Tribunale di Bologna, Sez. Lav., 13 novembre 2012 - Infortunio sul lavoro e mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MARIA LUISA PUGLIESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

 


nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 401/2010 promossa da :

G.V. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. COVA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SARAGOZZA 18 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. COVA ANDREA

RICORRENTE

contro

S. RUFFILLO S.C.A.R.L. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. SANGUANINI MARZIA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI,102 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. SANGUANINI MARZIA

RESISTENTE

GENERALI ASSICURAZIONI SPA rappresentato e difeso dall'avv. MAZZUCATO MAURO e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CALDERINI 1 4 0124 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZUCATO MAURO

TERZO CHIAMATO

 

Fatto


Con ricorso depositato in data 3.2.2010 G.V. ha convenuto in giudizio S. Ruffillo s.c.ar.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, alle cui dipendenze aveva lavorato dal 17.3.2003 al 8.5.2003 e, dopo avere premesso che aveva subito un infortunio sul lavoro in data 4.4.2003, ha chiesto che fosse accertata la responsabilità del datore di lavoro per inosservanza dell'obbligo di protezione previsto dall'art. 2087 c.c. e delle norme speciali antinfortunistiche previste dal D.P.R. n. 164 del 1956, D.P.R. n. 547 del 1955 e D.Lgs. n. 626 del 1994, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento, in favore del ricorrente, delle voci di danno estranee alla copertura assicurativa previdenziale e del danno differenziale risultante dalla differenza tra le somme dovute secondo le regole della responsabilità civile e quelle dovute secondo il sistema previdenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.

Si costituiva in giudizio S. Ruffillo s.c.a r.l. chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Società Assicurazioni Generali spa affinché manlevasse la convenuta da ogni eventuale onere in forza della polizza assicurativa per la responsabilità civile già stipulata tra le parti; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestando i suddetti addebiti e sostenendo di non avere mai impartito all'infortunato l'ordine di recarsi all'interno di un fossato al fine di prendere alcune catene; che, pertanto, l'incidente, nella denegata ipotesi in cui fosse stato accertato che si era effettivamente verificato al lavoro, doveva essere ricondotto esclusivamente al comportamento abnorme e imprevedibile del ricorrente.

Si costituiva in giudizio la Società Assicurazioni Generali spa associandosi alla richiesta di rigetto delle domande attoree.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante lo svolgimento delle prove testimoniali dedotte dalle parti e ammesse, nonché mediante l'esame dei documenti. All'udienza del 13.11.2012 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale emessa su consolle telematica.

 

Diritto

 

La domanda risarcitoria formulata dal ricorrente non è fondata e viene respinta per le ragioni che seguono.

Ed infatti, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, si deve rilevare che il ricorrente non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio cui era tenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2697 c.c. e 1218 c.c..

Al riguardo, giova osservare che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova, incombente sul datore di lavoro, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (da ultimo Cass.civ.n.16003/2007 ; Cass.civ.3786/2009), essendo il sinistro occorso al prestatore di lavoro imputabile esclusivamente a quest'ultimo solo ove sia stato generato da un rischio da lui stesso scientemente occasionato (dolo) o da comportamenti del lavoratore abnormi, inopinabili ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, che in quanto tali non sono controllabili dal datore di lavoro (rischio elettivo) (Cass.civ.n. 5493/2006, Cass.civ. 12445/2006).

Nel caso di specie, risulta dalla prova testimoniale ammessa e svolta nel processo che l'infortunio di cui si duole il ricorrente non è riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro; il ricorrente, peraltro, non ha soddisfatto neppure l'onere di provare il reale verificarsi dell'infortunio: non sono infatti emersi, all'esito della causa, elementi probatori che confermassero l'accadimento di cui si duole il ricorrente; non è stato neanche possibile ricostruire con certezza la data certa del presunto infortunio,atteso che i testimoni hanno dichiarato di non avervi assistito e che il ricorrente il giorno del presunto infortunio ha svolto la giornata lavorativa regolarmente, senza manifestare ai colleghi alcun malore.

I testi B. e A. hanno dimostrato, inoltre, di non avere contezza dell'infortunio e dei fatti intervenuti successivamente, in quanto hanno riferito di avere accompagnato il ricorrente all'ospedale Sant'Orsola subito dopo l'infortunio, mentre è stata prodotta in giudizio prova documentale, con le certificazioni del pronto soccorso, che il ricorrente si recò al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli (e non a quello del Sant'Orsola) due giorni dopo il presunto infortunio, il 6.4.2003, alle ore 20,14 (docc. nn. 6-7 convenuta S. Ruffillo).

Il datore di lavoro ha invece assolto all'onere della prova su di lui incombente. Il teste S.R., responsabile del Servizio protezione e Prevenzione della convenuta ha confermato di avere istruito tutti i lavoratori, compreso il ricorrente, in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, non soltanto (...)fornendo informazioni sulle misure di prevenzione e di protezione, ma anche organizzando corsi " per piani d'intervento".

Tutti i testi escussi hanno confermato che il giorno dell'infortunio al ricorrente e a tutti i dipendenti erano state fornite calzature anti-infortunistiche in quanto quel giorno le condizioni meteorologiche erano avverse per la pioggia in atto. Il ricorso di G.V. viene pertanto respinto.

Le spese di lite sono compensate tra le parti sussistendo giusti motivi, tra cui la complessità in fatto ed in diritto della questione esaminata.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Respinge il ricorso;

2. Compensa le spese del processo.