Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti-Cgil, Fisba-Cisl, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati, Parma

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Contratto individuale - Assunzione.
Art. 3. - Durata del contratto individuale - Disdette.
Art. 4. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Assicurazioni e previdenza.
Art. 8. - Donne e fanciulli.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Interruzioni di lavoro - Ricuperi.
Art. 11. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 14. - Trapassi di azienda e casi di forza maggiore.
Art. 15. - Riposo settimanale e domenicale.
Art. 16. - Indennità di licenziamento o di anzianità.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Mutualità e malattia.
Art. 19. - Permessi straordinari.
Art. 20. - Malattia ed infortuni.
Art. 21. - Limiti di età.
Art. 22. - Accessori di retribuzione per salariati fissi.
Art. 23. - Retribuzione ai salariati fissi e semifissi in denaro ed in natura.
Art. 24. - Norme disciplinari.
Art. 25. - Controversie.
Art. 26.
Dichiarazione a verbale relativa alla lettera B) dell’art. 23:
Dichiarazione a verbale
Allegati (fac-simili)
Allegato n. 1 Contratto individuale d’assunzione
Allegato n. 2 Patti aggiunti
Allegato n. 3 Convenzione di disdetta
Allegato n. 4 Stalle all’aperto
Allegato n. 5 Sovvenzioni e compensi vari
Allegato n. 6 Lavoro prestato oltre l’orario normale e nei giorni feriali
Allegato n. 9 Indennità percepite di infortuni o di malattie
Allegato n. 10 Eventuali pattuizioni a seguito di parziale inabilità
Allegato n. 11 Nota degli attrezzi
Allegato n. 12

Contratto collettivo per i salariati fissi, semifissi e salariati in famiglia della provincia di Parma, 2 ottobre 1959

L’anno 1959, addì 2 ottobre, in Parma, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Parma [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Parma [...] e la Federbraccianti di Parma (Cgil) [...], la Fisba (Cisl) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], la Uil - Terra di Parma [...], è stato convenuto il nuovo contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi, semifissi e salariati in famiglia della provincia di Parma, in vigore dall’11 novembre 1959.
Premesso che i salariati fissi e semifissi sono quei lavoratori occupati abitualmente in agricoltura, addetti ai lavori inerenti al bestiame da lavoro, d’allevamento, da produzione e riproduzione, nonché ai lavori di coltivazione in genere ed a tutte le attività principali e complementari dell’agricoltura, fatta esclusione di quelle relative ad industrie agricole eventualmente connesse alle aziende stesse, il presente contratto definisce e disciplina il rapporto di lavoro dei salariati fissi e semifissi ed il conseguente trattamento economico che deve essere corrisposto dai datori di lavoro agricoli ai lavoranti anzidetto

Art. 2. - Contratto individuale - Assunzione.
[...]
Tra il datore di lavoro ed i lavoratori all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto e firmato, in triplice copia, il contratto individuale - da valere a tutti gli effetti di legge - conforme al modulo allegato (n. 1) al presente contratto collettivo dal quale dovrà anche risultare la data di assunzione e la categoria per la quale viene assunto.
In nessun caso il lavoratore potrà essere retrocesso ad una categoria di salario inferiore a quella per la quale viene assunto.
Gli eventuali patti aggiunti non saranno validi se non saranno preventivamente approvati dalle Organizzazioni rispettive, giusto l’allegato n. 2.
Comunque resta fissato che tali pattuizioni non potranno, in alcun caso, costituire una restrizione qualsiasi alle norme contenute nel presente contratto circa i diritti dei lavoratori.
[...]

Art. 8. - Donne e fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Così dicasi per le puerpere e le gestanti.
Si precisa che le donne non possono essere assunte come salariate fisse e semi-fisse, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti sulla massima occupazione in agricoltura.

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario di lavoro è quello fissato come segue:
dicembre ore 6;
15-30 novembre, gennaio, 1-15 febbraio ore 7;
tutti gli altri mesi ore 8.
Nel periodo che va dall’11 maggio al 10 agosto l’orario ordinario di lavoro viene portato a 9 ore.
Per i salariati addetti alla cura ed al governo del bestiame, in considerazione del carattere intermittente di tali lavori, l’orario ordinario è determinato in via indiretta dal numero dei capi in consegna e dalle mansioni di categoria come da contratto.
Quando nella stalla vi è un numero di capi inferiore a quello contrattuale, il salariato addetto al governo ed allevamento del bestiame potrà essere adibito al lavoro dei campi nei casi previsti dall’art. 6 per il solo compimento dell’orario stabilito dal presente contratto.
Per i salariati addetti alla cura ed al governo del bestiame l’inizio del lavoro è fissato per le ore 4.
Per i salariati non addetti al bestiame l’inizio ed il termine dell’orario di lavoro saranno regolati dagli usi e consuetudini locali.

Art. 10. - Interruzioni di lavoro - Ricuperi.
[..]
L’orario di lavoro perduto per intemperie o per causa di forza maggiore (non dovuta a malattia od infortunio) dovrà essere recuperato nei sette giorni successivi a quello in cui si verifica la perdita ed in misura non superiore ad un’ora giornaliera. Il ricupero non potrà effettuarsi in giornate festive.

Art. 11. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo.
Per lavoro straordinario si intende quello svolto oltre l’orario ordinario fissato all’art. 9.
Per notturno si intende il lavoro svolto dall’Ave Maria sino all’alba. Per festivo s’intende quello svolto nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati nel presente contratto.
[...]
Le ore di lavoro straordinario non potranno comunque eccedere i limiti di legge e cioè le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali, salvo i casi di assoluta ed inderogabile necessità per cui la mancata esecuzione del lavoro oltre il tempo previsto pregiudichi il raccolto di un prodotto.
[...]

Art. 15. - Riposo settimanale e domenicale.
Ai salariati fissi che prestano la loro opera alle dipendenze di aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 17. - Ferie.
Ai salariati fissi, a decorrere dal giorno di assunzione spetta un periodo di ferie annuali retribuito di giorni 10 (dieci) da usufruire in ragione di sei giorni nel primo semestre e quattro nel secondo, compatibilmente con le esigenze dell’azienda.

Art. 20. - Malattia ed infortuni.
[...]
Per le chiamate urgenti del Medico e della Levatrice e per il ricovero ospedaliero il datore di lavoro fornirà il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 21. - Limiti di età.
[...]
Per i lavoratori parzialmente inabili per difetti fisici o per deficienza di costituzione le mercedi saranno preventivamente concordate fra le parti, salvo ratifica delle Organizzazioni sindacali.
In caso di contestazione circa il grado di inabilità del lavoratore si nominerà quale arbitro il medico condotto del Comune ove è posta l’azienda.
[...]

Art. 22. - Accessori di retribuzione per salariati fissi.
[...]
Attrezzi. - Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore tutti gli attrezzi necessari al lavoro a cui è chiamato.
Tutti i lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro ed annotato sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso (allegato n. 11).
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili il cui ammontare verrà trattenuto sulle sue spettanze.
[...]

Art. 24. - Norme disciplinari.
Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti il servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nella azienda e dai rispettivi capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
I rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente (comunque il lavoratore non potrà mai essere rimproverato alla presenza di terzi):
1) Con la multa fino al massimo di ore due di salario nei seguenti casi:
а) quando senza giustificato motivo si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) quando per negligenza rechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) quando si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
[...]
2) Con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei; casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo.
3) Con il licenziamento senza preavviso e indennità nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli i stabili, al bestiame;
c) assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi;
[...]
e) recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al paragrafo 2°.
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità, che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 25. - Controversie.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del Contratto Collettivo Provinciale dovranno essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.
Le controversie individuali denunciate sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, saranno sottoposte in prima istanza al tentativo di amichevole composizione da parte delle Organizzazioni Provinciali, ed in seconda istanza alla conciliazione dell’Ufficio Provinciale del lavoro.
In caso di mancato componimento le parti interessate potranno adire le vie legali.

Art. 26.
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo si farà riferimento (in quanto applicabili) alle clausole dei contratti collettivi in vigore nella provincia di Parma dei lavoratori agricoli, compartecipanti, e braccianti giornalieri.