affini della provincia di Brindisi, 1° ottobre 1959

Addì, 1° ottobre 1959 in Brindisi, tra la Sezione Costruttori Edili della Provincia di Brindisi [...], con l’assistenza dell’Associazione degli Industriali e degli Artigiani della provincia di Brindisi [...] e il Sindacato Provinciale della Filca (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini) [...], assistito da [...] Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Brindisi, il Sindacato Provinciale della Fillea (Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia ed Industrie Affini) [...], assistito dal [...] Segretario Sindacale della Camera Confederale del Lavoro di Brindisi, il Sindacato Provinciale della Feneal (Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno) [...], rappresentata dal [...] Segretario Provinciale della Uil di Brindisi; premesso che in data 24 luglio è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, il quale entra in vigore per tutto il territorio il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961.
Si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente Contratto collettivo provinciale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Brindisi.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali ed 8 ore giornaliere.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le sottoindicate maggiorazioni sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano in economia: paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo):
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) 10 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 13%
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 13 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 15 %
6) 1 Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 15 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da metri 3 e mezzo a 10 8 %
b) oltre 10 metri 15 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 1,50 %
9) Costruzioni di camini in muratura senza impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 20 %
11) Lavori di scavo a sezione obbligata ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15 %
12) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 15 %
13) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da ‘0 a 10 metri 30 %
b) da oltre 10 a 16 metri 48 %
c) da oltre 16 a 22 metri 72 %
d) da oltre 22 metri 96 %
14) Lavori di demolizione di costruzioni pericolanti 15 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la stessa indennità corrisposta agli operai dello stabilimento.
16) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 18 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura ad opere murarie;
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 12 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alla percentuale di cui al n. 16), una ulteriore indennità del 15 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti i getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti concorderanno direttamente il compenso dovuto.
Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui sopra - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dalla impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera, nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 10. - Scuole professionali.
Con riferimento all’art. 61, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 le parti concordemente stabiliscono di esaminare entro tre mesi il problema dell’addestramento professionale.

Art. 11. - Cassa edile.
Con riferimento all’art. 62, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le parti esamineranno la possibilità di una eventuale istituzione della Cassa Edile.

Art. 12. - Validità, decorrenza e durata del contratto.
Il presente Contratto collettivo integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Brindisi a decorrere dal 1° gennaio 1960; ed avrà la durata e la scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, seguendone integralmente le sue sorti.