Tribunale di Roma, 30 maggio 2012, n. 1072 - Manutenzione di tubi di fiamma delle Camere di Combustione e incompetenza territoriale del Tribunale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
- Sezione Penale -
In composizione monocratica
Nella persona di: Dr. D'Auria Donato
Alla pubblica udienza del 04/05/2012
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
1)L.C. nato a Genova il ... elettivamente domiciliato in Genova Via L. n. 8 presso Società Ansaldo Energia spa.
=libero/già contumace 2)A.M. nato a Piombino il ... elettivamente domiciliato in Genova Via L. n. 8 presso Società Ansaldo Energia spa.
=libero/già contumace 3) D.S.D. nato a Terlizzi il ... elettivamente domiciliato in Genova Via C. n. 4/17 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Corrado Pagano.
=libero/già contumace
IMPUTATI
Nelle rispettive qualità di responsabile dell'Unità Service di Ansaldo Energia Spa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, come da delega dell' Amministratore delegato G. Z. redatta in data 1.9.2004, di dirigente dell'Unità Service di Ansaldo Energia e di Capocantiere nello stabilimento (GT supervisor e Site Manager) della medesima società:
del reato di cui agli artt. 113 e 589 co. 2 c.p. perché in cooperazione tra loro, cagionavano la morte di G.F. per colpa (consistente in negligenza, imprudenza e imperizia oltre che in violazione di legge e regolamenti nello svolgimento dei propri compiti di direzione e di vigilanza, in diretto nesso di causalità con le contravvenzioni alle disposizioni in materia di prevenzione infortunistica):
in particolare il L. per avere negligentemente omesso di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e quindi di dare indicazioni sulle procedure da adottare nelle operazioni di revisione e manutenzione di due turbine a gas V94.2 installate presso l'impianto OAO "Severo-Zapadnaja Tez" (S. Pietroburgo - Russia) - oggetto della commessa tra Ansaldo Energia S.p.a. e la Società di Gestione ENEL ESN Energo, in modo da prevenire i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (e ciò in violazione dell'art. 4.2 D.Lvo 626/94 (ora art. 17 e 28 D.Lvo 81/2008); l'A. e il D.S. per avere negligentemente omesso, durante le operazioni di manutenzione, di dare idonee istruzioni in modo che l'attività di manutenzione di tubi di fiamma delle Camere di Combustione - attività che doveva essere seguita ad una certa altezza da terra - avvenisse in sicurezza e con attrezzature adeguate allo scopo (ovvero nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 16 D.P.R. 164/56; art. 35.1 D.Lvo 626/94; art. 19 e 27 D.P.R. 547/55, ora artt. 113.3,6, 7 D.Lvo 81/08);
per effetto di quanto precede e dell'assenza di adeguata direzione del lavoro, il G., per raggiungere la sommità del tubo di fiamma precedentemente estratto dalle Camere di Combustione verosimilmente allo scopo di controllare se lo stesso fosse stato danneggiato dalle improvvise manovre della gruista russa che, poco prima, nel movimentare il gancio della gru, al quale era attaccato l'anello con le tre brache di catena necessarie al sollevamento del tubo, aveva agganciato inavvertitamente il tubo di fiamma sollevandolo ed andando a colpire con le brache di catena M.S., che stava operando sulla sommità del tubo di fiamma utilizzava una scala, che si trovava appoggiata alla parete curva del tubo di fiamma (e che era stata utilizzata anche dal M. nel frangente sopra descritto) priva di sistemi di fissaggi, di stabilizzatori laterali e al suolo e, perdendo l'equilibrio (verosimilmente per lo spostamento della scala), cadeva all'indietro al suolo provocandosi gravi lesioni consistite in "trauma cranico con stato di coma irreversibile" che ne determinavano il decesso in Pisa in data 25.5.2005, con l'aggravante di avere commesso il fatto con la violazione della normativa di prevenzione sugli infortuni sul lavoro.
In S. Pietroburgo (Russia) in data 18.6.2005, evento morte in Pisa il 25.6.2005.
Con l'intervento del P.M. Dott.Restuccia Sisto.
Del difensore di fiducia degli imputati, Avv. Corrado Pagano del Foro di Genova sostituito ex art. 102 cpp dall' Avv. Matteo Pagano del Foro di Genova.
LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:
IL P.M. Insiste nella richiesta di sentenza di incompetenza territoriale dichiarando la competenza del Tribunale di Genova.
IL DIFENSORE. Si associa.
FattoDiritto
Preliminarmente, si rileva che per mero errore materiale la Cancelleria ha trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica di Genova in seguito alla pronunzia del dispositivo, ma prima che fosse stesa la motivazione della presente sentenza.
Tanto premesso, con decreto del 12/10/11 L.C., A.M. e D.S.D. venivano citati a giudizio innanzi a questo Giudice monocratico per rispondere del reato indicato in epigrafe.
Preliminarmente, giova ripercorrere le fasi del presente procedimento: in data 18/4/11 il G.U.P. del Tribunale di Genova si dichiarava incompetente a conoscere dell'omicidio colposo in danno di G.F. aggravato dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni (l'incidente era avvenuto in San Pietroburgo il 18/6/05, mentre l'evento morte si era verificato in Pisa il 25/6/05, dove il lavoratore era stato trasportato e ricoverato nel locale nosocomio) e trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Pisa. Il P. M. in sede chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati e, in sede di udienza preliminare, unitamente alle Difese degli imputati, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa. Il G.U.P. rigettava l'eccezione e disponeva il rinvio a giudizio innanzi a questo Giudice monocratico con decreto del 12/10/11.
All'odierna udienza, in contumacia degli imputati, le parti hanno reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale.
Ritiene il Giudice che detta eccezione sia fondata, atteso che per i motivi di seguito analiticamente illustrati la competenza territoriale a conoscere dei fatti di cui alla imputazione deve essere individuata nel Tribunale di Genova.
A tale proposito giova evidenziare che alcun conflitto di competenza può e deve essere sollevato da questo Giudice, benché di contrario avviso rispetto a quanto affermato dal G.U.P. in sede circa la competenza del Tribunale di Pisa, atteso che ai sensi del comma 2 dell'art. 28 c.p.p., qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo. In altri termini, la deliberazione del G.U.P. non vincola il giudice del dibattimento, essendo la decisione di quest'ultimo destinata a prevalere. Spetterà, dunque, al giudice del dibattimento del Tribunale di Genova sollevare conflitto di competenza, qualora dovesse essere di diverso avviso. Con riferimento alla questione relativa alla giurisdizione, il reato per cui si procede deve considerarsi commesso in Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2, c. p., in quanto una parte della condotta (segnatamente la mancata predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza, che doveva essere redatto in Genova, luogo in cui ha sede l'Ansaldo Energia s.p.a.) è avvenuta nel territorio dello Stato ed in ogni caso perché l'evento (la morte del lavoratore) si è verificato in Italia. Dunque, il luogo in cui si è verificato l'evento rileva ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano. Ciò premesso, quanto alla competenza territoriale, devono trovare applicazione le regole generali del codice di rito ed, in particolare, quella di cui al comma 2 dell'art. 8, a mente del quale se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione: dunque, non certo quello del luogo in cui si è verificato l'evento, atteso che altrimenti la determinazione della competenza sarebbe rimessa ad opzioni aleatorie o comunque arbitrarie, dipendendo - per fare un esempio aderente al caso concreto di cui si discute - dalla scelta dell'ospedale di una città piuttosto che di quello di altra e diversa città in cui ricoverare l'infortunato. Orbene, si è detto che l'omissione - cioè la mancata predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza - è avvenuta in Genova, che è il luogo in cui ha sede il datore di lavoro.
In ogni caso, se si dovessero nutrire dubbi in ordine all'applicazione delle regole generali per essere stata posta in essere in Genova solo parte della condotta omissiva, soccorrerebbero le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., segnatamente quella di cui al comma 2, che attribuisce la competenza per territorio - nel caso in cui non possa trovare applicazione la regola di cui al comma 1, secondo il quale se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione - al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
Poiché tutti gli imputati risiedono in Genova, deve essere pronunciata sentenza di incompetenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 23 con la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
P.Q.M.
letto l'art. 23 c.p.p.,
dichiara la propria incompetenza a conoscere del reato ascritto a L.C., A.M. e D.S.D. per essere competente il Tribunale di Genova.
Ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
Visto l'art. 544/3 c.p.p., indica in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Pisa, lì 4/5/12.
Il Giudice monocratico
dott. Donato D'Auria