Cassazione Civile, Sez, 3, 19 febbraio 2013, n. 4043 - Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio mortale e risarcimento del danno


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio - Presidente
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA


sul ricorso 271-2010 proposto da:
(Omissis) S.P.A. (Omissis) (già (Omissis)) in persona dell'Amministratore e legale rappresentante (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis) giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
(Omissis) S.P.A. (Omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis) giusta delega in atti;
(Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (Omissis) giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
(Omissis);
- intimato -
avverso la sentenza n. 236/2008 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 07/11/2008, R.G.N. 3/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l'Avvocato (Omissis);
udito l'Avvocato (Omissis);
udito l'Avvocato (Omissis) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

Fatto


Il tribunale di Gela, con sentenza n.53/1998, affermava la penale responsabilità di (Omissis) quale amministratore unico dell'omonima società per il reato di omicidio colposo in danno di (Omissis), operaio specializzato alle dipendenze della (Omissis) s.p.a., in conseguenza di infortunio sul lavoro, condannandolo in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili. Passata in giudicato la sentenza penale, con citazione notificata il 6.5.2002 (Omissis), (Omissis), (Omissis) ed (Omissis), prossimi congiunti di (Omissis) convenivano davanti al tribunale di Gela, (Omissis), la s.p.a. (Omissis) e la (Omissis) chiedendo la quantificazione dei danni. Resistevano i convenuti, mentre la (Omissis) proponeva domanda di manleva nei confronti della propria assicuratrice per la responsabilità civile, la s.p.a. (Omissis). Il tribunale, con sentenza del 26.11.2005, liquidava agli attori la somma di euro 332.492,11 oltre interessi legali dall'evento, che determinava in euro 296.250,00 ponendo tali somme a carico dei convenuti (per la (Omissis) nei limiti del massimale pari a lire 200 milioni).
Su appello principale della (Omissis) ed incidentale di (Omissis) s.p.a (già (Omissis) s.p.a.) e di (Omissis), la corte di appello di Catania dichiarava che le somme già corrisposte dalla (Omissis) agli attori, e da detrarre ai fini del calcolo del saldo, erano pari ad euro 25.064,68 e dichiarava che la (Omissis) era tenuta a corrispondere sul massimale di polizza la rivalutazione monetaria e gli interessi di mora; confermava nel resto la sentenza.
In particolare, per quanto ancora interessa, riteneva la corte di appello che il motivo di appello con cui si chiedeva la determinazione del massimale di polizza pari a lire 200 milioni per ogni parte danneggiata e non in relazione al solo prestatore d'opera che aveva subito lesioni integrava eccezione nuova inammissibile in appello a norma dell'articolo 345 c.p.c. e che in ogni caso tale tesi non trovava riscontro nel contratto di assicurazione, poichè il rischio assunto dall'assicuratore nei confronti dei "prestatori di lavoro" non poteva intendersi come rischio nei confronti di "parti danneggiate"; che nella fattispecie i prossimi congiunti non potevano ritenersi terzi, perchè con tale espressione nel contratto si intendevano - secondo l'interpretazione della corte territoriale - i soggetti estranei all'attività industriale ed edile della società assicurata ed in occasione di questa. Secondo la corte di merito nella fattispecie non era ravvisabile un concorso di colpa del lavoratore per mancata adozione del casco protettivo, sia perchè nella fattispecie esisteva sul fatto il giudicato penale che non contemplava tale concorso di colpa, sia perchè nella fattispecie la mancanza di casco non aveva avuto alcuna efficienza causale, avendo la vittima "sbattuto con il viso contro la parete" e non essendo certo che egli non indossasse il casco.
Infine la corte di appello riteneva che era equa e corretta la liquidazione del danno morale effettuata dal giudice di primo grado, che aveva valutato tutti gli elementi necessari per tale liquidazione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (Omissis) s.p.a.. Resistono con rispettivi controricorsi la (Omissis) s.p.a. e (Omissis), (Omissis), (Omissis) ed (Omissis).
La ricorrente e la (Omissis) hanno presentato memorie.


Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. in relazione agli articoli 2043, 2059, 2056 e 1218 c.c., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto eccezione nuova ed inammissibile in appello l'estensione ad ogni erede del massimale previsto per il singolo prestatore di lavoro.
2.1. Il motivo è fondato, anche se esso non da luogo a cassazione della sentenza perchè l'erronea motivazione in diritto va corretta da questa Corte, essendo il dispositivo conforme a diritto, come si dirà successivamente esaminando i restanti motivi attinenti alla controversia tra la parte ricorrente e la (Omissis) s.p.a. (articolo 384 c.p.c., comma 4).
Premesso, anzitutto, che nella fattispecie non si tratterebbe neppure in astratto di eccezione da parte dell'assicurata, ma al più di domanda relativamente all'estensione della copertura assicurativa, va osservato che si ha domanda nuova inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.
2.2. Nella fattispecie non sussiste alcuna violazione dell'articolo 345 c.p.c. da parte di (Omissis), in quanto la stessa, richiedendo che fosse considerato il massimale di lire 300 milioni in favore degli attori che avevano agito iure proprio per il risarcimento del danno biologico e morale, faceva seguito alla domanda originaria, con cui aveva chiesto di essere manlevata dall'assicuratore di tutte le somme al cui pagamento fosse stata condannata nei confronti degli stessi, senza indicare uno specifico limite. Quindi l'appellante non aveva mutato la propria pretesa, ma aveva solo sviluppato argomentazioni difensive a sostegno della quantificazione della stessa.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2059 c.c.. Ritiene la ricorrente che gli attori, agendo per il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al decesso del loro congiunto, hanno agito iure proprio ed hanno quindi fatto valere un diritto proprio, per cui vanno considerati terzi rispetto al congiunto deceduto; che, conseguentemente il limite per ciascun attore è di lire 300 milioni, poichè "essi prospettano la lesione di un diritto loro" e poichè la polizza assicurativa prevede il massimale di lire 300 milioni per ogni persona che abbia subito lesioni personali.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto "Ai sensi dell'articolo 2059 c.c., i terzi che agiscono iure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito della morte di un congiunto devono essere considerati terzi ai fini dell'applicabilità della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che prevede, come nella specie, un determinato massimale per ogni persona che abbia subito lesioni personali, dovendo considerarsi tali tutti i danni non patrimoniali alla persona e dunque anche il danno biologico ed il danno morale".
4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c., in quanto, pur avendo la (Omissis) esplicitamente eccepito che il massimale per ogni terzo danneggiato dovesse essere determinato nella misura di 300 e non di 200 milioni di lire, perchè si trattava si risarcimento danni dovuto a terzi e non a dipendenti, la corte di merito non aveva esaminato la questione, confermando che l'indennizzo doveva essere contenuto nella somma totale di lire 200 milioni.
5. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria dell'impugnata sentenza su un punto decisivo della controversia per aver ritenuto che erano da considerare terzi solo coloro che avevano subito conseguenze lesive dirette ed erano estranei all'attività industriale ed edile della società assicurata ed in occasione di questa, mentre gli attori avevano agito iure proprio per una lesione diretta del danno parentale.
6.1. I motivi suddetti, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Correttamente la corte di merito ha osservato che nella fattispecie non sono applicabili i principi stabiliti in tema di massimale per danneggiato dalla Legge n. 990 del 1969 in tema di RCA, poichè quella assicurazione è obbligatoria ed è regolata quindi dalla legge, mentre nella fattispecie trattasi di assicurazione volontaria per la responsabilità civile, con la conseguenza che l'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla responsabilità dedotta consensualmente in contratto.
Nella fattispecie la clausola contrattuale, correttamente riportata nel ricorso, prevede che: "L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di lire 1.000.000.000. per ogni sinistro, ma con i massimi per la responsabilità civile verso terzi, di lire 300 milioni per ogni persona che abbia subito lesioni personali, e di lire 300 milioni per danni a cose o animali e, per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro di lire 200 milioni per ogni persona che abbia subito lesioni personali".
6.2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto due profili giuridici.
Il primo è che gli attori, prossimi congiunti del soggetto vittima dell'incidente mortale, abbiano agito iure proprio per il risarcimento di un danno non patrimoniale diretto e proprio e che quindi, rispetto al congiunto, siano terzi.
Il secondo è che (come emerge chiaramente anche dal quesito di diritto) devono considerarsi lesioni personali tutti i danni non patrimoniali alla persona e dunque anche il danno biologico ed il danno morale.
Questi due profili sono poi il presupposto su cui si fondano anche i motivi terzo e quarto.
Ritiene questa Corte che la prima censura del secondo motivo sia esatta, ma che la seconda sia infondata, con la conseguenza che i tre motivi vanno rigettati.
6.3. Già con la sentenza n. 9556/2002, le S.U. di questa Corte hanno ritenuto che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spettasse anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'articolo 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trovava causa immediata e diretta nel fatto dannoso. Le S.U. hanno ritenuto che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile, per ottenere il risarcimento di un danno proprio e non di un danno indiretto "cd. danno da rimbalzo" (proprio della giurisprudenza francese).
6.4. Nella fattispecie, quindi, gli attori che hanno agito per ottenere il risarcimento del danno morale e del danno biologico (rectius: del danno non patrimoniale) subiti per la morte del congiunto, hanno agito per il risarcimento di un danno proprio.
7.1. Non può invece essere condivisa da questa Corte la censura secondo cui le "lesioni personali" coincidano con il danno non patrimoniale risarcibile, costituito dal danno biolologico e dal danno morale.
Osserva preliminarmente questa Corte che l'insufficienza del tradizionale recepimento in sede civile dell'elaborazione penalistica in tema di nesso causale è emersa con chiarezza nelle concezioni moderne della responsabilità civile, che costruiscono la struttura della responsabilità aquiliana intorno al danno ingiusto, anzichè al "fatto illecito", divenuto "fatto dannoso". In effetti, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto - reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale, ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
E tuttavia un "fatto" è pur sempre necessario perchè la responsabilità sorga, giacchè l'imputazione del danno presuppone l'esistenza di una delle fattispecie normative di cui all'articolo 2043 c.c. e segg., le quali tutte si risolvono nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento o ad una condotta o a cose o a fatti di altra natura, che si trovino in una particolare relazione con il soggetto chiamato a rispondere.
Il "danno" rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica.
Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo).
Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
7.2. Proprio in conseguenza di ciò si è consolidata nella cultura giuridica contemporanea l'idea, sviluppata soprattutto in tema di nesso causale, che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, articoli 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
A questo secondo momento va riferita la regola dell'articolo 1223 c.c. (richiamato dall'art, 2056 c.c), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), per cui esattamente si è dubitato che la norma attenga al nesso causale e non piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento, selezionando le conseguenze dannose risarcibili.
Secondo l'opinione assolutamente prevalente, occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perchè possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" (Haftungsbegrundende Kausalitat) e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (Haftungsausfkllende Kausalitat).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, tale distinzione è ravvìsabile, rispettivamente, nell'articolo 1227 c.c., commi 1 e 2: il comma 1, attiene al contributo eziologico del debitore nella produzione dell'evento dannoso, il secondo comma attiene al rapporto evento - danno conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni.
Nel macrosistema civilistico l'unico profilo dedicato al nesso eziologico, è previsto dall'articolo 2043 c.c., dove l'imputazione del "fatto doloso o colposo" è addebitata a chi "cagiona ad altri un danno ingiusto", o, come afferma l'articolo 1382, Code Napoleon "qui cause au autrui un dommage".
Un'analoga disposizione, sul danno ingiusto e non sul danno da risarcire, non è richiesta in tema di responsabilità cd. contrattuale o da inadempimento, perchè in tal caso il soggetto responsabile è, per lo più, il contraente rimasto inadempiente, o il debitore che non ha effettuato la prestazione dovuta. E questo è uno dei motivi per cui la stessa giurisprudenza di legittimità partendo dall'ovvio presupposto di non dover identificare il soggetto responsabile del fatto dannoso, si è limitata a dettare una serie di soluzioni pratiche, caso per caso, senza dover optare per una precisa scelta di campo, tesa a coniugare il "risarcimento del danno", cui è dedicato l'articolo 1223 c.c., con il rapporto di causalità. Solo in alcune ipotesi particolari, in cui l'inadempimento dell'obbligazione era imputabile al fatto illecito del terzo, il problema della causalità è stato affrontato dalla giurisprudenza, sia sotto il profilo del rapporto tra comportamento ed evento dannoso sia sotto quello tra evento dannoso e conseguenze risarcibili.
7.3. Ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli articoli 40 e 41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non).
Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'articolo 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'articolo 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass. 19.12.2006, n. 27168; Cass. 8.9.2006, n. 19297; Cass. 10.3.2006, n. 5254; Cass. 15.1.1996, n. 268).
Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della cd. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale (ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962).
7.4. Nella fattispecie quindi occorre tenere distinti il concetto di " lesioni personali" che integrano l'evento dannoso e quindi sono elemento del fatto illecito, sottoposto ai principi di causalità materiale, dal danno risarcibile non patrimoniale, che è solo un danno conseguente a tale fatto illecito ed è questo l'oggetto del risarcimento, soggetto alla causalità giuridica. Il cd. danno biologico o il cd. danno morale (tutti riportati nell'unica ampia categoria del danno non patrimoniali di cui all'articolo 2059 c.c. - S.U. n. 26972/2008) sono appunto i danni-conseguenza dell'incidente mortale subiti dal congiunto degli attori e per questi danni hanno agito iure proprio gli attori (vedendosi riconosciuto solo il secondo).
I ricorrenti, invece, assimilano al concetto di lesione personale, che è l'evento lesivo (componente del fatto illecito) il danno conseguente non patrimoniale subito, sia pure in proprio e direttamente dagli attori, quali congiunti.
7.5. In alcuni passi sembra che i ricorrenti equiparino al concetto di "lesione personale" il concetto di lesione di un diritto della persona (quale quello al rapporto parentale).
Sennonchè a parte il rilievo che, anche per questa via si realizza un'anticipazione del danno-conseguenza (risarcibile) in quello che è il danno evento (componente del fatto), nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di lesione personale è ben definito dagli articoli 582 e 590 c.p. e necessita dell'evento-malattia del corpo o della mente e non può essere assimilato ad ogni ipotesi di lesione di diritto della persona.
Segnatamente è stato affermato che il reato di lesioni personali (articoli 582 e 590 c.p.) sussiste quando il soggetto attivo cagioni al soggetto passivo una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente. Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 714 del 15/10/1998; Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 17505 del 19/03/2008).
7.6. Nella fattispecie, correttamente interpretando la sentenza impugnata, emerge che essa ha escluso che gli attori abbiano riportato malattie della mente o del corpo nel senso sopra delineato ed ha tenuto distinta la figura della parte che ha subito le lesioni personali (e cioè il prestatore di lavoro) dai soggetti danneggiati (e cioè gli attori), con la conseguenza che correttamente ha applicato il massimale complessivo in ipotesi di lesioni del prestatore di lavoro (L.200 milioni). Infatti i 3 massimali sono parametrati (lire 300 per lesioni personali subite da terzi; lire 200 per lesioni personali subite dal prestatore di lavoro, ed lire 300 per danni a cose o animali) non sul danno-conseguenza risarcibile ma sull'evento dannoso, con la conseguenza che l'evento di lesione può attingere un soggetto diverso (parte offesa) da quello che ha subito il danno risarcibile (parte danneggiata), come nella fattispecie, ovvero un soggetto ulteriore.
L'evento lesivo, che fonda il rischio assicurato, è appunto distinto a seconda che sussistano le lesioni personali del terzo o le lesioni personali del prestatore di lavoro e nella fattispecie non risulta accertato che gli attori, che assumono di aver subito danni non patrimoniali, abbiano anche subito lesioni personali nei termini sopra detti, mentre non può essere accolta l'equazione proposta tra lesioni personali e danno non patrimoniale, pur nelle forme del danno biologico o del danno morale. Ciò sia per la diversa natura ontologica-giuridica di tali danni sia perchè, così operando si verifica un'inaccettabile commistione tra il danno-evento (in sè non risarcibile) con il danno-conseguenza risarcibile.
7.7. Ne consegue che, avendo la corte di merito optato correttamente per la soluzione secondo cui la fattispecie rientrava nell'ipotesi di rischio assicurato di danni conseguenti alle lesioni personali del prestatore di lavoro e non per lesioni personali del terzo, ha implicitamente anche rigettato quest'ultima censura prospettata dagli appellanti, con conseguente infondatezza della censura di violazione dell'articolo 112 c.p.c. sul punto.
8.1. Gli ultimi tre motivi attengono alla statuizione tra la (Omissis) s.p.a. e gli eredi (Omissis).
I motivi quinto e sesto investono la questione attinente ad un preteso concorso di colpa nella causazione dell'evento mortale del (Omissis), per non aver indossato il casco protettivo ed alla possibilità di accertare tale concorso di colpa in sede civile ex articolo 1227 c.c. in presenza di un giudicato penale ex articolo 651 c.p.p. che ha affermato la responsabilità dell'imputato danneggiante, senza riferimento all'ipotesi del concorso di colpa.
Sul punto la corte di appello ha ritenuto che, essendo intervenuto il giudicato penale che ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, escludendo implicitamente quella del lavoratore, non era possibile in questa sede effettuare una diversa ricostruzione dei fatti.
In ogni caso la corte ha rigettato il motivo di appello per una seconda ratio decidendi e consistente nella considerazione che la mancanza di casco non aveva avuto alcuna efficienza causale nella fattispecie ed inoltre che non era certo, sulla base dei testimoni escussi, che il (Omissis) non utilizzasse il casco.

8.2. Va preliminarmente esaminato il sesto motivo di ricorso. Con esso la ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la mancanza del casco non aveva avuto efficienza causale nella produzione dell'evento mortale. Secondo la ricorrente, poichè era stato accertato che il (Omissis) era deceduto per aver battuto il viso contro la parete dello scavo, l'omesso uso del casco da parte della vittima non aveva avuto efficienza causale nella produzione dell'evento.
Censura la ricorrente anche la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene che sulla base della prova testimoniale non era certo se il (Omissis) indossasse o meno il casco protettivo.
8.3. Quest'ultimo motivo è infondato e va rigettato. Nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altro - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. è in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al fatto decisivo).
8.4. Nella fattispecie non presenta vizi motivazionali l'impugnata sentenza che, sulla base di quanto già accertato dal giudice penale, ha ritenuto che il (Omissis) avesse battuto il viso contro la parete e non il capo, inferendone la conclusione che la mancanza del casco di protezione (evidentemente del solo capo) non avrebbe avuto alcuna efficienza causale nella produzione dell'evento mortale.
La censura della ricorrente mira ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dal giudice di merito e ciò non è ammissibile in questa sede di sindacato di sola legittimità.
8.5. Il rigetto della censura relativamente all'efficienza causale della mancanza del casco, rende priva di interesse la censura avverso la motivazione della sentenza, secondo cui non era certo se il (Omissis) indossasse o meno il casco.
9. Inoltre il rigetto del predetto motivo di ricorso rende inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse anche il quinto motivo di ricorso, con cui la ricorrente censurava la prima ratio decidendi di esclusione del concorso di colpa della vittima, sul rilievo che, in violazione dell'articolo 1227 c.c. e articoli 651 e 654 c.p.p., la sentenza impugnata aveva ritenuto che non potesse, in presenza di giudicato penale sulla responsabilità del danneggiante, accertare in sede civile il concorso di colpa della vittima per mancato uso del casco protettivo.
Infatti va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 24/05/2006, n.12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 29/09/2005, n. 19161).
10. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2059 c.c., per aver liquidato il danno morale, non quale frazione del danno biologico e quindi senza un procedimento comparativo tra l'uno e l'altro.
11.1. Il motivo è infondato.
Va infatti osservato, alla stregua del "diritto vivente" segnato dall'arresto delle Sezioni Unite civili del 2008 (sentenza n. 26972 del 2008, Cass. n. 24015 del 16/11/2011), che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai "nomina iuris" dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie di danno biologico e danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione del danno risarcibile. Pertanto è erronea la sentenza di merito, la quale a tali sottocategorie abbia fatto riferimento, solo se, attraverso il ricorso al danno biologico ed al danno morale, siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli (ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno "biologico" che in quello "morale"); se, invece, facendo riferimento alle tradizionali locuzioni, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi concretamente diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto (cfr. Cass. n. 25222 del 29/11/2011).
11.2. Ciò comporta che se nella fattispecie il danno non patrimoniale è costituito esclusivamente da quello qualificato come danno morale lo stesso non potrà che essere liquidato da solo, e non quale frazione del danno biologico, sia pure calcolato astrattamente ai soli fini della liquidazione del danno morale, poichè tale liquidazione per frazione ha la funzione di evitare le duplicazioni liquidatorie in presenza di un nucleo complesso di danno non patrimoniale.
Non è quindi necessario che la somma liquidata a titolo risarcitorio del danno morale sia un'esatta frazione di quella attribuita per il ristoro del danno biologico, essendo invece essenziale che essa sia oggettivamente congrua tenuto conto di tutti gli aspetti della fattispecie ritenuti dal giudice in concreto rilevanti.
Segnatamente in materia risarcitoria la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti. (Cass. n. 1410 del 21/01/2011).
11.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, condividendo la liquidazione effettuata dal primo giudice che aveva tenuto conto dell'età del deceduto, del vincolo di parentela del de cuius con gli attori, della realtà sociale in cui il fatto si era verificato e del ruolo affidato al capofamiglia, integrando il tutto con ì criteri tabellari adottati dai tribunali.
12. Il ricorso va pertanto rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra la (Omissis) e la ricorrente, segnatamente per l'infondatezza dell'eccezione di novità della domanda in appello, prospettata in quella sede e ribadita in questa, oggetto del primo motivo di ricorso.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti (Omissis) e (Omissis), liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti (Omissis), (Omissis), (Omissis) ed (Omissis), liquidati in complessivi euro 7200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge. Compensa le spese processuali di questo giudizio tra la ricorrente e la (Omissis) s.p.a..