Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Industriali di Foggia e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Foggia

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga base oraria.
Art. 2. - Lavori disagiati.
Art. 3. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 4. - Lavori in zone malariche.
Art. 5. - Indennità speciale.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 7. - Addestramento professionale.
Art. 8. - Casse edili.
Art. 9. - Regolamento ente-scuola e Cassa edile e decorrenza dei relativi contributi.
Art. 10. - Attrezzi da lavoro.
Art. 11.
Art. 12. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai delle industrie edilizia ed affini della provincia di Foggia, 1° ottobre 1959

L’anno 1959 il giorno 1° del mese di ottobre, in Foggia, presso la Sede dell’Associazione Provinciale degli Industriali di Foggia, tra l’Associazione Provinciale degli Industriali di Foggia [...] e la Filca [...] assistito dal Segretario Generale della Unione Provinciale della Cisl di Foggia [...] e la Fillea [...], assistito dal Segretario della Camera del Lavoro [...] e la Feneal [...], assistito dal Segretario Generale della Uil di Foggia [...]
tra l’Associazione Provinciale degli Industriali di Foggia [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente accordo provinciale di lavoro, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Foggia per le imprese esercenti l’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), industrie affini all’edilizia, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Lavori disagiati.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 23 del Contratto nazionale, restano fissate come appresso le maggiorazioni per i lavori speciali disagiati:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione 9 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 15 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 17 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti 10 %
5) Lavori in acqua (per lavori di acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua, di altezza superiore a 12 cm.) 18 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 14 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da metri 3,50 a metri 10 8 %
b) oltre i metri 10 16 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 20 %
9) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 15 %
10) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 15 %
11) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 10 %
12) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20 %
13) Agli operai edili che, in stabilimenti producenti sostanze nocive, lavorino nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento, verrà corrisposto il medesimo trattamento.
14) Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 18 % ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 15 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie 12 %
ai lavori per opere sussidiarie 12 %
al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 12 %
c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente accordo.

Art. 3. - Indennità per lavori in alta montagna.
Le parti, in considerazione che nella Provincia di Foggia non esistono zone di alta montagna, concordano di non fissare alcuna indennità per lavori in dette zone.

Art. 4. - Lavori in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto Nazionale, l’indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta ai termini del predetto Contratto Nazionale è di L. 20 (venti) giornaliera.
Sonò considerate zone malariche quelle riconosciute tali dalle competenti Autorità Sanitarie a norma di legge.
La indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per il periodo di infezione malarica e cioè durante il periodo di tempo compreso fra il mese di giugno ed il mese di settembre inclusi.

Art. 8. - Casse edili.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 62 del Contratto Nazionale di Lavoro, le Organizzazioni stipulanti convengono la istituzione in Provincia di Foggia della Cassa Edile.
[...]

Art. 9. - Regolamento ente-scuola e Cassa edile e decorrenza dei relativi contributi.
[...]
Le organizzazioni stipulanti restano impegnate a stabilire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente accordo, le norme regolamentari dell’Ente-Scuola e della Cassa Edile, che dovranno uniformarsi ai principi fissati dal Contratto Nazionale.

Art. 10. - Attrezzi da lavoro.
[...]
Le imprese inoltre cureranno l’ordinaria manutenzione agli scalpellini e ai minatori che, su richiesta delle Imprese stesse, adoperano attrezzi di loro proprietà.

Art. 11.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia e affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959.

Art. 12. - Validità e durata.
Il presente accordo provinciale di lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Foggia a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro stipulato in Roma il 24 luglio 1959.
[...]