Tribunale di Trieste, Sez. Civ., 29 giugno 2012 - Nullità dei contratti a termine e obbligo di sicurezza verso i lavoratori con minor esperienza e familiarità verso l'ambiente di lavoro




 



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE

All'udienza del 24.04.2012 nella causa sub RG. 694/11 promossa con ricorso introduttivo depositato in data 7.10.2011 da D.J. - assistito e difeso dagli avv.ti Franco e Carlo Berti, Piero e Paolo Longo del foro di Trieste come da delega a margine del ricorso introduttivo con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimi in Trieste -
RICORRENTE

contro FONDAZIONE TEATRO LIRICO " GIUSEPPE VERDI" - in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Gentili del foro di Roma e Fabio Padovini del foro di Trieste e presso lo studio di quest'ultimo domiciliata in Trieste Via Milano n. 17 giusta delega a margine della memoria di costituzione -
CONVENUTA

Oggetto:nullità contratti a termine

Al termine della discussione e della camera di consiglio il giudice del lavoro di Trieste Annalisa Multari pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
novellato dall'art. 53 del decreto legge n. 112/08 conv. In legge n. 133/08

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Militari, visto l'art. 429 C.p.C. comma primo novellato dall'art. 53 legge n. 133/08, udita la discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA IN FATTO

 

Fatto

 

Con ricorso depositato in cancelleria in data 7.10.2011 D.J. premesso che avendo operato a tempo determinato per conto della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi dal 18.04.01 al 16.07.11 con una serie di contratti come falegname 4° livello del CCNL applicabile, che i contratti erano illegittimi in quanto le ragioni legittimanti l'apposizione del termine non erano genuine ed anzi il proseguire nel tempo dei rapporti (addirittura 22 proroghe nel periodo tra il 2007 ed il 2009) era indice significativo della carenza di stagionalità e transitorietà dell'esigenza che aveva giustificato formalmente il ricorso alle sue prestazioni, che oltre alla legge non erano stati rispettati i limiti previsti dalla contrattazione collettiva per il ricorso all'assunzione a termine, né le percentuali previste del 15% rispetto all'organico nonché la violazione dell'art. 4 decreto legislativo n. 626/1994, ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato. Proseguiva nella parte in fatto l'attore esponendo partitamente quanto segue:".... 1) (contratto 18/4/2001) dal 19/4/2001 al 14/7/2001, prorogato al 28/7/2001: per la stagione lirica 2000/2001 ed il Festival dell'Operetta 20001; l'attore in questo arco di tempo ha lavorato per talune delle produzioni programmate: "Racconti di Hoffman". "Nevrastenico", "L'Arpia". "La vedova allegra" e "Otello": inoltre ha lavorato alla preparazione ed agli imballaggi per il trasferimento del laboratorio.
2) (contratto 3/7/2001 ) dall'1/8/2001 al 10/8/2001 : per completare la pavimentazione dei laboratori delle Noghere.
3) (contratto 7/8/2001 (1)) dal 20/8/2001 al 22/9/2001, prorogato al 10/11/2001, prorogato al 18/12/2001, prorogato al 23/2/2002 (un mese iniziale, moltiplicato per sei): per la riparazione della camera concerti (o camera acustica): l'attore ha tuttavia lavorato nel predetto arco di tempo a quanto segue: sistemazione del nuovo laboratorio (20/8-22/8; 27/8-4/9); camera concerti (23/8-8/9); " Götterdämmerung " (5/9-22/9); "Götterdämmerung" (23/9-10/11/2001); costruzione di una scala per la Sala Tripcovich (28-29/9/2001); smontaggio del pavimento della scala coro (9-10/11/2001); "I puritani" (12-14/11/2001); sistemazione magazzino laboratorio (15-17/11): taglio pannelli per sala coro (19-20/11/2001); sistemazione pavimento sala coro (21/11/2001); preparazione legname per gli allestimenti (22-27/11/2001): "Medium" e "I puritani" (28/11-15/12/2001): "Peter Grimes" (17 e 18/12/2001); montaggio pavimento sala coro per totali 38.50 ore di straordinario (4.5.6.7.10.11.17 e 18/12/2001); "Peter Grimes", "Medium" e "Manon"(19/12-23/2/2002): 2 ore straordinario per sala coro (11/1/2002).
4) (contratto 21/4/2002) dai 22/4/2002 al 13/7/2002. prorogato al 3/8/2002: per la stagione lirica e di balletto 2001/2002 e per il Festival dell'Operetta 2002; ha lavorato per l'intero periodo solo su operette "Ballo al Savoy", "Al cavallino Bianco", salvo dal 13 al 20/5/2002 per "Madama Butterfly" al 50% con "Ballo al Savoy": da notare che il Festival dell'Operetta prevedeva anche due altre operette: La scugnizza e Bulli & Pupe).
5) (contratto 7/8/2002) dal 19/8/2002 al 22/12/2002, prorogato al 24/12/2002: per la costruzione della camera acustica e per la stagione lirica e di balletto 2002/2003; ha lavorato per camera concerti (o acustica) dal 19/8 al 19/9/2001: e per taluna delle produzioni in cartellone ("Elisir d'amore", "Assassinio nella cattedrale", "Tancredi" e "Rita") nel restante periodo.
6) (contratto 18 12/2002(2)) dal 2/1/2003 al 14/5/2003. prorogato al 14/7/2003, prorogato al 19/9/2003, prorogato al 20/12/2003 (quattro mesi iniziali divenuti un anno): per la Stagione Lirica e di Balletto 2002/2003; ha lavorato nel primo periodo per "Tancredi", "Cavalleria Rusticana", "Pagliacci", "Lucia di Lammermoor", "Alcina(3)", "La Duchessa di Chicago" nonché per l'effettuazione di telai per il museo di Pordenone, per la costruzione di un mobiletto per un ufficio dell'amministrazione e per l'allestimento del "Simon Boccanegra", non facente parte della stagione lirica e di balletto 2002/2003: anche la "Duchessa di Chicago" non fa parte della stagione lirica 2002/2003, ma del Festival dell'Operetta: inoltre tutti i lavori effettuati nel periodo delle proroghe (dal 15/5/2003 al 20/12/2003) sono tutti estranei alla Stagione Lirica e di Balletto 2002/2003 e sono i seguenti: le operette "Duchessa di Chicago" e "La Generala"; la sistemazione della camera dei concerti di Pordenone: "Simon Boccanegra"; "La Serva Padrona", "Cosi fan tutte", "Il canto del cigno". "Lohengrin" (non programmato in quella stagione e andato in scena nella stagione successiva): la sistemazione della pedana dell'orchestra e del pavimento del Teatro.
7) (contratto 18/12/2003(4)) dal 12/1/2004 al 3/4/2004 per la Stagione Lirica e di Balletto 2003/2004; lavorato per talune delle produzioni programmate ("Pierino e il Lupo", "Il Pigmalione", "Falstaff", "Il barbiere di Siviglia" e "Alcina").
8) (contratto 4 maggio 2003, anzi 2004(5)) dal 5/5/2004 al 30/6/2004. prorogato al 10/7/2004: per il Festival Internazionale dell'Operetta 2004 (Paganini e Il Cavallino Bianco) e per la stagione Lirica e di Balletto 2004/05 (Macbeth) lavorato per "Carmen" (5/5.8/5/2004) per "Macheth", "Paganini", "Cavallino Bianco" (fino al 6/7/2004) e per "I cavalieri di Ekebù" (7/7-10/7/2004).
9) (contratto 14/7/2004(6)) dal 19/7/2004 al 25/9/2004 prorogato al 9/10/2004, e poi al 24/01/05 (vedi doc. n. 27), due mesi di contratto iniziale, quattro di proroga: per la costruzione dell'allestimento dell'opera I Cavalieri di Ekebù periodo effettivamente lavorato per l'opera indicata.
10) (contratto 8/2/2005) dall'8/2/2005 al 12/2/2005, in sostituzione del signor R.M., assente perché infortunato.
11) (contratto 17/2/2005) dal 21/2/2005 al 5/3/2005 per la realizzazione dell'allestimento dell'opera "l'Isoladisabitata"; lavorato per l'intero periodo esclusivamente per la realizzazione di "Macbeth".
12) (contratto 15/3/2005) dal 15/3/2005 al 7/5/2005, prorogato al 21/5/2005, nel corso della Stagione Lirica e di Balletto 2004/2005 per la realizzazione dell'allestimento delle opere "Macbeth", "Faust" e "Madama Butterfiy"; mai lavorato per il "Faust", lavorato invece dal 27/4 al 4 5 2005 alle pedane ed alla quinta per le sfilate di moda di Balestra.
13) (contratto 5/8/2005) dall'8/8/2005 al 10/9/2005, prorogato al 29/10/2005 per la realizzazione allestimento opera "Turandot"; lavorato effettivamente per "Turandot" l'intero primo periodo; per "Turandot" (12-13/9/2005). per Turandot" e "Manon Lescaut" (14/9-24/9/2005) e per "Manon Lescaut" (26/9-29 10/2005) nel periodo prorogato: "Manon Lcscaut" è opera del cartellone della stagione successiva.
14) (contratto 25/10/2005(7)) dal 2/11/2005 al 19/11/2005 per la realizzazione allestimento opera "Turandot"; lavorato effettivamente per Turandot.
15) (contratto 1/12/2005) dal 2/12/2005 al 2/2/2006, prorogato al 28 2 2006, prorogato al 25/3/2006 per la Stagione Lirica e di Balletto, 2005/2006; lavorato per talune delle produzioni della stagione 2005/06 ("Don Chisciotte", "Flauto Magico", "Cenerentola" e "Il Mondo della Luna"), ma dal 22/3 al 24/3/2006 comandato sul palco in Teatro per montaggio scene (ore 14-20) e dal 24 al 25/3/2005 per "La Traviata" (vedi successivo contratto).
16) (contratto 13/4/2006 dal 19/4/2006 al 13/5/2006, prorogato al 20/5/2006: per la realizzazione dell'allestimento "La Traviata" nell'ambito della Stagione Lirica e di Balletto 2005/2006; lavorato per "La Traviata" e per "Il ratto del serraglio" (28/4-2/5).
17) (contratto 5/6/2006) dal 7/6/2006 al 15-7/2006, prorogato al 29/7/2006, per la realizzazione dell'allestimento dell'opera "Iris" (cartellone 2006/2007), nel primo periodo l'attore ha lavorato per "Iris" dal 7 al 28 6 (ma contemporaneamente a "Madama Butterfly") e dal 29/6 al 15/7/2006: peraltro nei giorni 16, 26, 27, 28'6 ha lavorato alla costruzione di scale per l'operetta "La contessa Maritza": nel periodo della proroga ha lavorato per "Iris" dal 17 al 19/7/2006, mentre dal 20/7 al 29/7/2005 ha lavorato alla costruzione di un mobile per la sartoria.
18) (contratto 12 10/2006) dal 16/10/2006 al 23/12/2006 (8) per la realizzazione dell'allestimento dell'opera "Der FliegndeHollander", prorogato dapprima al 5/1/2007 senza motivazione, poi al 2/5/2007 per la realizzazione dei seguenti allestimenti Dido & Aneas/Saty cori (realizzazione per conto del Teatro Lirico "C. Goldoni" di Livorno) - Vita di Galileo (realizzazione per conto del Teatro Stabile del F. V.G.- Il Rossetti) - Suor Angelica La Voix humaine- Manon Lescaut (9),. nuovamente prorogato al 28/6/2007 per la realizzazione dell'allestimento "Il paese dei campanelli": nel primo periodo l'attore ha lavorato per "L'olandese volante" solo dal 13/11 al 23/12/2006 e per il resto ha lavorato per "Carmen" ( 16/10-21 /10/2007) alla costruzione di pedane per la sala coro e orchestra (17, 18, 19/10/2006) ed al "Rigoletto" (23/ 10-1/11/2006);
a) nel secondo periodo ha lavorato per "L'Olandese Volante":
b) nel terzo periodo ha lavorato per le opere indicate fino al 7/4/2007, poi per "Il paese dei Campanelli":
c) nel quarto periodo lavorato per "Il paese dei campanelli" fino al 19/6 e poi, ha fatto altro, in particolare ha lavorato a "La bella Galatea".
19) (contratto 9/8/2007) dal 7/9/2007 al 14/4/2008, prorogato al 28 6/2008, prorogato al 25/7/2008,
prorogato al 31/12/2008, prorogato al 24/4/2009, prorogato al 20/6/2009. prorogato al 27/6/2009 (sette mesi iniziali, divenuti - con sei proroghe - quasi 22).
Il primo periodo (7/9-14/4/2008) sulla carta era destinato nell'ambito della stagione Lirica e di Balletto 200" 2008 alla realizzazione degli allestimenti seguenti opere: "Norma" per la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, "I pescatori di perle", "I setti vizi capitali/Trouble in Tahiti": peraltro l'attore non ha mai lavorato a "I pescatori di perle" e neppure a " I setti vizi capitali/Trouble in Tahiti ". mentre per "Norma" (facente parte del cartellone della stagione successiva) ha lavorato solo dal 10 al 29/9/2007 e dal 14/1 al 5/4/2008 (poco più di tre mesi) per contro per la restante parte del periodo (circa quattro mesi) ha lavorato ad altro e cioè: a "I giganti della montagna (10)" (7.8.15/9/2007), alla costruzione di pedane per il ridono del teatro (17.18.19/9/2007), a "La Rondine" (1/10/2007-12/1/2008); a "Ernani" (12/11-17/11/2007), a "Il paese del sorriso" (7/4- 14/4/2008 ).
a) Il secondo periodo (15 4-28 6/2008) era destinato, sulla carta, a far fronte all'intensificazione dell'attività dei laboratori scenografici derivante dalla programmazione, nell'ambito del Festival dell'Operetta 2008, della realizzazione degli allestimenti delle operette "Cincilà" e "Il paese del sorriso": e tuttavia l'attore fu impegnato dal 26 al 31/5/2008 a lavorare per la "La Rondine", dal 12 al 17/6/2008 e il 24/6/2008 a "La Scugnizza".
b) Il terzo periodo (29/6-25/7/2008) era destinato sempre sulla carta a far fronte ad analoga "intensificazione dell'attività", dovuta all'opera "Madama Butterfly", programmata nell'ambito del "Pafos Aphrodite Festival Cyprus", e tuttavia l'attore ebbe ad occuparsi anche de "Il paese del sorriso" e di "Madama Butterfly ".
c) Il quarto periodo poi (26/7-31/12/2008) doveva essere destinato a far fronte ad analoga "intensificazione dell'attività" legata a "I due Foscari" e "Aida": e tuttavia di Aida l'attore non ebbe mai ad occuparsi e de "I due Foscari" cessò di occuparsi il 20/10, dedicandosi poi fino alla fine dell'anno a "Doctor Jekyll e Mr. Hyde" (21-31/10/2008); "Peter Grimes" (4 e 5/11/2008; 8-15/11/2008); "Madama Butterfly" (6-7/11/2008 e 8-15/11/2008); "Tetraktis" (17/11- 6/12/2008): "Hansel e Gretel" (9-13/12'2008: 15-18/12/2008; 19-31/12/2008), Mahagonny (13) ( 19/12-31/12/2008);.come pure alla costruzione di una parete venduta poi al "Teatro Incontro".
d) il quinto periodo (1/1-24/4/2009.) reso necessario per far fronte alla nota "intensificazione dell'attività" dovuta agli allestimenti di "Ascesa e caduta della città di Mahagonny", "Il carro e i canti" e "La fill e du regimént" nell'ambito della Stagione Lirica e di Balletto 2008-2009 (siamo passati dunque alla "stagione" successiva sempre con lo stesso contratto), non occupò per nulla l'attore ne "Il carro e i Canti", lo occupò solo dal 7/4 al 24/4/2009 ne "La fill e du regimént" e dal 2 al 6/1/2009 (ma a mezzo servizio con "Hansel e Gretel (14) e "Alpe Adria"), come pure dal 12 al 31/1/2009 (ma a mezzo servizio con "Hansel e Gretel" e -dal 26 al 28/1- con "Maria Stuarda (15) per la quale ha effettuato anche di 4 ore di straordinario) in "Mahagonny": per il resto l'attore si occupò di "Aida", "Edipo re (16) e, come detto, di "Hansel e Gretel", "Alpe Adria" e "Maria Stuarda".
e) Nel restante periodo (25/4-20/6/2009) vi fu un'altra intensificazione dell'attività dovuta all'allestimento "La vedova allegra", nell'ambito del 40° Festival Internazionale dell'Operetta-Trieste 2009; peraltro fino al 2 maggio l'attore continuò ad occuparsi de la "La fill e du regimént" e solo dopo de "La Vedova Allegra".
f) Finalmente il settimo periodo (21-27 giugno 2009), per il quale non venne addotta alcuna ragione giustificativa, fu dedicato a "La Vedova Allegra".
20) (contratto 6/7/2009) dal 6/7/2009 al 8/8/2009, reso asseritamente necessario dall'opera "Il Trovatore", nell'ambito - beninteso - della Stagione Lirica e di Balletto 2009/2010: i primi cinque giorni l'attore li dedico all'esecuzione di un "praticabile" per la Sala Tripcovich.
21) (contratto 28/7/2009 (17)) dal 17/8/2009 al 27/10/2009: a parte il periodo, è uguale al precedente contratto: qui l'attore dovette lavorare per l'intero periodo al "Trovatore" (sia pure a mezzo servizio con i "La notte dell'Angelo" dal 21 al 30/9/2009), per cui non si capisce la ragione del termine apposto al contratto precedente.
22) (contratto 2/1/2010) dal 2/1/2010 al 30/1/2010, prorogato al 13/2/2010: riprende "l'intensificazione dell'attività" proibitiva, derivante nella specie dalla programmazione nell'ambito della Stagione Lirica e di Balletto 2009/2010 dell'allestimento dell'opera "Maria Stuarda (18)" di G Donizetti e dell'allestimento "Lupus in fabula": questa volta l'utilizzazione dell'attore è come da contratto per il primo periodo, mentre vi si aggiunge "Cavalleria rusticana" nel secondo (allestimento per il Teatro di Savona).
23) (contratto 1°/3/2010) dall'1/3/2010 al 12/6/2010: solita "intensificazione", per le seguenti produzioni: "Otello" di G. Verdi, nell'ambito della Stagione Lirica e di balletto 2009/2010; "La principessa della Czarda" di E Kàlmàn, nell'ambito del Festival Internazionale dell'Operetta 2010; "La Casa di Romallah", per il Rossetti-Teatro Stabile del F.V.G.; "Cavalleria Rusticana" per il Teatro dell'Opera Graziosa di Savona; di ciò si è effettivamente occupato l'attore.
24) (contratto I 1/6/2010(19)) dal 14/6/2010 al 30/7/2010: nuova "intensificazione" ancora cora "La principessa della Czarda" e "Sissi nei luoghi della storia", nell'ambito del 41 Festival Internazionale dell'Operetta Trieste 2010"; inoltre "Ottone in Villa", per il Teatro di Innsbruk: vedi sopra.
25) (contratto 3 1/2011] dal 5/1/2011 all'I 1/6/201) per ragioni di carattere produttivo e tecnico, connesse all'organizzazione del lavoro, come previsto dagli artt. 3 e 4 del vigente CCNL, come integrazione nel reparto di falegnameria per la costruzione dei seguenti allestimenti relativamente alla Stagione Lirica e di Balletto 2010-2011; Lucia di Lamermoor; La Medium; Gianni Schicchi; L'Affarista, Norma-Edizione all'aperto. L'attore tuttavia non ha avuto nulla a che fare con "Norma", "Gianni Schicchi" e "Lucia di Lamermoor".
a) In compenso ha avuto a che fare con "Notte a Venezia (dal 4'6 all'I 6/2011) "Sansone e Dalila" (9 2/2011); "Aspettando Picasso" (27/1-25/02/2011), "I due foscari" (dal 5 al 9 1/2011 e il 17/1/2011(20)).
b) Con "La medium" l'attore ha avuto invece a che fare dal 26/2/2011 al 3/6/2011; mentre con "L'Affarista" già il 3 gennaio 2011(21) (dalle 7 e 30 alle 10 e 30 circa; vedine la timbratura di cui si chiede venga ordinata l'esibizione) e poi dal 10 al 15 e dal 18 al 26 gennaio 2011.
c) Il giorno 3 gennaio alle 10 e 30 circa è arrivato al caposervizio dell'attore (sig. F.M.) una telefonata in cui gli si dava istruzioni di mandare a casa l'attore perché il contratto non era pronto.
d) I giorni 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 gennaio l'attore ha lavorato - come spesso in passato - senza aver firmato il contratto, sottopostogli per la firma (in presenza di testimoni: i signori R.B., F.S., A.Z., B.W., D.S.) solo il giorno 12/01 alle ore 16 circa negli uffici della direzione, ove l'attore si è dovuto appositamente recare (mentre il suo luogo abituale di lavoro è alle Noghere), posteggiando la vettura a pagamento (vedi allegato scontrino).
26) (contratto 16/6/2011) dal 22/6/2011 al 16/7/2011, per le stesse identiche ragioni indicate nel contratto precedente relativamente peraltro al Festival dell'Operetta 2011, senza peraltro l'identificazione degli allestimenti che aveva caratterizzato la precedente assunzione. L'attore è stato occupato solo negli allestimenti de "La gatta" e "Viva l'Italia'', oltre che in quelli di "Notte a Venezia" (che nulla ha a che fare col Festival) e nella costruzione di una scala per l'orchestra ...."( cfr. ricorso introduttivo).
Parte resistente nel costituirsi in giudizio si opponeva in punto diritto alle pretese dell'attore assumendo che:" Per la valutazione dell'infondatezza del ricorso, deve aversi presente il quadro legislativo (nonché contrattuale) di riferimento, che caratterizza i rapporti di lavoro fin dal momento in cui le fondazioni avevano natura pubblica (enti autonomi lirici) e, successivamente, quando gli stessi enti sono stati trasformati in fondazioni di natura privata a seguito della loro "privatizzazione" disposta dal d.lgs. 29.6.1996 n. 367. In sintesi. 3.1.1. Disciplina dei contratti a termine nel settore degli enti/fondazioni lirico-sinfoniche
Per effetto dell'art. 3 della L. 22.7.1977 n. 426, come modificato dall'art. 2 della successiva legge 17.2.1982 n. 43. fin dal 1977 era stato introdotto nel settore il divieto di assunzione di personale in eccedenza alle dotazioni organiche e, ai commi 4 e 5, era stato sancito il divieto dei rinnovi dei rapporti di lavoro che in base a disposizioni legislative o contrattuali avessero comportato la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, prevedendo la nullità di diritto delle assunzioni attuate in violazione a tale divieto e la responsabilità personale di chi avesse disposto tale assunzioni. Il d.Igs. 29.6.1996 n. 367, recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato" ha previsto all'art. 22. comma 2, l'inapplicabilità dell'art. 2 della legge 18.4.1962 n. 230 al personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche. Conseguentemente nei confronti di tale personale non è applicabile (e non lo è tuttora, come si vedrà infra) la disciplina sulla proroga dei contratti a termine e la disciplina sanzionatoria ivi prevista (contrariamente a quanto invocato nel ricorso). Il d.Igs. 6.9.2001 n. 368 ha confermato le esenzioni a suo tempo previste dal d.lgs. 367/96 in materia di contratti a tempo determinato per i lavoratori artistici e tecnici delle fondazioni, escludendo all'art. 11, comma 4, l'applicazione delle norme di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge. Per effetto di tale esclusione, risulta confermato che per i lavoratori artistici e tecnici il contratto a tempo determinato può essere prorogato anche senza soluzione di continuità ed alle fondazioni non si applicano le sanzioni previste in caso di successione di contratti a termine. La L. 29.6.2010 n. 100, che ha convertito con modificazioni il d.L. 30.4.2010 n. 64, ha previsto all'art. 3, comma 6, che "Alle fondazioni lirico-sinfoniche dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre2001, n. 368".
Risultano pertanto ancora in vigore le norme della L. 22.7.1977 n. 426 di cui all'art. 3. comma 4 e 5. E non solo: risulta esclusa per le fondazioni lirico-sinfoniche l'applicabilità del principio del comma 01 del d.lgs. 368/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 39, della L. 24.12.2007) secondo il quale "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato" nonché del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 368/2001. Ne consegue che per le fondazioni non è necessario specificare con atto scritto le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo cui al comma 1.
Nel settore delle fondazioni, pertanto, coabitano, escludendosi qualsiasi prevalenza, i contratti di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato: non essendo più la "regola" il contratto di lavoro a tempo indeterminato, le fondazioni possono quindi soddisfare le proprie esigenze produttive (come del resto previsto dallo stesso CCNL - all.to 1 ) ricorrendo sia a contratti a tempo determinato sia a contratti a tempo indeterminato.
3.1.2. Disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inoltre destinatarie di provvedimenti legislativi che hanno limitato le loro autonomie decisionali in materia di assunzioni. Le fondazioni, malgrado la loro trasformazione in soggetti di natura privata, si caratterizzano ancora - in quanto destinatarie di contributi pubblici, statali, regionali e comunali, che rappresentano la parte preponderante del bilancio -per forti connotati pubblicisti (evidenti nell'assoggettamento alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività culturali e della Corte dei Conti, nella presenza di revisori dei conti nel consiglio di amministrazione, nella previsione di obblighi di bilancio, nel massiccio e prevalente intervento finanziario dello Stato atteso che le loro entrate di biglietti non coprono i costi di produzione), tali da farle rientrare nella finanza pubblica, con l'effetto di perpetuare in capo ad esse la copertura vincolistica preposta al contenimento della spesa dello Stato ed un corpus soggetto a regole sue proprie, separato dalla disciplina generale sui contratti a termine (in tal senso Corte d'Appello di Palermo Sez. lavoro 2075/10). Lo stato di crisi che ha interessato nel tempo la maggior parte delle fondazioni ha infatti indotto il legislatore ad intervenire finanziariamente non solo sugli assetti organizzativi ma anche sulla disciplina delle assunzioni, vietando le assunzioni a tempo indeterminato (o subordinandole al ricorrere di precise condizioni) e limitando il numero di personale assumibile con contratti a tempo determinato. Con esclusivo riferimento al periodo successivo alla "privatizzazione", dal 2005 sono intervenuti i seguenti provvedimenti in materia di assunzioni:
a) L'art. 6 della 1. 31.3.2005 n. 43 ha vietato alle fondazioni di procedere per l'anno 2005 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo altresì che il personale a tempo determinato non potesse superare il limite numerico del I ^.dell'organico funzionale approvato. Una parziale deroga era stata prevista per le fondazioni il cui bilancio fosse stato almeno in pareggio nell'anno precedente, fermo restando che le assunzioni non dovevano eccedere il numerico previsto dalle piante organiche e non comportare nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.
b) L'art. 1, comma 595, della legge 23.12.2005 n. 266 (finanziaria 2006) ha vietato alle fondazioni, per gli anni 2006 e 2007 di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, prescrivendo altresì che il numerico di personale a tempo determinato non poteva superare il 20% dell'organico funzionale approvato.
c) L'art. 1, comma 392, della L. 24.12.2007 (finanziaria 2008) ha prorogato per gli anni 2008, 2009 e 2010 il "blocco" delle assunzioni a tempo indeterminato. Uniche deroghe sono state ammesse per le assunzioni di personale artistico, tecnico ed amministrativo per posti vacanti."esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, autorizzazione del Ministero vigilante". Per gli stessi anni è stato altresì prescritto che il numerico di personale a tempo determinato non doveva superare il 15% dell'organico funzionale approvato.
d) Il d.l. 30.4.2010 n. 64, come modificato dalla legge di conversione 29.6.2010 n. 100. ha profondamente inciso sull'assetto delle fondazioni, avviando un processo di riforma finalizzato a superare lo stato deficitario del settore. In materia di personale l'art. 3, comma 5, ha fatto divieto a decorrere dal 30.4.2010 e fino al 31.12.2011 "... di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali A decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessalo nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione" Risultano altresì introdotte e confermate norme limitative in ordine ai rapporti a termine, prevedendosi che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto " Le assunzioni a tempo determinato a copertura dei pasti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti. non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e successive modificazioni", uniche deroghe alla suddetta disciplina sono state previste dal comma 5-bis introdotto dalla legge di conversione. Nei confronti delle fondazioni che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ed i cui ricavi dalle vendite e prestazioni siano almeno pari al 40% del contributo statale nell'ultimo bilancio approvato, è stata prevista la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e di assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15% dell'organico approvato. Il bilancio del Teatro G. Verdi si è chiuso negli ultimi anni con perdite continue, anche in relazione alla progressiva diminuzione dei finanziamenti Statali, talora intervenuti a programmazione già deliberata, con impossibilità di disdettare gli impegni economici definiti e, pertanto, continua a trovare applicazione nei suoi confronti il divieto di assunzioni a tempo indeterminato.
3.1.3. Disciplina contrattuale delle assunzioni.
Il CCNL 1.6.2000, avente decorrenza dal 1.1.98 (all.to I) detta una particolare disciplina in materia di assunzioni prevedendo all'art. I, comma 9, un diritto di precedenza nelle assunzioni a termine di personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente, che conservi i requisiti per l'espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a rilievi disciplinari. Lo stesso comma prevede poi che le Fondazioni si avvarranno del parere della RSU per le assunzioni a termine per esigenze stagionali del predetto personale (salve le sostituzioni improvvise o qualora ricorrano esigenze eccezionali od impreviste). Il successivo art. 3 in materia di organici funzionali detta poi le norme di comportamento cui le fondazioni devono attenersi nelle assunzioni, disponendo che "Le Fondazioni lirico-sinfoniche corrispondono alle proprie necessità produttive e funzionali con:
a) personale assunto a tempo indeterminato;
b) personale assunto a termine nelle ipotesi previste dalla legge 230/1962:
c) pasonale assunto a termine nelle seguenti ulteriori ipotesi previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 56/1987:

- necessità derivanti da esigenze programmatiche e produttive:
- punte di più intensa attività per Festival e singole stagioni;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettative e permessi
- omissis
L'art. 23 L. 56/1987 è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, del d.lgS. 368/2001: peraltro le disposizioni dei contratti collettivi nazionali mantengono la loro efficacia, in via transitoria e salve diverse intese, fino alla scadenza dei contratti stessi. Il CCNL delle fondazioni lirico-sinfoniche è scaduto il 31.12.2001 e, pertanto, fino a tale data sono state legittimamente applicabili le previsioni di cui al punto c). L'accordo di rinnovo contrattuale 23.10.2003 (all.to 2) ha poi sostituito l'art. 3 del precedente CCNL prevedendo, al comma 3, che "Le Fondazioni lirico-sinfoniche corrispondono alle proprie necessità produttive e funzionali con:
a) personale assunto a tempo indeterminato;
b) personale assunto a termine.
E' stata poi confermata la precedente disposizione che, al comma 5, ammetteva il ricorso a contratti a termine nei limiti del 15% dell'organico (limite questo ripreso anche dai provvedimenti legislativi in precedenza richiamati ed aumentato per gli anni 2006 e 2007 al 20%), prevedendosi, con disposizione innovativa che "Possono peraltro essere aggiuntivamente utilizzati lavoratori con contratto a termine per esigenze sostitutive, nonché per esigenze produttive collegate alla realizzazione dei programmi di attività".
La percentuale del 15% può quindi essere anche superata laddove ricorrano le condizioni previste. Risulta pertanto sancito, contrattualmente e legislativamente, che le fondazioni possono articolare la loro attività produttiva attraverso il ricorso a personale a tempo indeterminato nella misura dell'85% dell'organico ed a personale a tempo determinato nella misura del 15% (od anche superiore) in deroga alle regole generali. Da quanto sopra esposto risulta già de jure la legittimità dei contratti a termine intercorsi: nessun uso indiscriminato delle proroghe, nessuna violazione degli intervalli minimi tra un contratto e l'altro, alcuna violazione dell'art. 5 del d.lgs. 368/2001 è dato ravvisare.

4 - SULLA (ASSERITA) VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
Il ricorrente sostiene la violazione delle norme di legge in materia di contratti a tempo determinato assumendo comportamenti omissivi od elusivi della Fondazione: a sostegno "presume però l'applicabilità di norme che, come sopra evidenziato, non trovano invece applicazione allo specifico settore. Si costruiscono e si assumono comportamenti illegittimi da parte della Fondazione richiamando principi di diritti chiaramente esclusi dalla legislazione speciale di settore e su fondamenti inesistenti e chiedendo quindi al Tribunale adito di pronunciarsi sulla base di presupposti errati. L'errore di fondo, in buona sostanza, è quello di richiamare comportamenti o situazioni che non costituiscono, nello specifico settore, violazione di norme che, al contrario, li consentono, rappresentando una deroga rispetto ad altri settori di attività. Anche a rischio di tediare Codesto Giudice, siamo costretti a precisare puntualmente i motivi di infondatezza. 4.1 Sui contratti intercorsi.
Dall'esame dei contratti intercorsi (all.ti sub 3 - 56) si evidenzia quanto segue: Nei contratti stipulati risulta sempre indicata la ragione dell'impegno lavorativo che, in relazione alla natura dell'attività della Fondazione e delle mansioni da svolgere, richiedevano l'assunzione del ricorrente in qualità di falegname, precisando o richiamando le condizioni allorché si trattava di proroghe: Considerata la peculiarità dell'attività di produzione di opere, balletti e concerti, strettamente collegata al calendario della stagione, c.d. cartellone, di evidente conoscenza pubblica, è soddisfatta l'esigenza conoscitiva delle ragioni dell'assunzione (come si avrà modo di precisare infra). Contrariamente a quanto sostenuto, l'impegno contrattuale si caratterizza (salve le legittime proroghe ai sensi della richiamata disciplina legislativa del settore) per una sostanziale discontinuità. Confrontando il seguente prospetto si noterà che vi sono stati intervalli temporali tra un contratto (o serie di contratti) e l'altro anche di notevole entità, variabili da un massimo di 5 mesi ad un minimo di 1 mese e o da 23 - 10 giorni o meno in alcuni limitati casi.
(omissis)
I periodi di maggiore continuità lavorativa, identificabili nell'arco temporale 2007 - 2009, sono ascrivibili al blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e nella conseguente necessità di un più frequente utilizzo di personale assunto a termine per assicurare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale.
Non è senza significato che, per sopperire alla riduzione dei finanziamenti pubblici, la Fondazione ha anche realizzato, seppure marginalmente, scenografie per conto di altri teatri o fondazioni del Friuli Venezia Giulia, ragioni queste indicate espressamente nei contratti di assunzione. Nel contratto instaurato per ragioni sostitutive dal 5 al 12 febbraio 2005 è stata indicata la ragione (assenza per infortunio) ed il nominativo del lavoratore ammalato (all.ti 23 e 57).
4.2. - Sulla (presunta) violazione della legge 230/1962, il ricorrente sostiene la violazione della legge 230/1962. Omettendo di considerare che la disciplina contrattuale ha aggiunto, ai sensi dell'art. 23 della legge 56/1987, ulteriori ipotesi di apposizione del termine, incorre tuttavia in un palese errore, attribuendo alla Fondazione intenti elusivi delle norme invocate. Tali ulteriori ipotesi sono state individuate dal CCNL, tra le altre, nelle "necessità derivanti da esigenze programmatiche e produttive" nonché nelle "punte di più intensa attività per Fesiival e singole stagioni". Per quanto sopra chiarito la normativa contrattuale è stata in vigore fino al 31.12.2001.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art 23 della legge 56/1987 consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro sia per ragioni di carattere oggettivo che per ragioni di carattere soggettivo (ex plurimis Cass.19.1.10 n. 839; 27.1.10 n 1752; 24.9.09 n. 20560; 26.907 n. 20161 ).."(cfr. memoria di costituzione in atti).
Ai fini dell'inapplicabilità poi del decreto legislativo n. 368/01 richiamava quanto previsto dalla legge 100/10 e l'infondatezza delle censure attoree nonché l'aliunde perceptum.
In via preliminare eccepiva l'illegittimità del ricorso per nullità ed indeterminatezza della domanda.
Il giudice ritenuta la causa non abbisognevole di istruttoria all'udienza odierna ha deciso la causa come segue.

Diritto


La domanda di parte ricorrente va accolta siccome fondata con i limiti di seguito indicati. Come osservato e concordato dalle parti i primi tre contratti a termine sono stati conclusi nella vigenza della legge n. 230/1962 e della contrattazione collettiva di cui al doc. 1 di parte resistente, ritenuto che il decreto legislativo n. 368/01 è entrato in vigore successivamente; conseguentemente tutte le eccezioni di parte resistente in merito all'impossibilità di applicare le norme relative alla conversione o comunque il regime di cui al decreto legislativo n. 368/01 sono irrilevanti rispetto a questi contratti. Infatti il decreto legge 30.04.2010 n. 64 contenente disposizioni urgenti in materia di spettacolo ed attività culturali dispone che:"..alle fondazioni lirico-sinfoniche dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo , quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426. e successive modificazioni anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurali dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368": mentre il richiamato articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426 statuiva che "sono altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte ". Quindi la disposizione stabilisce la non conversione a tempo indeterminato nei soli casi di violazione delle norme sui "rinnovi" disposizioni che, nella presente causa non hanno avuto particolari incidenza, come si evince dalle allegazioni della parte attrice.
Né peraltro a fronte dell'applicazione alla fondazione, in quanto soggetto privato, delle leggi sui contratti a termine applicabili all'imprenditore, assume rilevanza la circostanza della natura pubblica dei finanziamenti e del blocco delle assunzioni; trattasi di vincoli che non possono impedire al giudice di qualificare diversamente il rapporto in presenza di un accertato vizio di validità del contratto. Ciò premesso come si evince dalla produzione documentale in atti il primo contratto tra il ricorrente e la resistente di data 18.04.01 è stato stipulato per il periodo dal 19.04.01 al 14.07.01 con proroga al 28.07.01 come falegname 4° livello area tecnica del CCNL per " la stagione lirica 2000/2001 ed il festival dell'operetta 2001" (cfr docc. 1 e la parte attrice). A fronte della genericità dell'indicazione testuale parte resistente si è limitata ad invocare la norma contrattuale ritenuto che l'art. 3 del CCNL applicabile nel disciplinare i casi di assunzione a tempo indeterminato e determinato oltre a richiamare la legge n. 230/1962 individua ulteriori ipotesi di casistiche ed in particolare:"... necessità derivanti da esigenze programmatiche e produttive; punto di più intensa attività per Festival e singole stagioni: necessità di fronteggiare situazioni imprevedibili e contingenti; inserimento in nuove figure professionali: sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettative e permessi... ". L'esame della normativa rende evidente come il ricorso ad assunzioni a termine sia ritenuto legittimo dalle parti collettive soltanto in quanto giustificato da esigenze temporanee e contingenti; fermo restando che comunque è onere del datore di lavoro esplicitare le ragioni legittimanti la stipulazione a termine.
Nel contratto in oggetto non è contenuto alcun riferimento né ad eventuali punte di più intensa attività ovvero a necessità derivanti da esigenze programmatiche e quindi non è consentito al giudice comprendere quale dei tre contratti successivamente stipulati risponda ad una delle esigenze temporanee individuate dalle parti collettive ( cfr. docc. 2 e 3 parte attrice).
Inoltre non è stata neppure rispettata la disposizione collettiva di cui all'art. 1 del contratto dimesso sub. 1 da parte resistente che per le assunzioni a termine di personale tecnico per esigenze stagionali impone il ricorso al parere delle rsu fermo restando poi che per la scelta del lavoratore da assumere è previsto il ricorso a graduatorie predeterminate.
Ricordando quindi l'orientamento giurisprudenziale in materia di lavoratori dello spettacolo secondo cui."...":.In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della legittimità dell'apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limitata nell'arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati ad esaurirsi), la specificità del programma (che deve essere quanto meno unico, ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo), e la connessione reciproca tra specificità dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso necessario da quest'ultima specificità), di modo che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato nell'impresa. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie concernente l'attività di programmista regista). Cassazione Civile, sez. lav., 25 settembre 2008 n. 24049".; non è in alcun modo sostenibile la legittimità del primo contratto intercorso tra le parti non avendo parte resistente assolto al proprio onere probatorio. Peraltro anche il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 4 legge n. 626/94 secondo quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5241/12 conferma la nullità dei contratti a termine stipulati; in particolare si legge nella sentenza citata quanto segue:"...

31. L'art 3 del decreto legislativo n. 368 ha introdotto una quadruplice serie di divieti all'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, cosi rafforzando il peculiare disvalore che connota le assunzioni a termine effettuate in violazione degli specifici divieti stabiliti a protezione di interessi intensamente qualificati sul piano costituzionale, e limitando l'autonomia negoziale delle parti nella stipulazione del contratto di lavoro a termine.

32. Il disvalore legislativo, sancito con il divieto a contrarre, viene, nella specie, in considerazione con riferimento al divieto all'apposizione del termine "da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni" [art. 3, lett. d), d.lgs. n 368 cit].

33. La specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenta motivazione, come con dovizia emerge dal rapporto OIL, del 28 aprile 2010, Rischi emergenti e nuove forme di prevenzione in un mondo del lavoro che cambia. 34. Né va sottaciuto che la disposizione de qua costituisce l'armonizzazione, nell'ordinamento italiano, della regola del necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza cui è improntato il 5° considerando dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva di attuazione e recepimento 1999/70/CE del 28 giugno 1999, recante espressamente l'invito del Consiglio europeo alle parti sociali a negoziare accordi per "modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, onde rendere produttive e competitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza" (pur richiamato nel § 9 che precede).

35. La valorizzazione della protezione del lavoratore e della lavoratrice con minor familiarità con l'ambiente di lavoro è, del resto, in consonanza con quanto già da questa Corte riaffermato con riferimento alla peculiare pregnanza degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori meno esperti. Invero, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, preordinate ad impedire l'insorgere di pericoli, anche eventuali e remoti in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevidente e negligente del lavoratore, tali disposizioni, e gli obblighi correlati, assumono peculiare pregnanza nei confronti, ad esempio, degli apprendisti (v., fra le altre, Cass. 11622/2007).

36. A fronte di tale pregnante obbligo di sicurezza verso i lavoratori con minor esperienza e familiarità verso l'ambiente di lavoro, l'ordinamento, in limine, esprime il proprio disvalore verso l'inosservanza degli adempimenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro vietando al datore di lavoro, che la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori non abbia effettuato, di stipulare il contratto di lavoro a termine.

37. Tanto premesso, incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, l'onere di provare di aver assolto specificamente l'adempimento, con la valutazione dei rischi nei termini richiesti dalla normativa, all'evidenza in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine, e il giudice non può che constatare la sussistenza della fattispecie lecita o vietata dall'ordinamento..." ( cfr. motivazione sentenza citata). Pertanto ritenuta la regola contenuta nell'art. 1 della legge n. 230/1962 secondo cui il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni contenute nella norma ovvero nelle disposizioni collettive invocate dalla resistente (ma neppure richiamate come sarebbe stato proprio onere nel contratto stipulato con il ricorrente), il contratto a causa della nullità del termine, anche in ragione del principio giurisprudenziale della nullità parziale della clausola apposta e della conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato come regola del "diritto vivente" (cfr. Corte Cost. n. 214/09), va convertito con conseguente diritto del ricorrente alla riammissione in servizio.
L'accertamento dell'illegittimità del primo contratto rende irrilevante l'esame dei contratti che si sono avvicendati nel tempo in quanto superflua; né invero tenuto conto anche del recente orientamento della Corte in punto risoluzione per mutuo consenso è sostenibile che la conclusione di altri contratti ovvero la sussistenza di alcuni intervalli temporali siano sufficienti a far ritenere risolto il contratto per cui è causa.
A fronte dell'unicità del rapporto competono poi, come richiesto dall'attore per gli intervalli di tempo lavorati, le differenze derivanti dall'anzianità maturata; la causa viene quindi rimessa in istruttoria ai fini del quantum.
Per quanto riguarda invece il risarcimento del danno forfettizzato di cui all'art. 32 legge n. 183/10 la scrivente non può che aderire alla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n. 303/11 che qualifica l'importo come indennizzo previsto dal legislatore per il periodo intermedio che va dalla scadenza del termine alla pronuncia della sentenza; scattando per il periodo successivo alla sentenza in favore del lavoratore il diritto alla riammissione in servizio e quindi il diritto alle retribuzioni indipendentemente dall'effettiva ricostituzione del rapporto da parte del datore di lavoro ( cfr. motivazione di sentenza cit). La scrivente, condividendone gli assunti, non può che richiamare la pronuncia della Consulta che ritiene equilibrata questa misura risarcitoria, trattandosi di indennizzo comunque dovuto indipendentemente da una prova di danno da parte del lavoratore e che non può subire riduzioni in ragione dell'aliunde perceptum.
Tenuto conto della esigenza di uniformità di trattamento e della necessità di impedire che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità potesse condurre a situazioni patologiche di cause introdotte a distanza di anni rispetto alla cessazione del rapporto a termine - fenomeno cui la giurisprudenza aveva cercato di porre fine con l'opinabile ricorso all'istituto della risoluzione consensuale per decorso del termine - la norma così come interpretata dalla Corte ha il merito di individuare un parametro oggettivo applicabile dal giudice.
Pertanto tenuto conto della durata del rapporto e delle frazioni temporali di interruzione tra gli stessi, nonché dello stato di disoccupazione del ricorrente, appare equo riconoscere allo stesso una misura risarcitoria pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto che dovrà essere calcolata dal consulente. Spese al definitivo.

P.Q.M.


Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in persona del Giudice del lavoro Annalisa Multari, non definitivamente pronunciando, nella causa promossa da DJ. contro Fondazione Teatro Lirico G. Verdi ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accertata la nullità del termine apposto al contratto di data 18.04.01 dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la resistente con mansioni di falegname area tecnica 4 livello CCNI. fondazioni liriche;
2) Per effetto dell'accertamento sub. A) condanna parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a riammettere immediatamente il ricorrente in servizio con la qualifica indicata ed a risarcirgli il danno commisurato ad una indennità omnicomprensiva pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre agli interessi legali previa rivalutazione dalla data odierna al saldo:
3) Rimette la causa in istruttoria ai fini della determinazione del quantum
4) Spese al definitivo.
Sentenza letta all'udienza del 24.05.2012
(1) anteriore alla scadenza del contratto precedente.
(2) sei giorni prima della scadenza del termine apposto/prorogato al contratto precedente.
(3) opera non facente parte della stagione 2002/2003, andata in scena nella stagione 2003/2004.
(4) due giorni prima della scadenza del termine apposto/prorogato al contratto precedente.
(5) contratto a cavallo tra due stagioni diverse: la 2003/2004 e la 2004/2005.
(6) vedi nota che precede.
(7) 4 giorni prima della scadenza del termine apposto/prorogato al contratto precedente.
(8) due mesi, diventati otto.
(9) per la prima volta viene indicata la ragione della proroga.
(10) allestimento venduto ad un altro teatro, mai programmato ed andato in scena al Teatro Verdi.
(11) dal 15/4/2008 fino al 20/6/2009 diviene di moda l'intensificazione dell'attività.
(12) allestimento destinato al Teatro di Bilbao e poi andato in scena al Teatro Verdi nella stagione 2010-2011.
(13) allestimento destinato ad un teatro della Toscana.
(14) allestimento andato in scena la stagione successiva (2009/2010).
(15) allestimento pure appartenente al cartellone della stagione successiva.
(16) allestimento venduto al Teatro Rossetti.
(17) 11 giorni prima della scadenza del precedente.
(18) che abbiamo visto venire da lontano.
(19) un giorno prima della scadenza del precedente.
(20) domenica 9/1 lavorata in straordinario.
(21) due giorni prima del contratto 3/I/2011, firmato solo il 12/1/2011.
Tribunale Trieste, 24 maggio 2012