Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 26 aprile 1957
Validità: 01.04.1957 - 31.03.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Sezione Provinciale dell’Unione Provinciale Agricoltori - Proprietari ed Affittuari Conduttori, Sezione Provinciale dell’Unione Provinciale Agricoltori - Proprietari ed Affittuari Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Piccoli e Medi Proprietari Conduttori e Federbraccianti Provinciale, Federazione Provinciale Braccianti Agricoli–Cisl, Sindacato Provinciale Braccianti Agricoli–Uil Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Pescara

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Norme disciplinari.
Art. 14. - Controversie individuali.
Art. 15. - Controversie collettive.
Art. 16. - Condizioni di miglior favore.
Art. 17. - Durata del patto.

Contratto collettivo integrativo del patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Pescara, 26 aprile 1957

L’anno 1957, il giorno 26 del mese di aprile, nella sede dell'ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. in Pescara; tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Sezione Provinciale dell’Unione Provinciale Agricoltori - Proprietari ed Affittuari Conduttori [...], la Sezione Provinciale dell’Unione Provinciale Agricoltori - Proprietari ed Affittuari Coltivatori Diretti [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], L’Associazione Provinciale Piccoli e Medi Proprietari Conduttori [...] e la Federbraccianti Provinciale [...], la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli – Cisl [...], il Sindacato Provinciale Braccianti Agricoli – Uil Terra [...], alla presenza del dott. D. B., Capo del Servizio Rapporti di Lavoro dell’Ufficio Regionale del Lavoro e M.O.; si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Pescara.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli ed i braccianti avventizi della provincia di Pescara.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria
o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o, comunque, a fine settimana.

Art. 4. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali; la loro distribuzione nei mesi dell’anno viene stabilita come segue:
mesi di dicembre e gennaio: ore 6;
mesi di febbraio, marzo e aprile: ore 7;
mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre: ore 8.
La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura, essendo in vigore per i suddetti lavori accordi speciali.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) Lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma successiva, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico. [...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 13. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’Azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato,
I rapporti di lavoro tra i lavoratori della Azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa di un massimo di due ore di salario nei casi seguenti:
a) qualora il lavoratore, senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) qualora il lavoratore per negligenza arrechi lievi danni alla Azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) qualora il lavoratore si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1).
[...]

Art. 14. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datori di lavoro e prestatori d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali, le quali, attraverso una Commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà avere luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia. Nel caso che il tentativo di conciliazione sindacale non riesca, le Organizzazioni contraenti s’impegnano a farne denunzia all'ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. per l’esperimento di un secondo tentativo di conciliazione.

Art. 15. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.