Corte di appello di Venezia, Sez. Lav., 24 ottobre 2012 - Risarcimento danni da infortunio sul lavoro e azione di regresso Inail




 

 




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia - Sezione Lavoro
in persona di
Dr. Roberto Santoro - Presidente Dr.ssa Clotilde Parise - Consigliere rel. Dr. Marcello D'Amico - Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA

nelle cause riunite nn. 952/2009 e n. 763/2010 promosse da A. s.p.a.
contro
Inail
appellante
Ditta Z.R.
CE. s.r.l.
e contro
e contro
appellato
appellata
C.M.
contro
appellante
CE. s.r.l.
e da
appellato
Ditta Z.R.
A. s.p.a.
contro
e contro
appellante
appellata
C.M.
e contro
appellata
Inail
e contro
appellato

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 374/2009, pubblicata il 2.9.2009, del Tribunale di Padova Sezione Lavoro

IN PUNTO: risarcimento danni da infortunio sul lavoro e azione di regresso Inail
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 12.6.2012
Conclusioni (causa n. 952/2009 RG)
Dell'appellante A. s.p.a. :
Dell'appellato Inail:
Dell'appellata Ditta Z.R.:
Dell'appellata CE. s.r.l.:
Dell'appellato C.M.:
Conclusioni (causa n. 763/2010 RG)
Dell'appellante CE. s.r.l.:
Dell'appellata Ditta Z.R.:
Dell'appellata A. s.p.a.:
Dell'appellato C.M.:
Dell'appellato Inail:

Fatto


Con ricorso d'appello depositato il 23.11.2009 (causa n. 952/2009 RG) la A. s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Padova Sez. Lavoro n. 374/2009, pubblicata il 2.9.2009, con la quale, in accoglimento della domanda del lavoratore C.M. e dell'Inail, con riferimento alla responsabilità nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al C. l'11.5.2000, il GL condannava la ditta Z.R., la società A. spa e la società CE. srl, in solido, a corrispondere al ricorrente C. euro 56.538 a titolo di risarcimento del danno, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché condannava la ditta Z.R. e le società A. spa e CE. srl, in solido, a rimborsare all'INAIL l'importo di euro 144.658,58, oltre alla rifusione delle spese di lite nei confronti del C. e dell'Inail.
L'appellante formulava le conclusioni di cui in epigrafe e censurava la sentenza impugnata in base ai motivi di seguito esposti.
Si sono costituite tempestivamente le parti appellate C, Inail e CE., nonché tardivamente, all'udienza di discussione, la ditta Z., chiedendo respingersi il gravame e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Con ricorso d'appello depositato l'1.9.2010 (causa n. 763/2010 RG) la CE. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto impugnazione avverso la medesima sentenza suindicata e chiedendone la riforma nella parte relativa all'accertamento della propria responsabilità, nonché censurandola in base ai motivi di seguito esposti.
Si sono costituite le parti appellate suindicate chiedendo accertarsi l'inammissibilità delle domande e comunque il rigetto del gravame.
All'udienza del 12.6.2012 le cause sono state obbligatoriamente riunite, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza, e all'esito della discussione orale, le cause riunite sono state decise come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato.

Diritto


L'appellante principale A., nel riproporre le difese svolte in primo grado, lamenta che il primo giudice non abbia accertato l'insussistenza di domanda diretta, né originaria, né per automatica estensione, del lavoratore C. nei suoi confronti e che non ne abbia tratto le debite conseguenze giuridiche. Nello specifico deduce che non sussiste nella fattispecie il litisconsorzio alternativo, contrariamente a quanto affermato nell'appellata sentenza, perché non c'è un rapporto unitario. Richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13374/2007 e n. 25559/2008) in ipotesi, come la presente, in cui il rapporto giuridico verso il chiamato in causa si fonda su titolo diverso. Sottolinea che non si è verificata l'estensione automatica in quanto la ditta Z. ha chiamato in causa A. s.p.a. per garanzia impropria, svolgendo domanda di manleva, in base a diversa causa petendi, anche perché le domande proposte nei suoi confronti non sono alternative e nella specie il litisconsorzio è solo processuale. Lamenta altresì errata mancata pronuncia da parte del primo Giudice sui rapporti tra la ditta Z. e i terzi chiamati in causa.
In particolare deduce che, con motivazione illogica e contraddittoria, il primo Giudice , pur ritenendo sussistente la propria competenza a decidere sulle domande con il rito del lavoro, ha omesso ogni pronuncia sulle eccezioni sollevate da A. s.p.a. con riferimento ai rapporti commerciali e contrattuali intercorsi con la ditta Z.. Evidenzia la palese erroneità della statuizione sul punto, dato che può condurre a contrasto di giudicati. Ripropone quindi l' eccezione di prescrizione, qualora la chiamata in causa da parte della ditta Z. debba intendersi effettuata ex d.p.r. n. 224/1988; nello specifico la macchina era stata venduta il 16.9. 1996 e la chiamata in causa era avvenuta il 22.7.2003, sicché erano decorsi più di tre anni ex art.13 citato d.p.r..

Le ulteriori censure di A. s.p.a. riguardano il merito, ossia la statuizione di sussistenza della responsabilità di A. s.p.a. nella causazione dell'infortunio oggetto di causa. Deduce l'appellante che la CTU effettuata in primo grado sulla conformità della macchina alla normativa antinfortunistica e di sicurezza era errata e chiede la rinnovazione della consulenza, dal momento che la macchina che il C. stava utilizzando al momento dell'infortunio era perfettamente a norma.
In particolare sottolinea l'appellante che detta macchina è mesco-trasportatore, e non impastatrice. Si tratta di un dispositivo di pompaggio e nel manuale d'uso vi era l'avvertenza di non rimozione della griglia di protezione. Rileva altresì che macchina era stata venduta prima dell' entrata in vigore della cd. direttiva macchine (d.p.r. n. 459/1996) e perciò la normativa di riferimento è solo il dpr n. 547/1955, la protezione fissa esisteva e l'art.72 si riferisce alle protezioni non saldate. Secondo A., solo se le protezioni non sono apribili con chiavi speciali è necessario il dispositivo di blocco; di conseguenza la macchina era del tutto conforme alla normativa di sicurezza in allora applicabile ed in ogni caso era conforme anche alla cd. direttiva macchine. Tecnicamente era corretta la scelta del riparo fisso perché richiedeva per la rimozione l'uso di utensili per l'apertura. Quindi in modo errato il CTU di primo grado ed il GL avevano ritenuto che l'operazione di pulizia interna richiedesse la rimozione della griglia. Invece era sufficiente introdurre acqua nel serbatoio attraverso l'apertura di scarico, e di conseguenza la rimozione forzata della griglia non era ragionevolmente prevedibile, come ritenuto erroneamente dal CTU di primo grado e dal Giudice, anzi era operazione illogica e non di uso normale. Ribadisce che nel manuale d'istruzione c'era espressa avvertenza del rischio e la raccomandazione di staccare la presa alimentazione e non era affatto necessario l'interblocco.
Peraltro dal verbale Spisal era emerso che la ditta Z. aveva sostituito la griglia originale con altra dalla medesima costruita in modo artigianale.
In subordine chiede la pronuncia sulla graduazione della responsabilità, nuovamente lamentando omessa pronuncia da parte del primo Giudice sulle percentuali interne di colpa e deduce che è errata la quantificazione del danno non patrimoniale subito dal C. nella percentuale pari alla metà del danno biologico.
La CE. s.r.l. propone appello (causa 763/2010 Rg) lamentando in primo luogo, in base alle stesse argomentazioni in diritto di A., l'errata qualificazione delle domande proposte dalla ditta Z. e di conseguenza l'errata statuizione circa la configurabilità del cd. litisconsorzio alternativo. Ripropone dunque le medesime questioni processuali di cui al ricorso d'appello di A. s.p.a. sul litisconsorzio alternativo, deducendo che non era possibile alcuna estensione automatica della domanda e che del tutto errata e contraddittoria era stata la mancata considerazione e valutazione, da parte del primo Giudice, delle eccezioni inerenti ai rapporti commerciali tra le parti. Rileva che mentre la ditta Z. aveva chiamato in causa A. s.p.a., azionando le norme sulla responsabilità del costruttore, non avendo avuto alcun rapporto contrattuale con A., o comunque azionando un titolo di responsabilità da fatto illecito di incerta natura, invece nei confronti della CE. s.r.l. il titolo in base al quale aveva agito la ditta Z. era certo e di natura contrattuale, ossia trovava origine dalla vendita della macchina. Viceversa e contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nei confronti di CE. non era stata azionata la responsabilità ex art.2043 c.c. , mai dedotta dal C. o dalla ditta Z.. Di conseguenza quest'ultima era decaduta dalla garanzia ex art.1495 c.c., non avendo mai denunciato i vizi della macchina, che era stata venduta nel 1996. In subordine sottolinea che, anche qualora si ritenesse operare la responsabilità ex art.2043 c.c., nessuna colpa era ascrivibile alla CE., che aveva venduto la macchina con attestazione conformità CE. Diversamente opinando si sarebbe realizzata ipotesi di responsabilità oggettiva.
In ulteriore subordine chiede la graduazione delle colpe in ragione della minima rilevanza causale della condotta dalla medesima posta in essere ed eccepisce, quanto al regresso Inail, il limite del danno civilistico risarcibile, richiamando il principio " iura novit curia". In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, sollevata da A. s.p.a., di inammissibilità dell'appello di CE. s.r.l., in quanto proposto nella forma dell'appello principale successivamente alla proposizione dell'appello principale di A. s.p.a., in violazione dell'art.333 c.p.c.. A parere di questa Corte l'eccezione deve essere disattesa, essendo stata disposta la riunione dei procedimenti e ricorrendo i presupposti per la conversione dell'impugnazione di CE. s.r.l., proposta in via principale, in appello incidentale tardivo.
Ritiene il Collegio di dover condividere il prevalente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo il quale "Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purchè sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 cod. proc. civ.. Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all'interesse di tale parte"(cfr. tra le tante da ultimo Cass. n 2026/2012 e n. 9658/2012).
Nella fattispecie risulta rispettato il termine di cui all'art. 436 c.p.c. e sussiste l'interesse autonomo ad impugnare di CE., avuto riguardo al complessivo assetto di interessi suscettibile di modificazione in conseguenza dell'altrui impugnazione. Difatti "L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti, contro le quali sia stata proposta impugnazione (o chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale" (da ultimo Cass. n. 6470/2012).
Ancora in via preliminare, sotto il profilo processuale, devono essere congiuntamente esaminati il primo motivo d'appello principale di A. s.p.a. ed il primo motivo d'appello incidentale di CE. s.r.l., così convertita l'impugnazione, come sopra specificato.
Si è detto che dette parti contestano entrambe che sia configurabile litisconsorzio alternativo nella fattispecie e che si sia potuta verificare l'estensione delle domande originarie del C. e dell'Inail nei loro confronti e lamentano che sia stata errata la riqualificazione della domanda di manleva proposta nei loro confronti dalla ditta Z..
La doglianza è priva di fondamento con riguardo alla posizione di A. s.p.a. ed è invece meritevole di accoglimento in relazione alla posizione di CE. s.r.l..
In base all'orientamento giurisprudenziale prevalente che questa Corte condivide, il cd. litisconsorzio alternativo ricorre allorquando il terzo sia chiamato in causa dal convenuto sul presupposto che sussista l'assenza di sua responsabilità e la responsabilità esclusiva del terzo. Si verifica, dunque, un collegamento fra la domanda originaria e quella introdotta contro la parte chiamata in causa secondo un nesso di incompatibilità, per cui la fondatezza dell'una domanda esclude quella dell'altra, ed in tal caso si configura una fattispecie di cosiddetto litisconsorzio necessario successivo (o "processuale" o "unitario"), sì che la trattazione deve seguire secondo le regole di svolgimento del litisconsorzio necessario iniziale supposte dall'art. 102 Cost. e le cause, nonostante l'apparente generalizzazione della regola dell'art. 103, secondo comma, cod. proc. civ., a tutte le ipotesi di litisconsorzio facoltativo (iniziale) non sono separabili e in sede di impugnazione sono sempre inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. (così Cass. n 5444/2006).
Inoltre la Cassazione ha chiarito che diversamente si pone la domanda di manleva a seconda che tra il convenuto ed il terzo chiamato intercorra o meno un rapporto contrattuale.
Segnatamente, se il titolo azionato dal terzo di è di natura extra-contrattuale, al di là della formula adottata, la domanda non può considerarsi come chiamata in garanzia, ma come chiamata del terzo responsabile. Difatti "Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il gudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione - così Cass. n. 20610/2011, citata anche da Inail e da C.).
Viceversa, qualora la responsabilità trovi fonte in un titolo contrattuale tra convenuto e chiamato in causa, si verte in ipotesi di garanzia, peraltro definita "propria" dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11362/2009).
"In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza. Ne consegue che il giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro, è competente a conoscere anche le anzidette cause connesse per garanzia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel giudizio relativo al regresso intentato dall'INAIL, aveva qualificato come garanzia propria la domanda proposta dal datore di lavoro nei confronti della propria compagnia di assicurazione nonché del committente dei lavori appaltati, in relazione ai quali si era verificato l'infortunio del lavoratore - Cass. del 2009 citata). "Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre allorché il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto (Cass. sez. un. , 26 luglio 2004, n. 13968; 12 dicembre 2005, n. 27326). In applicazione del detto principio è stato deciso che, in tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'Inail, per essere garantito dal proprio assicuratore, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità verso l'assicuratore in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio" (Cass. n. 23031/2010).
Tanto premesso, dunque, se la fonte della responsabilità è extra-contrattuale, come è nei confronti di A. s.p.a., l'estensione automatica si verifica, alla stregua dei principi di cui sopra. Se la fonte della responsabilità è contrattuale, come è nei confronti di CE., non può operare l'estensione automatica, pur dovendosi accertare ugualmente il prospettato unico fatto generatore del danno anche in relazione alla condotta della suddetta parte, ma la tutela del convenuto resta circoscritta alla domanda di manleva, in tale ipotesi correttamente formulata dalla ditta Z..
Come anticipato e come meglio di seguito si dirà a proposito dell'esame del merito, la ditta Z., datrice di lavoro del C., non ha avuto rapporti contrattuali con A. s.p.a., ditta costruttrice della macchina "impastatrice", e quindi il titolo di responsabilità azionato non può che essere extra-contrattuale, come riconosciuto dalla stessa A. s.p.a., la quale afferma che Z. non ha avuto con la stessa alcun rapporto contrattuale (pag. n. 39 ricorso d'appello).
Invece la ditta Z. ha azionato un titolo contrattuale nei confronti di CE. s.r.l. , ditta venditrice della macchina, pacifica essendo la sussistenza del rapporto contrattuale tra dette parti, e di conseguenza sono rilevanti, ai fini dell'affermazione o negazione della responsabilità della terza chiamata, le eccezioni sollevate da CE. dipendenti dal contratto di vendita.
Da ultimo e sempre con riferimento alle doglianze di natura processuale, merita accoglimento la censura svolte da entrambe le parti appellanti circa l'errata omessa pronuncia sulla ripartizione dell'obbligo risarcitorio. In particolare, una volta ritenuta sussistente la vis actrativa del rito del lavoro ex art.40 c.p.c. in relazione alle domande dirette all'accertamento della responsabilità dei terzi chiamati, non può affermarsi che la cognizione sia limitata al solo accertamento del concorso causale, senza graduazione delle colpe. Siffatta affermazione non trova riscontro nel disposto del citato art.40 c.p.c. e si pone in contrasto sia con il principio dell'unità del processo, al fine di evitare contrasto di giudicati, sia con il principio di divieto di frazionamento dei giudizi e del giusto processo (cfr. Cass. n. 26286/2011). Deve ora procedersi all'esame del merito delle doglianze svolte dalle parti appellanti. In via preliminare di merito la A. s.p.a. ha riproposto l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art.13 dpr. n. 224/1998 . L'eccezione di decadenza, di cui all'art. 14 stesso d.p.r., pur riproposta nelle conclusioni del ricorso d'appello, non risulta tuttavia menzionata nella narrativa con motivazioni a supporto, sicché deve intendersi rinunciata.
Sulla prescrizione, A. s.p.a. deduce che la ditta Z. non ha specificato il titolo giuridico della chiamata in causa nei suoi confronti e che, se la chiamata è stata effettuata ex dpr n. 224/1988, il diritto della Z. è prescritto. In particolare assume che la vendita da CE. è avvenuta il 16.9.1996 e la chiamata in causa della A. è avvenuta il 22.7.2003, ossia allorquando era già decorso il termine di tre anni di cui al citato art.13.
L'assunto è infondato sotto molteplici profili.
In primo luogo la ditta Z. non ha affatto allegato di agire ai sensi del d.p.r. n. 224/1988, normativa speciale di tutela del danneggiato emessa in attuazione della direttiva CEE n. 85/374. Anche qualora volesse ritenersi la ditta venditrice rientrante nel novero dei "danneggiati", alla stregua dei consumatori finali, va rimarcato che detta disciplina speciale non esclude né limita i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi, come espressamente prevede l'art.15 dello stesso d.p.r..
A ciò si aggiunga, per finire, che il termine di prescrizione di cui all'art.13 decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile, come testualmente dispone l'art.13 del medesimo d.p.r..
L'A. s.p.a., invece, parte dal presupposto che il termine di decorrenza della prescrizione, nella fattispecie decorra dalla vendita, senza nulla allegare circa la conoscenza di cui sopra.
In conclusione, disattesa l'eccezione di prescrizione per le argomentazioni che precedono, il titolo della responsabilità azionata dalla Z. nei confronti dell'A. è di natura extra-contrattuale, in base a quanto si desume dalla prospettazione di primo grado. Secondo quest'ultima la suddetta ditta costruttrice della macchina è indicata dalla Z. come responsabile ex art.2043 c.c. dell'infortunio per avere costruito beni che non abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e dunque in violazione di norme imperative (cfr. in fattispecie contrattuale Cass. n. 30634/2011).
Ribadita l'insussistenza di rapporto contrattuale tra le suddette parti, nella specie la Z. ha allegato che la macchina utilizzata dal C. non rispettava i canoni di sicurezza di cui agli artt. 72 e 97 D.P.R. 547/55, ossia le norme secondo cui le protezioni apposte alle macchine devono essere dotate di un dispositivo di "interblocco" idoneo ad evitare il contatto accidentale tra gli organi lavoratori e qualsiasi parte del corpo dell'operatore.
La A. s.p.a. ha riproposto in questo grado le contestazioni formulate in primo grado in ordine alle risultanze della CTU dell'ing. Claudio M. espletata sulla macchina in questione al fine di verificarne la rispondenza o meno alle norme di sicurezza.
In punto di fatto occorre precisare che la dinamica dell'infortunio come descritto dal C., operaio apprendista, non è contestata dalle altre parti. La ditta Z., costituitasi tardivamente in questo grado, non ha censurato la sentenza in ordine alla propria responsabilità ed all'assenza di ogni colpa del C. (invero sotto tale profilo nessuna censura è svolta neppure da A. e CE.) .
L'infortunio è avvenuto mentre il lavoratore effettuava il lavaggio di un macchinario denominato "mesco trasportatore Mixair 55 E". In particolare il C. asserisce di aver eseguito tale operazione secondo le istruzioni ricevute, utilizzando il getto d'acqua di una canna e facendo compiere alla macchina un mezzo giro. Il giorno dell'infortunio la canna dell'acqua era rimasta impigliata tra le pale, trascinando con sé la mano destra del C. e procurandogli gravi lesioni.
Ciò posto, ribadito che in questo grado sono in discussione la responsabilità concorrente della ditta costruttrice e di quella venditrice, ritiene questa Corte che le osservazioni critiche dell'appellante non siano condivisibili e che non sia necessario disporre la rinnovazione della CTU.
Nello specifico, come esattamente riportato nella sentenza impugnata, l'ing. M. ha rilevato che l'attività di lavaggio e pulizia del contenitore, a cui il C. era dedito al momento dell'infortunio, è perlomeno quotidiana. Secondo la ricostruzione del del CTU di primo grado è indispensabile eseguire il lavaggio alla fine di ogni turno di lavoro e, a fronte dell'impiego di particolari leganti rapidi, è a volte consigliabile eseguire un lavaggio anche prima di soste più brevi. Il CTU precisa ulteriormente che "è possibile attuare il lavaggio solo attraverso il portellone di carico". L'imboccatura della macchina allestita dalla A. era dotata di una "griglia antinfortunistica" che rientrava nella categoria tecnico/giuridica delle "protezioni fisse" (alternative alle protezioni mobili), in quanto per essere rimossa richiedeva l'impiego di una chiave e la rimozione di tre viti.
Tuttavia, secondo il CTU, l'idoneità o meno di tale scelta costruttiva da parte di A. deve essere verificata in concreto, e cioè in relazione a quante e quali fossero le occasioni in cui lo smontaggio della griglia si rendeva necessario. Lo stesso libretto di istruzioni elencava una serie di operazioni ordinarie, definite "preliminari", per le quali si rendeva esplicitamente necessario smontare la griglia di protezione. Circa l'operazione di lavaggio interno del mescolatore, secondo il C.T.U., "per agevolare l'operazione di lavaggio si rende talvolta necessario rimuovere detta griglia - non esistono altre aperture nel mantello del contenitore - in quanto l'operazione di lavaggio ed ispezione appare in certi casi difficoltosa a causa sia delle modeste dimensioni del portellone in rapporto allo sviluppo in lunghezza del contenitore medesimo, sia della presenza della griglia posta in corrispondenza dell'imboccatura di carico che non permette al getto d'acqua guidato dalla mano, quando esso permanga al di fuori della griglia, di raggiungere agevolmente tutte le zone interne sulle quali il getto deve agire".
Da tali concrete modalità operative, non specificatamente censurate dall'appellante A., si desume la corretta e logica conclusione del CTU secondo cui la necessità di asportare la griglia protettiva si presentava "con frequenza non trascurabile".
Di conseguenza, secondo il C.T.U. la macchina mesco-trasportatrice non risponde ai dettami del D.P.R. 459/96, in quanto nella progettazione e nella costruzione non sono state considerate le condizioni di uso "ragionevolmente prevedibile" della macchina, ed in particolare non è stata considerata la sicurezza della macchina nelle fasi di lavaggio, controllo, regolazione, pulizia via dicendo. L'eliminazione del rischio era tecnicamente possibile mediante un semplice "interblocco" e tale soluzione avrebbe dovuto essere adottata dal costruttore. Ciò avrebbe reso la macchina conforme all'art. 72 D.P.R. 547/55, dotandola di un sistema "tale che impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo; non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di chiusura". Secondo il CTU ed il Giudice di primo grado la suddetta norma, esplicitamente richiamata per le macchine analoghe a quelle utilizzate dal C. ("bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili") dall'art. 97 D.P.R. 547/55, è stata violata nel caso di specie.
Si è detto che A. contesta l'applicazione dell'art.97 citato, assumendo che la macchina in questione è " mesco-trasportatore", e non impastatrice. Al riguardo si rileva che invece il funzionamento è analogo a quello delle macchine suindicate, come emerge dalla descrizione di cui alla CTU. Rileva altresì A. che si tratta di un dispositivo di pompaggio e nel manuale d'uso vi era l'avvertenza di non rimozione della griglia di protezione. Evidenzia che la macchina era stata venduta prima dell' entrata in vigore della cd. direttiva macchine (d.p.r. n. 459/1996) e perciò la normativa di riferimento è solo il dpr n. 547/1955, la protezione fissa esisteva e l'art. 72 si riferisce alle protezioni non saldate. Secondo A., solo se le protezioni non sono apribili con chiavi speciali è necessario il dispositivo di blocco; di conseguenza la macchina era del tutto conforme alla normativa di sicurezza in allora applicabile ed in ogni caso era conforme anche alla cd. direttiva macchine. Tecnicamente era corretta la scelta del riparo fisso perché richiedeva per la rimozione l'uso di utensili per l'apertura. Quindi in modo errato il CTU di primo grado ed il GL avevano ritenuto che l'operazione di pulizia interna richiedesse la rimozione della griglia. Invece era sufficiente introdurre acqua nel serbatoio attraverso l'apertura di scarico, e di conseguenza la rimozione forzata della griglia non era ragionevolmente prevedibile, come ritenuto erroneamente dal CTU di primo grado e dal Giudice, anzi era operazione illogica e non di uso normale.
Dette osservazioni critiche non possono essere condivise, atteso che, come già rilevato, il CTU ha adeguatamente spiegato, con riferimenti a dati concreti, per quale motivo ha ritenuto la rimozione della griglia operazione ragionevolmente prevedibile. In particolare : a) non esistono altre aperture nel mantello del contenitore ; b) in alcuni casi l'operazione di lavaggio ed ispezione può essere difficoltosa sia per le modeste dimensioni del portellone (raffrontate allo sviluppo in lunghezza del contenitore medesimo), sia per il posizionamento della griglia in corrispondenza dell'imboccatura di carico, sì da non permettere al getto d'acqua guidato dalla mano, quando esso permanga al di fuori della griglia, di raggiungere agevolmente tutte le zone interne sulle quali il getto deve agire (cfr. pag. n. 11 CTU). A. s.p.a. ribadisce che nel manuale d'istruzione c'era espressa avvertenza del rischio e la raccomandazione di staccare la presa alimentazione e non era affatto necessario l'interblocco. Infine dal verbale Spisal era emerso che la ditta Z. aveva sostituito la griglia artigianale.
Anche in ordine a tali rilievi si richiama quanto esaurientemente esposto nella CTU dell'ing. M., che ha confutato con argomentazioni immuni da vizi logici ogni critica del CTP di A. Giulietta. Le istruzioni di cui al manuale, peraltro mai sottoposte alla visione ed informazione del C., ad ogni buon conto pure stanno ad indicare che la rimozione della griglia e l'asportazione della protezione erano operazioni preliminari (pag.24 punto 5 del manuale) e non sono sufficienti ad escludere la colpa della costruttrice, una volta appurato che, come pacificamente accertato, non esisteva dispositivo di interblocco in caso di rimozione della protezione e che, si ripete, l'asportazione della griglia rientrava nell'uso ragionevolmente prevedibile, anche se non nell'uso normale della macchina.
A ciò si aggiunga che secondo il CTU il dispositivo di interallacciamento non solo era tecnicamente fattibile, ma rientrava nella tecnica consolidata già all'epoca della costruzione della macchina in esame (pag. n. 14 CTU).
Merita invece accoglimento la doglianza riferita all'omessa pronuncia sulla graduazione della colpa, come si è anticipato.
A parere del Collegio, avuto riguardo ai rapporti interni tra i condebitori solidali, la colpa della ditta costruttrice è ravvisabile in percentuale nettamente inferiore rispetto a quella della ditta datrice di lavoro Z.. Nello specifico vengono in rilievo una serie di circostanze, di seguito elencate, che connotano senza alcun dubbio come di rilevante maggior gravità, nell'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, la condotta della datrice di lavoro. A quest'ultima è infatti esclusivamente imputabile la mancata informazione sui rischi (il C. non aveva mai visionato il libretto di istruzioni del macchinario), il mancato controllo sulle operazioni e l'aver consentito, ed anzi ordinato la pulizia e lavaggio in condizioni assai rischiose, nella piena consapevolezza di esse, dato che addirittura la griglia originale risultava sostituita da altra costruita dalla Z. in modo artigianale. Detta sostituzione non si pone in nesso causale con l'infortunio, che si è verificato perché non esisteva dispositivo di interblocco in caso di rimozione della griglia.
Ciò nondimeno, si tratta di dato di fatto che ulteriormente denota grave e consapevole violazione della normativa antinfortunistica. Avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e sottolineato nuovamente che la rimozione della griglia non era operazione di uso normale, pur se ragionevolmente prevedibile, appare equo e conforme a giustizia determinare, ai fini della ripartizione interna, il grado di colpa della A. s.p.a. nella percentuale del 30% e il grado di colpa della ditta Z. in quella del 70%, escluso l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti di CE., come appena di seguito si dirà.
Per finire, è infondata, oltre che generica, la censura relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dal C., in particolare, per quanto è dato comprendere, del danno legato alle sofferenze psichiche e quantificato nella percentuale del 50% del biologico. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso d'appello il primo Giudice ha analiticamente elencato i dati rilevanti per la quantificazione (pag. n. 20 della sentenza impugnata - giovane età- 20 anni- dell'infortunato - notevole affaticamento fisico, danno estetico e ripercussioni sulla vita quotidiana e nel tempo libero) e l'appellante nessuna censura ha svolto al riguardo.
In conclusione sull'appello di A. s.p.a., sulla scorta delle argomentazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da A. s.p.a. e, accertata la corresponsabilità di A. s.p.a. e della ditta Z.R. nella causazione dell'infortunio oggetto di causa e segnatamente accertato il concorso di colpa di A. s.p.a. nella percentuale del 30% e quello della ditta Z. nella percentuale del 70%, per l'effetto dichiara, quanto ai rapporti interni tra i coobbligati solidali, che all'Inail è dovuto da A. s.p.a. l'importo di euro 43.397 ed è dovuto dalla ditta Z. l'importo di euro 101.261, nonché dichiara che al C. è dovuto da A. s.p.a. l'importo di euro 16.961,40 ed è dovuto da Z. l'importo di euro 39.576,60, oltre accessori come da sentenza impugnata.

Richiamato quanto già esposto sull'estensione automatica delle domande, la ditta Z. deve essere condannata a restituire alla A. s.p.a. quanto pagato da quest'ultima al C. in eccedenza rispetto al dovuto come da statuizione che precede, ed anche con riferimento alla ripartizione interna delle spese di primo grado liquidate al C., come da richiesta formulata da A. s.p.a. all'udienza di discussione.

Resta a questo punto da esaminare l'appello di CE. s.r.l., che merita accoglimento. Si è detto che, se la fonte della responsabilità è contrattuale, come è nei confronti di CE., non può operare l'estensione automatica, pur dovendosi accertare ugualmente il prospettato unico fatto generatore del danno anche in relazione alla condotta della suddetta parte, ma la tutela del convenuto resta circoscritta alla domanda di manleva, in tale ipotesi, in punto di diritto, correttamente formulata dalla ditta Z..

Quest'ultima ha azionato un titolo contrattuale nei confronti di CE. s.r.l. , ditta venditrice della macchina, pacifica essendo la sussistenza del rapporto contrattuale tra dette parti, e di conseguenza sono rilevanti, ai fini dell'affermazione o negazione della responsabilità della terza chiamata, le eccezioni sollevate da CE. dipendenti dal contratto di vendita.
Segnatamente si ravvisa fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c., che introduce una disciplina speciale per il rapporto contrattuale di vendita. La ditta Z., nel costituirsi in questo grado, nulla deduce a confutazione dell'eccezione.

Può ritenersi più che sufficientemente dimostrato che il vizio (mancanza di dispositivo di interblocco) fosse noto da tempo alla Z., la quale, come più volte ricordato e come risulta dal rapporto Spisal, aveva finanche sostituito la griglia originale, sicché non poteva non aver constatato, anteriormente al verificarsi dell'infortunio, che il macchinario non si bloccava in caso di rimozione della protezione.
In mancanza di prova della denunzia del vizio alla venditrice entro otto giorni dalla scoperta, deve quindi accertarsi l'intervenuta decadenza ex art.1495 cc. e per l'effetto deve respingersi la domanda di manleva proposta in primo grado dalla ditta Z. nei confronti della CE. s.r.l..
Dal nuovo esito complessivo della lite discende la regolamentazione delle spese processuali del doppio grado come di seguito specificata.
Le ditte Z. e A. s.p.a., coobbligate solidali e soccombenti nei confronti di Inail e C, sono condannate in solido alla rifusione in favore di dette parti delle spese del primo grado e di CTU per gli importi già rispettivamente liquidati con la sentenza impugnata, ma con ripartizione interna tra le suindicate parti soccombenti in base alla graduazione della corresponsabilità di cui sopra (30% A. e 70% Z.).
Identica è la statuizione, nei rapporti processuali tra le parti suddette, sulle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo a favore sia dell'Inail che del C.
Valutata la graduazione delle colpe e la responsabilità prevalente della Z., le spese del doppio grado tra la ditta Z. e A. s.p.a. possono essere compensate per un terzo e poste a carico della ditta Z. per i residui due terzi, liquidati per detta frazione come in dispositivo.
La ditta Z. risulta totalmente soccombente nei confronti di CE. s.r.l. e, nei rapporti processuali tra dette parti, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine possono essere compensate le spese del doppio grado tra CE. s.r.l., Inail e C, ritenuta insussistente l'estensione delle domande originarie in virtù della chiamata in garanzia effettuata dalla Z.. E' confermata nel resto e per quanto occorra l'impugnata sentenza.

 

P.Q.M.

 


La Corte, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da A. s.p.a. e, accertata la corresponsabilità di A. s.p.a. e della ditta Z.R. nella causazione dell'infortunio oggetto di causa e segnatamente accertato il concorso di colpa di A. s.p.a. nella percentuale del 30% e quello della ditta Z. nella percentuale del 70%, per l'effetto dichiara, quanto ai rapporti interni tra i coobbligati solidali, che all'Inail è dovuto da A. s.p.a. l'importo di euro 43.397 ed è dovuto dalla ditta Z. l'importo di euro 101.261, nonché dichiara che al C. è dovuto da A. s.p.a. l'importo di euro 16.961,40 ed è dovuto da Z. l'importo di euro 39.576,60, oltre accessori come da sentenza impugnata;
Accoglie l'appello proposto da CE. s.r.l. e, accertata l'intervenuta decadenza ex art. 1495 cc., respinge la domanda proposta in primo grado nei confronti di detta parte appellante;
condanna la ditta Z. e A. s.p.a. in solido alla rifusione in favore di Inail e C. delle spese del primo grado e di CTU per gli importi già rispettivamente liquidati con la sentenza impugnata, da ripartire internamente tra le suindicate parti soccombenti come da graduazione della corresponsabilità di cui al capo 1);
condanna la ditta Z. e A. s.p.a. in solido alla rifusione in favore di Inail e C. delle spese del presente grado, liquidate, quanto all'Inail, in euro 4.520, di cui euro 2.500 per onorari, euro 2.000 per diritti ed euro 20 per anticipazioni, nonché quanto al C, in euro 3.820, di cui euro 2.200 per onorari, euro 1.600 per diritti ed euro 20 per anticipazioni, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da ripartire internamente tra le suindicate parti soccombenti come da graduazione della corresponsabilità di cui al capo 1);
compensa per un terzo le spese del doppio grado tra la ditta Z. e A. s.p.a. e condanna la ditta Z. alla rifusione dei residui due terzi, che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.820, di cui euro 1.700 per onorari, euro 1.100 per diritti ed euro 20 per anticipazioni, nonché, quanto al presente grado, in euro 2.320, di cui euro 1.400 per onorari, euro 900 per diritti ed euro 20 per anticipazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
condanna la ditta Z. alla rifusione in favore di CE. s.r.l. delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in euro 4.020, di cui euro 2.400 per onorari, euro 1.600 per diritti ed euro 20 per anticipazioni, nonché, quanto al presente grado, in euro 3.520, di cui euro 2.000 per onorari, euro 1.500 per diritti ed euro 20 per anticipazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
spese del doppio grado compensate tra CE. s.r.l., Inail e C.;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna la ditta Z. a restituire alla A. s.p.a. quanto pagato da quest'ultima al C. in eccedenza
rispetto al dovuto come da capi nn. 1 e 3 che precedono.
Venezia, 12.6.2012
Il Consigliere Est.
Dott. ssa Clotilde Parise
Il Presidente
Dott. Roberto Santoro