Tipologia: Accordo collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sezione Industriali Edili-Associazione Industriali di Siena e Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia-Cisl, Unione Italiana Lavoratori
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Siena

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga base oraria.
Art. 4. - Indennità speciale.
Art. 5. - Lavori speciali e disagiati.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 8. - Addestramento professionale.
Art. 9. - Cassa edile.
Art. 10. - Apporto attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Validità e durata.

Accordo collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Siena, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959 in Siena, tra la Sezione Industriali Edili [...], assistito dal [...] Segretario dell’Associazione Industriali di Siena e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia aderente alla Cisl [...], l'Unione Italiana Lavoratori [...], si danno reciprocamente atto che dal 1° gennaio 1960 vigono nella Provincia di Siena per le imprese edili e per gli operai dipendenti, le norme collettive di lavoro, integrative di quelle del Contratto Nazionale di lavoro di seguito riportate.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Ai sensi dell’art. 7 del contratto nazionale l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali al sensi della legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Per i lavori all’aperto compiuti nel periodo dal 16 maggio al 15 settembre vale la deroga prevista dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, che dà facoltà alle industrie di costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche (per il personale addetto ai lavori all’aperto) di raggiungere le 10 ore giornaliere, purché entro il periodo massimo di un anno solare non sia superata la inedia delle 48 ore settimanali.

Art. 5. - Lavori speciali e disagiati.
In relazione all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 15 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 18 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 35 %
4) Lavori per fognature nuove in gallerie 18 %
5) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 35 %
6) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 centimetri) 20 %
7) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 30 %
8) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,50 e metri 10 17%
b) oltre i 10 m. 30 %
9) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 6 %
10) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %
11) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 23 %
12) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario:
di giorno:
а) quando non nevica o non piove 12 %
b) quando nevica o piove 19 %
di notte:
a) quando non nevica o non piove 19 %
b) quando nevica o piove 30 %
13) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 17 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 66 %
b) da oltre 10 m. a 16 m. 78 %
c) da oltre 16 a 22 m. 96 %
d) oltre 22 m. 114 %
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 17 %
16) Lavori in galleria:
a) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento:
- a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio 36 %
- quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza d’acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm 44 %
a1) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento:
- a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio 36 %
- quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua sul piano di lavoro, oltre i 15 cm 56 %
a2) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento:
- a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio 36 %
- quando i lavori si svolgano in presenza di getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 72 %
17) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- a lavori per opere sussidiarie;
- al trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 22 %
- quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza
di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm 26 %
b1) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- a lavori per opere sussidiarie;
- ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 22 %
- quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm 36 %
b2) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- a lavori per opere sussidiarie;
- ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 22 %
- quando i lavori si svolgano in presenza di getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 42 %
c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impiantì nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell’armamento delle linee ferroviarie 12 %
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 9. - Cassa edile.
Le parti sono d’accordo di esaminare il problema della Cassa Edile entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente verbale.

Art. 10. - Apporto attrezzi di lavoro.
[...]
La manutenzione ordinaria degli attrezzi rimane a carico dell’impresa.

Art. 12. - Validità e durata.
Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della Provincia di Siena ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1960 ed avranno la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.