Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze e Fillea, Filca, Fenea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Firenze

Sommario:

Verbale
Allegato Contratto collettivo di lavoro 1° marzo 1955, integrativo del contratto nazionale 18 dicembre 1954, per gli operai dell’industria edilizia ed affini della provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato), aggiornato in data 2 ottobre 1959.
Art. 1. - Categorie e minimi di paga.
Art. 2. - Ambito territoriale delle zone.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali.
Art. 5. - Indennità consumo attrezzi.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica1 natalizia e festività.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Scuole.
Art. 9-bis. - Cassa edile.
Art. 10. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato), 2 ottobre 1959

L’anno 1959 e questo dì 2 del mese di ottobre, in Firenze, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze [...] e la Fillea [...], la Filca [...], la Fenea [...], a seguito della stipulazione, in data 24 luglio 1959, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valevole per gli operai addetti all’industria edilizia, si è proceduto alla ricognizione del contratto collettivo di lavoro 1° marzo 1955 per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini della Provincia di Firenze - escluso il Mandamento di Prato - integrativo del CCNL 18 dicembre 1954, ed il cui testo, aggiornato con le variazioni conseguenti all’entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, viene allegato al presente verbale e di cui fa parte integrante.
Il contratto oggetto del presente verbale, come sopra aggiornato e variato, ha vigore dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata del Contratto Nazionale 24 luglio 1959 di cui è integrativo.

Allegato Contratto collettivo di lavoro 1° marzo 1955, integrativo del contratto nazionale 18 dicembre 1954, per gli operai dell’industria edilizia ed affini della provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato), aggiornato in data 2 ottobre 1959.

Art. 3. - Orario di lavoro.
In relazione all’art. 7 del contratto nazionale 13 settembre 1957, l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali ai sensi di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Per le ore eccedenti l’orario normale, è dovuta la maggiorazione di lavoro straordinario di cui all’art. 9 del contratto nazionale.
Per i lavori all’aperto compiuti nel periodo 16 maggio-15 settembre, vale la deroga prevista dal regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957.

Art. 4. - Lavori speciali.
In riferimento all’art. 23 del Contratto Nazionale 13 settembre 1957 resta stabilito che i lavori sottoelencati e cioè:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o i comunque in sospensione) saranno retribuiti con una maggiorazione del 14 % sulla paga globale;
2) Lavori su scale aeree oltre i 10 m. a tipo Porta saranno retribuiti con una maggiorazione del 16 % sulla paga globale;
3) Lavori in pozzi neri preesistenti, spurgo di fognature in genere fino alla profondità di 3 m., quando richiedono che l’operaio entri nella fognatura, saranno retribuiti con una maggiorazione del 26 % sulla paga globale;
4) Lavori in pozzi neri preesistenti e spurgo di fognature oltre i 3 m., saranno retribuiti con una maggiorazione del 26 % sulla paga globale;
5) Lavori di scavo e costruzione di pozzi superiori a 5 m., saranno retribuiti con una maggiorazione del 26 % sulla paga globale;
5-bis) Spurgo di pozzi bianchi fino a 3 m. di profondità, saranno retribuiti con una maggiorazione del 18 % sulla paga globale;
6) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a 5 m. in condizione di particolare disagio, saranno retribuiti con una maggiorazione del 16 % sulla paga globale (di esclusiva competenza dei terrazzieri per i quali vi è il trattamento di operaio qualificato);
7) Ai carriolanti che trasportano materiale per arginature o allontanamento di materiali dai fiumi e torrenti, e che sono costretti, nello svolgimento di tale lavoro, a superare dislivelli di oltre 3 metri dal letto del fiume, con rampa in pendenza non inferiore al 10 %, sarà corrisposta una maggiorazione del 5 % sulla paga globale;
8) Per la costruzione di camini in muratura o ciminiere senza l’impiego di ponteggi esterni, con la lavorazione di sopramano, e a partire dall’altezza di 6 metri dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso, sarà corrisposta una maggiorazione del 18 % sulla paga globale;
9) Per la costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre, sarà corrisposta una maggiorazione del 18 % sulla paga globale;
10) Per i lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, per il tempo susseguente alla prima ora, oltre i mezzi protettivi forniti dall’impresa, sarà corrisposta una maggiorazione del 4 % sulla paga globale;
11) Per i lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli), sarà corrisposta una maggiorazione del 5 % sulla paga globale.
Lavori in galleria:
а) al personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, sarà corrisposta una maggiorazione del 30 % sulla paga globale sia che questi lavori vengano eseguiti all'asciutto o in presenza di acqua dovuta ad infiltrazioni, getti, o stillicidi che danno luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro fino a cm. 15;
b) al personale addetto ai lavori di cui sopra e dove la presenza di acqua superi i cm. 15, sarà corrisposta una maggiorazione del 39 % sulla paga globale;
c) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta una maggiorazione del 60 % sulla paga globale;
d) al personale addetto al lavori di muratura, di rivestimento ad intonaco o di rifinitura, od a lavori per opere sussidiarie, al personale addetto ai trasporti nell'interno delle gallerie durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione, sarà corrisposta una maggiorazione del 22 % sulla paga globale sia che questi lavori vengano eseguiti all’asciutto o in presenza di acqua dovuta ad infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro, fino a cm. 15;
e) al personale addetto ai lavori di cui sopra, in presenza di acqua oltre i 15 cm. sul piano di lavoro, sarà corrisposta una maggiorazione del 28 % sulla paga globale;
f) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta una maggiorazione del 46 % sulla paga globale;
g) al personale addetto ai trasporti come alle lettere d), e), f), eseguiti promiscuamente dentro e fuori galleria, saranno corrisposte le maggiorazioni dell’11 % per la lettera d), il 14 % per la lettera e) ed il 23 % per la lettera f), sulla paga globale;
h) al personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, lavori di fognature nuove, quando non oltrepassino i metri 3 di profondità e lavori inerenti all’armamento ferroviario, sarà corrisposta una maggiorazione del 14 % sulla paga globale;
i) al personale addetto alla costruzione di pozzi verticali iniziati dal basso, sarà corrisposta una maggiorazione del 36 % sulla paga globale.
Lavori in acqua:
Per i lavori in acqua, oltre ai mezzi protettivi disposti dall’impresa, se l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua di altezza superiore ai 15 cm., sarà corrisposta al medesimo una maggiorazione del 22 % sulla paga globale.
Per lavori in cassoni ad aria compressa:
da 0 a 10 m., maggior, del 54 % sulla paga globale;
da 10 a 16 m., maggior, del 72 % sulla paga globale;
da 16 a 22 m., maggior, del 90 % sulla paga globale;
oltre i 22 m., maggior, del 120 % sulla paga globale.
Lavori di demolizione:
Per i lavori di demolizione di immobili sinistrati in condizioni di particolari reali difficoltà, sarà corrisposta la maggiorazione del 13 % sulla paga globale.
Lavori di spalatura della neve e del ghiaccio sulle strade, sui binari, sui piazzali e nelle stazioni:
Di giorno:
а) quando non nevica o non piove, maggiorazione del 10 % sulla paga globale;
b) quando nevica o piove, maggiorazione del 20 % sulla paga globale.
Di notte:
a) quando non nevica o non piove, maggiorazione del 20 % sulla paga globale;
b) quando nevica o piove, maggiorazione del 30 % sulla paga globale.

Art. 9. - Scuole.
In riferimento all’art. 54 del citato Contratto Nazionale, le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono impegnate a realizzare l’istituzione della Scuola Edile Fiorentina sulla base di un programma compilato di comune accordo in via di attuazione, da parte di apposita Commissione.
[...]

Art. 9-bis. - Cassa edile.
In riferimento all’art. 62 del CCNL 24 luglio 1959, le organizzazioni contraenti si impegnano ad esaminare la possibilità dell’istituzione della Cassa Edile nella Provincia di Firenze.
Qualora fosse concordemente riconosciuta la opportunità della costituzione dell’istituto in parola, le organizzazioni stesse determineranno la misura del contributo paritetico previsto dall’art. 62 del CCNL 24 luglio 1959.

Art. 10. - Validità e durata.
Il presente Contratto ha vigore dal 1° marzo 1955 ed avrà la stessa durata del Contratto Nazionale di cui è integrativo.
[...]