Tribunale di Perugia, Sez. Lav., 21 novembre 2012 - Responsabilità per trauma da schiacciamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1584/2006 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
E.Z.A. (avv. ti Sandro Picchiarelli e Marzio Vaccari)
- ricorrente
contro
CERAMICHE MONIA DI A.M.
-convenuta contumace
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.11.2012, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del presente verbale, la seguente
SENTENZA
FattoDiritto
E.Z.A. si è rivolto a questo Tribunale per sentire dichiarare la responsabilità civile di A.M., quale titolare dell'omonima ditta di ceramiche, per l'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente quale dipendente della predetta in data 10.9.1999 ed ottenere, per l'effetto, il risarcimento di tutti i danni sofferti in conseguenza dell'evento.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le considerazioni dappresso brevemente indicate.
E' documentato in atti (doc. 1 e ss. fasc. ric.) che il ricorrente venne assunto dalla ditta convenuta, avente sede a Gualdo Tadino, in data 6.9.1999 con contratto a tempo determinato con scadenza 6.12.1999 come lavoratore subordinato con qualifica di operaio generico del CCNL di settore. E' altresì documentato che il 10.9.1999 il ricorrente venne soccorso dal servizio 118 dell'Asl 3 di Foligno che certificò che il medesimo aveva subito un trauma da schiacciamento con amputazione parziale del 11 e V. dito della mano sinistra e fratture al II,III,IV e V dito dello stesso arto. La sede Inail di Perugia, svolti, gli accertamenti del caso, riconobbe che si trattava di un infortunio occorso in occasione dell'attività lavorativa svolta presso la ditta di A.M. e liquidò in favore del ricorrente le prestazioni assicurative previste dalla legge vigente all'epoca dei fatti (riconoscendo le tutele del D.P.R. n. 1124 del 1965 che concernevano l'indennizzabilità della riduzione permanente e temporanea della capacità lavorativa generica e non il danno biologico). In seguito l'Istituto azionò con successo, dinanzi a questo Tribunale (cfr sentenza n. 283 del 16.3-17.6.2005, Giudice Massei), il proprio diritto alla rivalsa nei confronti del datore di lavoro per le somme erogate in dipendenza di un infortunio commesso per un comportamento colposo del datore di lavoro costituente reato perseguibile d'ufficio.
Il fatto che il ricorrente abbia atteso oltre sette anni per rivolgersi al Giudice (unitamente al congelamento biennale del ruolo) ha reso estremamente difficile ogni tentativo di ricostruire dettagliatamente le modalità di verificazione dell'infortunio. Nessun esito ha dato, infatti, il tentativo della difesa del ricorrente di intimare il teste F.M., così come senza esito sono stati i tentativi, anche dello scrivente in virtù dei poteri officiosi di legge, di ottenere notizie sull'esito del procedimento penale a carico della convenuta.
Cionondimeno, va rilevato che la responsabilità civile del datore di lavoro per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza dei dipendenti è governata dall'art. 2087 c.c. che, in ossequio ai principi della responsabilità contrattuale, presuppone che il lavoratore-contraente possa ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un infortunio dimostrando l'esistenza del rapporto lavorativo, dei danni subiti e della loro riconducibilità causale al sinistro ed allegando la nocività dell'ambiente lavorativo attraverso l'individuazione di una o più inadempienze del datore di lavoro ai suo obblighi specifici o generici di adottare tutte le misure previste dalle normative di settore o evincibili in base alle comuni conoscenze scientifiche dell'epoca, mentre spetta al datore di lavoro-contraente fornire la prova di avere ottemperato alle prescrizioni in questione nella misura professionalmente esigibile.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dato ampia prova documentale dell'obbligazione lavorativa e dei danni subiti (dell'entità dei quali si dirà più avanti) nell'espletamento della prestazione. Se è vero che parte ricorrente, pur con l'ausilio dell'intervento officioso dello scrivente non è riuscita a dimostrare dettagliatamente la dinamica dei fatti, deve ritenersi indiscutibile che l'evento di cui si parla sia avvenuto nell'esecuzione della prestazione alla luce: della tipologia di infortunio connesso all'utilizzo di macchinari in uso all'azienda, degli accertamenti ispettivi che hanno, confermati anche oralmente nel giudizio di regresso, determinato la condanna dell'A. a rimborsare l'Inail delle prestazioni erogate al ricorrente, ma anche delle constatazioni del servizio 118 dell'AsI 3, della mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale e, in radice, del fatto che l'infortunio indennizzato dall'Inail venne riconosciuto senza contestazione come tale anche dalla convenuta, neppure costituitasi in giudizio, laddove nei cedolini paga successivi all'evento ha anticipato le competenze assicurative per l'inabilità temporanea qualificandole come "infortunio ditta".
Parte ricorrente ha, inoltre, puntualmente ottemperato al suo onere di indicare specifici inadempimenti del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza, asserendo che il datore di lavoro non avrebbe fornito al lavoratore, che tra l'altro aveva una scarsa confidenza con la lingua italiana, tutte le informazioni necessarie al fine di utilizzare in modo appropriato i macchinari ed al fine di conoscere i rischi che dai compiti assegnati potevano derivare e che non avrebbe impartito allo stesso alcuna formazione (ai sensi degli artt. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955, 37 e 38 del D.Lgs. n. 626 del 1994 fonti applicabili rafione temporis) e che, da ultimo, non avrebbe dotato "...le presse, le trance e le macchine simili..." di ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani dei lavoratori potessero essere "offese" dal punzone od altri organi mobili (art. 115 D.P.R. n. 547 del 1955). Non costituendosi in giudizio, la convenuta non ha assolto l'onere di dimostrare di avere ottemperato alle sopra cennate obbligazioni e, pertanto, acclarato che l'infortunio è avvenuto a causa della nocività dell'ambiente lavorativo, si deve concludere per la responsabilità civile di A.M. quale datore di lavoro nella causazione del medesimo.
Parte ricorrente ha invocato il ristoro del danno biologico permanente e temporaneo derivato dall'evento, ma anche del danno morale, esistenziale e da riduzione della capacità lavorativa e da perdita di chances occupazionali. In ordine alla perdita della capacità lavorativa, connessa alla mutilazione dell'arto subita a causa dell'infortunio, nulla è dovuto giacché - in carenza di qualunque deduzione tesa ad evidenziare una menomazione di attitudini lavorative specifiche - va osservato che detto pregiudizio è stato indennizzato dall'lnail (e la relativa assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro da ulteriore responsabilità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965) con la corresponsione di una rendita commisurata, in un primo tempo, al 50% e, successivamente, in esito a revisione, al 65% di inabilità permanente. Nulla può essere riconosciuto al ricorrente a titolo di perdita di chances, in considerazione del fatto che una domanda siffatta, in difetto di qualunque allegazione di supporto, tende, di fatto, a duplicare il ristoro del pregiudizio già ristorato da Inail per la perdita della capacità lavorativa generica.
Quanto al danno biologico, il CTU nominato ha rilevato, sulla base della documentazione in atti, che l'infortunio ha cagionato al ricorrente un'inabilità temporanea totale per 90 giorni e parziale per 35 giorni e lesioni permanenti, consistenti nell'amputazione di tre dita della mano sinistra, nella grave menomazione funzionale del primo dito e della residuale falange del secondo con perdita della funzione prensile, quantificate, secondo i tradizionali barèmes medico-legali in un danno del 48%. Considerato che il Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal CTU. Ne consegue che, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano in uso presso questo Ufficio e considerate oramai l'unico adeguato parametro orientativo dell'equità per le liquidazioni del danno biologico (Cass., sez. III, 12408/2011), al ricorrente spetta l'importo, rispettivamente, di Euro 10.170,00 per l'inabilità temporanea totale di 90 giorni (90 x 113,00 Euro), di Euro 1.977,50 per l'inabilità temporanea parziale per 35 giorni (35 x 56,50 Euro) e di Euro 369.361,30 a titolo di ristoro della lesione permanente dell'integrità fisio psichica, del danno morale sofferto per effetto della condotta (rilevante anche penalmente) che ha colposamente determinato un sinistro particolarmente cruento e del pregiudizio sul piano relazionale che la perdita dell'uso dell'arto comporta. Alla cifra indicata si perviene effettuando un aumento del 10% (rispetto al massimo del 25% consentito dal sistema tabellare in caso di peculiarità da valorizzare sul piano areddituale e morale) della somma-base di Euro 335.783,00 indicata dalle tabelle di Milano 2011 in relazione al valore-punto di 48 per un uomo che all'epoca dei fatti aveva 36 anni.
Alla luce delle considerazioni precedenti, la convenuta va, dunque, condannata a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di Euro 381.508,80; trattandosi di debito di valore, alla sorte indicata andranno aggiunti gli interessi legali sulla somma indicata, riportata al valore del 1999 e via via rivalutata in base al tasso di inflazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'entità dell'impegno professionale richiesto dalla controversia ai sensi del D.M. Giustizia 140/2012, fonte integralmente applicabile, dopo l'abrogazione del sistema tariffario sancita dall'art. 9 della L. n. 27 del 2012, a tutte le controversie in cui l'attività professionale non sia esaurita al momento dell'entrata in vigore della stessa (23.8.2012). Gravano sulla convenuta anche gli oneri di CTU liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara la convenuta civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrènte in data 6.9.1999 e, per l'effetto, condanna la prima a corrispondere al secondo, per i titoli indicati in motivazione, la somma di Euro 381.508,80 oltre interessi legali sulla sorte via via rivalutata a partire dal valore della data dell'infortunio e sino al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, nell'ammontare che qui si liquida in Euro 5.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge;
- pone gli oneri di CTU liquidati con separato decreto a carico della convenuta.