Tipologia: Contratto integrativo collettivo di lavoro
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Industriale Pratese e Fillea, Sindacato Lavoratori Edili di Prato, Fenea-Uil, Unione Sindacale di Zona-Cisl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Prato

Sommario:

Art. 1. - Categorie e minimi di paga.
Art. 2. - Ambito territoriale di applicazione del contratto.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali.
Art. 5. - Indennità consumo attrezzi.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Validità e durata.

Contratto integrativo collettivo di lavoro per gli addetti alle industrie edilizia ed affini del mandamento di Prato, 2 ottobre 1959

L’anno 1959, e questo dì 2 del mese di ottobre, tra l’Unione Industriale Pratese [...] e la Fillea [...], il Sindacato Lavoratori Edili di Prato [...], la Fenea (Uil) [...], l’Unione Sindacale di Zona della Cisl [...], premesso che le parti in epigrafe hanno stipulato in data 11 maggio 1935 il contratto collettivo da valere per il Mandamento di Prato (Comuni di Prato, Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Vaiano, Vemio e Barberino di Mugello - zona compresa nella valle del Bisenzio) ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai edili del 18 dicembre 1954; che fra le parti medesime in data 18 dicembre 1958 è stato stipulato un nuovo accordo integrativo al fine di coordinare le variazioni apportate all’accordo 11 maggio 1955 dal Contratto Collettivo Nazionale 13 settembre 1957; tutto ciò premesso, in sostituzione dei citati accordi 11 maggio 1955 e 18 dicembre 1958 è stato stipulato il presente contratto da valere per il Mandamento di Prato ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 stipulato in Roma fra le competenti Associazioni nazionali di categoria.

Art. 2. - Ambito territoriale di applicazione del contratto.
Il presente contratto ha applicazione nel Mandamento di Prato nel quale fanno parte i Comuni di: Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Vernio, Vaiano e Barberino di Mugello - zona compresa nella valle del Bisenzio.

Art. 3. - Orario di lavoro.
In relazione all’art. 8 del contratto nazionale, l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, ai sensi di legge, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per le ore eccedenti l’orario normale è dovuta la maggiorazione di lavoro straordinario di cui all’art. 9 del contratto nazionale.
Per i lavori all’aperto compiuti nel periodo 16 maggio-15 settembre, vale la deroga prevista dal regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, la quale consente di protrarre l’orario di lavoro sino a 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

Art. 4. - Lavori speciali.
In riferimento all’art. 10 del contratto nazionale 18 dicembre 1954, all’art. 23 del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957 e all’art. 23 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, resta stabilito che i lavori speciali sottoelencati e cioè:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) saranno retribuiti con una maggiorazione del 14 % sulla paga globale;
1) Lavori su scale aeree oltre 10 metri a tipo Porta, saranno retribuiti con una maggiorazione del 14 % sulla paga globale;
2) Lavori in pozzi neri preesistenti, spurgo di fognatura in genere ,fino alla profondità di tre metri, quando richiedano che l’operaio entri nella fognatura, saranno retribuiti con una maggiorazione del 24 % sulla paga globale;
3) Lavori in pozzi neri preesistenti e spurgo di fognature oltre tre metri, saranno retribuiti con una maggiorazione del 24 % sulla paga globale;
4) Lavori di scavo e costruzione di pozzi superiori a 5 metri, saranno retribuiti con la maggiorazione del 24 % sulla paga globale;
4-bis) Spurgo di pozzi bianchi fino a tre metri di profondità, saranno retribuiti con una maggiorazione del 16 % sulla paga globale;
5) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a 5 metri ed in condizioni di particolare disagio, saranno retribuiti con una maggiorazione del 16 % sulla paga globale (di esclusiva competenza di terrazzieri per i quali vi è il trattamento di operaio qualificato);
6) Ai carriolanti che trasportano materiali per arginatura e allontanamento di materiali dai fiumi o torrenti, e che sono costretti, nello svolgimento di tale lavoro a superare dislivelli di oltre due metri dal letto del fiume, con rampa in pendenza, non inferiore al 10 %, sarà corrisposta una maggiorazione del 5 % sulla paga globale;
7) Per la costruzione di camini in muratura e ciminiere senza l’impiego di ponteggi esterni, con lavorazioni di sopramano, e a partire dall’altezza di sei metri dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso, sarà corrisposta una maggiorazione del 16 % sulla paga globale;
8) Per la costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre, sarà corrisposta una maggiorazione del 18 % sulla paga globale.
Lavori in galleria:
а) al personale addetto al fronte di perforatura, di avanzamento
o di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, sarà corrisposta una maggiorazione del 30 % sulla paga globale sia che questi lavori vengano eseguiti all’asciutto o in presenza di acqua dovuta ad infiltrazioni, getti, o stillicidi, che diano luogo ad un’altezza d’acqua sul piano di lavoro fino a cm. 15;
b) al personale addetto ai lavori di cui sopra o dove la presenza di acqua superi i cm. 15 sarà corrisposta una maggiorazione del 39 % sulla paga globale;
c) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta una maggiorazione del 60 % sulla paga globale;
d) al personale addetto ai lavori di muratura, di rivestimento o di intonaco o di rifinitura, od ai lavori per opere sussidiarie, al personale addetto ai trasporti nell’interno delle gallerie durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione, sarà corrisposta una maggiorazione del 22 % sulla paga globale sia che questi lavori vengano eseguiti all’asciutto o in presenza di acqua dovuta ad infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza d’acqua sul piano di lavoro fino a cm. 15;
e) al personale addetto ai lavori di cui sopra, in presenza di acqua oltre i cm. 15 sul piano di lavoro, sarà corrisposta ima maggiorazione del 28 % sulla paga globale;
f) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta una maggiorazione del 46 % sulla paga globale;
g) al personale addetto ai trasporti come alle lettere d), e), f), eseguiti promiscuamente dentro e fuori galleria, saranno corrisposte le maggiorazioni dell’11 % per la lettera d), del 14 % per la lettera e) e del 23 % per la lettera f), sulla paga globale;
h) al personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, lavori di fognature nuove, quando non oltrepassino i metri 3 di profondità, e lavori inerenti all’armamento ferroviario, sarà corrisposta una maggiorazione del 14 % sulla paga globale;
i) al personale addetto alla costruzione di pozzi verticali iniziati dal basso, sarà corrisposta una maggiorazione del 30 % sulla paga globale.
Lavori in acqua:
Per i lavori in acqua, oltre ai mezzi protettivi disposti dall’impresa se l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua di altezza superiore ai cm. 15, sarà corrisposta al medesimo una maggiorazione del 22 % sulla paga globale.
Per lavori in cassoni ad aria compressa:
da 0 a 10 m. - maggior, del 54 % sulla paga globale;
da 10 a 16 m. - maggior, del 72 % sulla paga globale;
da 16 a 22 m. - maggior, del 90 % sulla paga globale;
oltre i 22 m. - maggior, del 120 % sulla paga globale.
Per i lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, per il tempo susseguente alla prima ora, oltre i mezzi protettivi forniti dall’impresa, sarà corrisposta una maggiorazione del 3 % sulla paga globale.
Lavori di demolizione:
Per i lavori di demolizione di immobili in condizioni di particolare reale difficoltà, sarà corrisposta la maggiorazione del 14 % sulla paga globale.
Lavori di spalatura della neve e del ghiaccio sulle strade, sui binari, sui piazzali e nelle stazioni:
Di giorno:
а) quando non nevica o non piove, maggiorazione del 10 % sulla paga globale;
b) quando nevica o piove, maggiorazione del 20 % sulla paga globale.
Di notte:
а) quando non nevica o non piove, maggiorazione del 20 % sulla paga globale;
b) quando nevica o piove, maggiorazione del 30 % sulla paga globale.

Art. 9. - Validità e durata.
Il presente contratto ha valore dal 1° gennaio 1960 ed avrà la durata stessa del contratto collettivo nazionale per gli operai addetti all’industria edilizia e affini di cui è integrativo, e cioè fino al 31 dicembre 1961.