Tribunale di Roma, Sez. 2, 10 gennaio 2013 - Pagamento oneri sicurezza appalto oo.pp.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA


in persona del giudice Laura Scalia ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c.c. n. 43848 dell'anno 2008 e vertente

tra

DI SANTE COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.

attrice

elett.te dom.ta in Roma, Via Poma, 4 presso lo studio dell'avv. Elettra Bianchi che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Pimpini del foro di Chieti giusta procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione

e

ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.

convenuta

elett.t dom.ta in Roma, Via Boezio, 14 presso lo studio dell'avv. Mario Libertini che la rappresenta e difende in unione agli avv.ti Vincenzo Petrizzi e Tiziana Tosti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OGGETTO: pagamento oneri sicurezza appalto oo.pp.

 

FattoDiritto



La ditta Di Sante Costruzioni s.r.l. affidataria dei lavori ed interventi da eseguirsi su impianti fissi a media e bassa tensione di tipo chiuso di cui ai contratti-lettere d'ordine n. DM13D016.1 del 20.3.2003, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 319.350,74, n. DN12E020.1 del 22.5.2002, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 825.993,00, e n. DM13E056.1 del 23.5.2003, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 602.381,17, ha proposto domanda dinanzi all'intestato tribunale di condanna di Enel Distribuzioni s.p.a., committente degli indicati lavori, al rimborso, nella misura prudenzialmente indicata del 20% del valore dei contratti, degli oneri e costi di sicurezza sostenuti dalla ditta istante, quale concessionaria di lavori e servizi pubblici ex D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

Ha dedotto infatti sul punto l'attrice come detti oneri dovessero gravare in capo alla stazione appaltante - tenuta peraltro allo loro preventiva stima ex art. 12 D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il tutto a presidio di una corretta esecuzione dei lavori - in quanto estranei alla remunerazione del lucro d'impresa e sopportati a tutela delle posizioni dei lavoratori, soggetti esposti a rischio gravissimo della stessa vita, secondo i piani predisposti dalla stazione appaltante.

In via subordinata l'attrice ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'arricchimento conseguito per aver l' appaltatrice sopportato i costi indicati altrimenti gravanti sulla committenza.

Si è costituita la convenuta Enel Distribuzioni s.p.a. che nelle svolte difese ha distinto tra costi della sicurezza specifici e costì della sicurezza intrinseci.

Ha precisato la parte quanto all'indicata distinzione come solo gli oneri specifici, previsti dal D.P.R. n. 222 del 2003 e contrattualizzati per predisposizione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), siano valutati per legge quale voce del corrispettivo complessivo dell'appalto con conseguente loro integrale riconoscimento all'appaltatore, derivando detti oneri dall'ingerenza del committente nelle scelte esecutive dell'impresa che deve conformarsi alle indicazioni del PSC.

Quanto invece agli oneri intrinseci, o intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni, gli stessi ha ancora esposto la parte sono come tali già ricompresi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni: così le spese per i dispositivi di protezione (DPI) ed i costi cdd. generali per l'adeguamento dell'impresa al D.Lgs. n. 626 del 1994 e quindi per la formazione, l'informazione e la sorveglianza sanitaria.

Tanto esposto, considerata l'epoca della stipula dei contratti intercorsi con l'attrice, epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 222 del 2003 e quindi alla richiamata distinzione, la convenuta ha invece fatto riferimento a prassi affermatasi per detto periodo, prassi per la quale indistintamente tutti gli oneri di sicurezza sarebbero rientrati nel calcolo del prezzo delle singole lavorazioni.

La parte ha quindi dedotto che:

a) laddove, rispetto ai singoli contratti, si era comunque resa necessaria la predisposizione del PSC (così per il contratto n. DM13D016.1 del 20.3.2003), i costi sicurezza erano stati espressamente indicati nella richiesta di offerta e in detta misura corrisposti all'appaltatrice;

b) laddove invece detta predisposizione non si era resa necessaria (contratti nn. DN12E020.1 del 22.5.2002, DM13E056.1 del 23.5.2003) non sarebbe invece maturato alcun diritto in capo all'istante, risultando i costi della sicurezza assorbiti dai prezzi delle singole lavorazioni.

Esposto ancora come del tutto non provata fosse la quantificazione dell'avverso preteso credito, la convenuta ha quindi chiesto il rigetto delle domande attrici.

Nel merito.

Giusta tre distinti contratti conclusi per altrettante lettere d'ordine, rispettivamente la n. DM13D016.1 del 20.3.2003, la n. DN12E020.1 del 22.5.2002 e la n. DM13E056.1 del 23.5.2003, Enel Distribuzione s.p.a. - Direzione Rete - Unità Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise, in veste di committente, ha affidato all'impresa Di Sante Costruzioni s.r.l., in veste di appaltatrice, la realizzazione di opere, lavori ed interventi aventi ad oggetto la costruzione di linee elettriche di media e bassa tensione per le zone di Teramo e L'Aquila (doc. 1 attrice).

Parte attrice, premesso di aver dato esecuzione per le indicate commesse a lavorazioni cantieristiche richiedenti la predisposizione di rilevanti misure di sicurezza dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e di aver pertanto affrontato rilevanti oneri in termini di spesa, lamenta la violazione della normativa di settore da parte della stazione appaltante.

Deduce l'attrice come Enel Distribuzione s.p.a. non avrebbe provveduto -così violando il disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 494 del 1996 come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999 che prevede il PSC o Piano di Sicurezza e di Coordinamento-, alla preventiva stima dei costi per la sicurezza, che sarebbero stati in tal modo illegittimamente inglobati nell'importo posto a base d'asta, né avrebbe richiesto alle imprese partecipanti alla gara una offerta contenente l'ammontare dei costi medesimi.

Per l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 494 del 1996, assume l'attrice, i costi della sicurezza costituiscono ex lege una obbligazione da porsi a carico della committenza, obbligazione come tale non soggetta a ribasso d'asta, traducendosi ogni ipotetica riduzione di detti costi in minori opere di prevenzione e in un maggior rischio sul lavoro.

Non avendo operato per precipua indicazione dei costi la committenza avrebbe pertanto assoggettato anche gli oneri di sicurezza al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Lamenta quindi l'istante di aver direttamente ed impropriamente dovuto sopportare l'indicata posta e di aver in tal modo subito, per aver affrontato elevate spese, gravissimo nocumento in termini di riduzione del corrispettivo e di aumento indebito dei costi, in ogni caso, poi, deducendo la parte attrice come l'indicata situazione avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento della committenza.

La convenuta, premessa l'applicabilità ai contratti di specie -conclusi tra il maggio del 2002 ed il maggio del 2003-, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, come modificata dal D.Lgs. n. 528 del 1999 entrato in vigore nell'aprile del 2000, distingue tra la voce "costi specifici" di sicurezza e quella di "costi intrinseci" di sicurezza, in tal modo facendo applicazione per l'epoca di conclusione dei contratti di una distinzione esplicitamente contenuta solo nel regolamento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 222 del 2003 emanato in attuazione sia della delega contenuta nella disciplina degli appalti pubblici (art. 31 L. n. 109 del 1994) sia in quella relativa a tutti gli altri appalti (art. 222 D.Lgs. n. 528 del 1999 di modifica del D.Lgs. n. 494 del 1996).

I primi sarebbero individuabili in quelli relativi alle misure di sicurezza richieste per il cantiere oggetto del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall'art. 12 D.Lgs. n. 494 del 1996, contenente la stima dei costi relativi ad attrezzature e procedure volte a garantire per la durata dei lavori il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori) e come tali contrattualizzati e gravanti sul committente quale corrispettivo dell'appalto che viene liquidato all'appaltatore a fine lavori,

I secondi, invece, in quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e quindi compresi nei relativi prezzi unitari e come tali sostenuti dall'appaltatore che dovrebbe, previamente, provvedere a predeterminarli prima di formulare la propria offerta, in tal modo calibrando quest'ultima all'impegno richiesto per i primi (così, ad esempio, per le spese destinate ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e per i cdd. costi generali o ex lege destinati all'adeguamento dell'impresa al D.Lgs. n. 626 del 1994 dettato in materia di sicurezza, per le voci di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria).

Non vi sarebbero pertanto costi della sicurezza a carico del committente ove non vi insorga la necessità di provvedere alla redazione del PSC

In ogni caso, sempre per prospettazione di parte convenuta, secondo prassi interpretativa ed applicativa legata a determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 37/2000, i costi della sicurezza sarebbero comunque tutti rientrati nel calcolo del prezzo delle singole lavorazioni oggetto dell'appalto.

Rispetto ai tre conclusi appalti quindi parte convenuta deduce di non aver predisposto alcun PSC per i contratti n. DN12E020.1 del 22.5.2002 e n. DM13E056.1 del 23.5.2003.

Per detti negozi quindi non sarebbero maturati oneri della sicurezza a carico della committenza prevedendo peraltro i modelli negoziali adottati per la stipula da Enel Distribuzione s.p.a. che nell'eventualità in cui fosse insorta in corso d'opera l'esigenza di redazione del PSC i relativi costi non sarebbero stati assoggettati a ribasso ed aumento d'asta e sarebbero stati liquidati all'appaltatore a conclusione lavori.

Per il contratto DM13D016.1 del 20.3.2003 deduce ancora la convenuta di aver predisposto due PSC (per il cantiere "Campli" e per il cantiere "Ciarrocchi") che conterrebbero una preventiva stima dei costi "aggiuntivi" per la sicurezza, secondo impostazione ante d.gls. 222/2003, destinata a tradursi successivamente in costi "specifici" che sarebbero stati quantificati, per ciascun cantiere, in Euro 1.500,00 importo fisso ed invariabile non soggetto a variazione d'asta e da aggiungere, come tale, alla base d'asta.

Nell' indicata contrapposta posizione assunta dalle parti in lite, nel dar definizione alla presente controversia, si tratta di dare qualificazione all'azione promossa dall'attrice.

Quest'ultima deducendo una nullità parziale (art. 1419 c.c.) dei contratti di appalto conclusi con la convenuta nella parte in cui gli stessi avrebbero omesso il PSC delle lavorazioni e quindi l'indicazione puntuale e specifica dei costi estrinseci della sicurezza così come espressamente disciplinati dall'art. 12 titolato "Piano di sicurezza e di coordinamento" nel testo in vigore all'epoca di conclusione dei contratti e quindi come integrato dall'art. 11 del D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, contenente "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 contenente "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

L'art. 12 più esattamente regolamenta con i contenuti del piano di sicurezza (individuazione, analisi e valutazione dei rischi, e conseguenti procedure nonché apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori) anche la stima dei relativi costi, espressamente prevedendo che detti costi "non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici".

Prima di detta disposizione la L. 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici", all'art. 31 comma 3, relativo alla disciplina dei "Piani di sicurezza", prevede che "I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 -così il D.P.R. n. 494 del 1996-, se privi del piano di sicurezza, sono nulli".

Dal combinato disposto delle indicate previsioni parte attrice deduce una nullità parziale dei contratti nella parte in cui gli stessi non conterrebbero i piani di sicurezza e con questi le dovute specifiche indicazioni dei prezzi relativi.

Per una sorta di meccanismo di automatica inserzione, previa stima demandata al c.t.u. delle voci di costo specifiche e dell'ammontare delle stesse, la ditta istante chiede non solo di integrare ora per allora i contenuti del contratto, ma anche la condanna della committenza, tenuta alla predisposizione dei piani, al pagamento delle somme che in via preventiva quegli stessi piani avrebbero dovuto contenere.

Tutta la menzionata normativa sulla sicurezza e soprattutto le indicate previsioni di nullità mirano a sottrarre al meccanismo del ribasso d'asta i costi per la sicurezza stessa e quindi a scongiurare il pericolo che questi ultimi possano risentire di contrazioni estranee alla finalità di pubblica tutela del lavoro e delle condizioni di quest'ultimo.

L'interesse a che dette finalità vengano rispettate si configura all'atto della conclusione del contratto di appalto nel momento in cui quindi deve venire a formazione la volontà delle parti.

Allorché il contratto abbia avuto conclusione ed esecuzione il richiamato equilibrio sui costi di sicurezza ha ormai trovato una sua composizione e la finalità di tutela avanzata connessa al meccanismo dell'indicazione specifica sottratta al ribasso ha trovato esaurimento.

Per detta ultima fase piuttosto ciò che residua sono ragioni di debito-credito tra le parti committente ed appaltatrice.

Ove in detto quadro la ditta esecutrice si sia trovata ad affrontare spese dalla stessa successivamente denunciate come illegittime perché assunte come illegittimamente fatte transitare dalla stazione appaltante nei costi intrinseci della sicurezza, come tali mai esplicitati nei contratti come altrimenti avrebbe richiesto la loro natura, la finalità di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro nel senso anzi descritto ha già esaurito ogni proprio invalidante rilievo.

Le indicate norme non valgono infatti a tutelare gli interessi che vengono invece fatti valere in lite e quindi il diritto della parte appaltatrice, che, come già detto, assume di aver sostenuto costi di sicurezza che per quantità e natura avrebbero dovuto gravare sulla committenza, a veder riequilibrato il sinallagma contrattuale previa riduzione, per operatane nuova classificazione (così per i costi specifici della sicurezza), delle spese portate in contratto.

"Re melius perpensa" detto interesse avrebbe dovuto orientarsi ormai, ad esecuzione contrattuale pienamente operata, all'accertamento di un obbligo di rimborso da parte della stazione appaltante dei costi specifici sostenuti dalla ditta appaltatrice in concreto e non all'accertamento, e conseguente condanna, di un obbligo di pagamento di quei costi che "ex ante" la committenza, per allibrazione delle lavorazioni, avrebbe dovuto individuare nel bando e nel contratto di appalto si da sottrarli al paventato ribasso d'asta.

Non è possibile oggi per l'appaltatrice, ad esecuzione esaurita, richiedere somme corrispondenti a voci di un piano sicurezza che non ha trovato applicazione.

Quanto pagato dall'attrice in più rispetto al dovuto con conseguente squilibrio delle prestazioni può aver reso antieconomici e non appetibili i contratti conclusi, ma la medesima parte sul punto avrebbe potuto invocare rimedi come il risarcimento del danno prospettando ragioni di invalidazione del proprio consenso alla stipula o eccessive onerosità della prestazione finalizzate alla risoluzione del contratto ancora in corso, ma comunque svincolate da ipotesi di genetica invalidità.

A contratto concluso non venendo più in considerazioni le finalità di preventiva sicurezza più volte richiamate, finalità la cui unica tutela è ragione della descritta fattispecie di nullità, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.

La natura della controversia e la novità delle questioni dalla stessa prospettate segnate da percorsi non caratterizzati da precedenti giurisprudenziali giustifica, ancora ante novella 69/2009, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Le spese della disposta c.t.u. come in atti liquidate restano invece in via definitiva a carico di parte attrice.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

rigetta

la domanda proposta da Di Sante Costruzioni s.r.l. nei confronti di Enel Distribuzioni s.r.l.;

compensa

tra le parti le spese di lite.

Spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice Di Sante Costruzioni s.r.l.