Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Industriali della Provincia di Lucca e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Lucca, Unione Sindacale Provinciale di Lucca, Unione Italiana Lavoratori
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Lucca

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Retribuzioni.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e festività.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Indennità attrezzi.
Art. 9. - Addestramento professionale.
Art. 10. - Indennità lavori in alta montagna.
Art. 11. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Lucca, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959 in Lucca, presso la Sede dell’Associazione Industriali, tra l’Associazione Industriali della Provincia di Lucca [...], con la partecipazione del [...] Capo Sezione Edili della Provincia di Lucca [...] e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Lucca [...], con la partecipazione del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Lucca [...], con la partecipazione del Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Edili [...], l’Unione Italiana Lavoratori [...], premesso che in data 13 settembre 1957 è stato rinnovato in Roma con alcune modifiche il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini e che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato, sempre in Roma, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
che per gli operai delle industrie edilizia ed affini della provincia di Lucca è stato stipulato in data 18 maggio 1953 il contratto provinciale integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro operai edili 5 dicembre 1952 e in data 19 agosto 1954 il verbale di accordo provinciale per il conglobamento delle retribuzioni ed il riproporzionamento delle percentuali, i quali entrambi sono stati prorogati e confermati dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla Ance con alcune variazioni applicate in provincia senza essere state consacrate in appositi verbali di accordo;
ravvisata la necessità di effettuare la ricognizione delle condizioni contrattuali coordinando opportunamente il testo del contratto provinciale di lavoro 18 maggio 1953 integrativo a quello nazionale 5 dicembre 1952, con le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro 18 dicembre 1954-13 settembre 1957 e 24 luglio 1959;
si danno reciprocamente atto che, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, per le imprese delle industrie edilizia ed affini nonché per gli operai da esse dipendenti operanti in tutto il territorio della provincia di Lucca, valgono le norme contenute nel presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo di quello nazionale per gli operai alle industrie edilizia ed affini 24 luglio 1959.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Le maggiorazioni da applicare per i lavori disagiati previsti dall’art. 23 sono le seguenti:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) Lavori su scale aree tipo Porta 10 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 30 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 30 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 10 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 20 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3 1/2 a 10 20 %
b) oltre i 10 m. 25 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 5 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 20 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 10 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 20 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 8 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento la stessa percentuale di maggiorazione prevista dai contratti di lavoro vigenti negli stabilimenti in cui vengono eseguiti i lavori.
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m 54 %
b) da oltre 10 a 16 m 78 %
c) da oltre 16 a 22 m 102 %
d) oltre 22 m da concordare aziendalmente
18) Lavori in galleria per il personale addetto.
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio 33 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie;
al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 18 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 10 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 per cento, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), una ulteriore indennità dell’8 per cento.
N.B. - È da ricordare che, nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, l'art. 23 prevede che le parti si accordino direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Inoltre l’ultima parte del citato art. 23 stabilisce che le percentuali per lavori speciali disagiati - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè che la maggiore assorbe la minore e che saranno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nell’articolo stesso.

Art. 9. - Addestramento professionale.
[...]
Le parti sono d’accordo per il potenziamento dell’addestramento professionale per il settore edile già in atto presso l’istituto «Passaglia» di Lucca.
Dichiarazione a verbale.
I rappresentanti dei lavoratori dichiarano che con la firma del presente verbale non hanno inteso precludersi le eventuali possibilità derivanti dall’art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 10. - Indennità lavori in alta montagna.
Ad integrazione dell’art. 26 del CCNL 24 luglio 1959 l’indennità per lavori in alta montagna, oltre i 1000 (mille) metri di altitudine l.m., viene stabilita sulla retribuzione globale nelle seguenti misure:
- 4 % per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre;
- 12 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.