Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2013, n. 9153 - Caduta all'interno del silo durante le operazioni di svuotamento e mancanza di misure di sicurezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.N. N. IL (Omissis) 2) T.W. N. IL (Omissis);
3) T.F. N. IL (Omissis) imputato;
4) M.C. N. il (Omissis);
avverso la sentenza n. 914/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 19/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di M.C. l'annullamento quanto ai ricorsi delle parti civili, della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile;
Udito per la parte civile, E. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso delle parti civili e il rigetto di quello dell'imputato;
Udito il difensore avv. Messina che ha chiesto il rigetto del ricorso del ricorso della parti civili e l'accoglimento di quello dell'imputato.
Fatto
-1- Con sentenza del 25 maggio 2010, il Gup del Tribunale di Udine ha riconosciuto M.C. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di T.E..
All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata ed applicata la diminuente del rito, alla pena - sospesa alle condizioni di legge- di un anno e quattro mesi di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio.
- 2 - Nel ricostruire il mortale infortunio, il giudice del merito ha rilevato che T.E. è deceduto per asfissia, poco dopo le cinque del mattino del 15 gennaio 2009, all'interno di un silo della falegnameria "Macor", essendo rimasto sepolto da diversi metri cubi di segatura che lo avevano investito e fatto cadere all'interno del manufatto mentre era intento alle operazioni di svuotamento e di recupero degli scarti di lavorazione. Probabilmente, ha sostenuto lo stesso giudice, il T. si era sporto verso l'interno del silo da un portello laterale allo scopo di rimuovere con una forca gli ammassi di segatura rimasti bloccati contro le pareti.
Il T. era dipendente della ditta "La.So.Le.Est" (i cui responsabili sono stati separatamente giudicati), incaricata del ritiro del materiale contenuto nel silo, al quale la vittima da circa venti anni provvedeva sempre da solo e con le medesime rischiose modalità.
Sono stati, quindi, rilevati due specifici profili di colpa a carico dell'imputato, ambedue ritenuti in rapporto causale con l'evento, costituiti: a) nella mancata predisposizione di cautele contro il rischio di caduta all'interno del silo dal portello laterale; b) nella mancanza di personale in grado di attivare interventi di salvataggio e di primo soccorso.
Ha evidenziato, inoltre, il giudicante che, mentre il documento di valutazione dei rischi della "La.So.Le.Est" prevedeva, in caso di ritiro del materiale presso il cliente, sia il presidio di quest'ultimo che il divieto di operare su impianti altrui, quello della "Macor" prevedeva che le operazioni di scarico del silo fossero affidate a terzi, ai quali spettava di adottare le necessarie misure di sicurezza. Tale evidente contraddizione ha ritenuto il Gup essere in contrasto con l'obbligo di coordinamento e di cooperazione prescritto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2, che individua un preciso profilo di responsabilità in capo all'imputato, la cui tesi, diretta ad escludere la sussistenza tra le due imprese di un contratto di appalto, ma solo di fornitura, è stata respinta.
-3- Su appello del M., la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 19 ottobre 2011, ha confermato la decisione impugnata.
I giudici del gravame hanno, quindi, ribadito la responsabilità dell'imputato, avendo rilevato a carico dello stesso diversi profili di colpa costituiti:
a) Dal non avere egli curato il coordinamento fra le due imprese, la "Macor" e la "La.So.Le.Est", che avevano, in termini del tutto opposti, previsto nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi le modalità di esecuzione e le responsabilità connesse con le operazioni di svuotamento del silo, come già segnalato dal primo giudice. Dall'assenza di coordinamento è derivato, secondo la corte territoriale, il disinteresse, da parte dei responsabili delle due imprese, per le operazioni svolte dal T., che per anni ha proceduto allo svuotamento del manufatto con metodi che ne mettevano a repentaglio l'incolumità personale. L'obbligo di coordinamento, ha soggiunto la stessa corte, attiene alla normale diligenza che sempre deve sovraintendere all'esercizio di attività imprenditoriali che comunque coinvolgano imprese diverse e che impone un costante raccordo operativo, essenziale al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; ciò, ha ancora osservato il giudice del gravame, a prescindere dalla mancata redazione del documento unitario di valutazione dei rischi che, nel caso di specie, è stata dallo stesso giudice ritenuta non essenziale in considerazione del fatto che i dipendenti delle due aziende non operavano congiuntamente nel silo.
b) Nel non avere adottato, con riguardo al manufatto ove il T. svolgeva il suo intervento lavorativo, di proprietà della società amministrata dall'imputato, le misure idonee ad impedire la caduta dei lavoratori all'interno dello stesso durante le operazioni di svuotamento. In particolare, i giudici del gravame hanno rilevato che l'apertura laterale utilizzata dalla vittima per rimuovere con un attrezzo l'ammasso di segatura, era priva di parapetto e di griglie di protezione e non aveva neanche una scala d'accesso fissa che consentisse di raggiungere la scala del silo, al punto che il T. aveva raggiunto il parapetto laterale sul quale si affacciava l'apertura salendo sul cassone del proprio autocarro. Misure di sicurezza che non potevano non ritenersi necessarie, posto che la richiamata apertura, che avrebbe dovuto servire solo ad effettuare ispezioni visive del materiale, veniva in realtà abitualmente utilizzata per consentire il rapido svuotamento del manufatto. Ove anche, ha sostenuto la corte territoriale, la sostanziale riconversione dell'apertura dovesse ritenersi legittima, certamente essa avrebbe dovuto esser accompagnata dall'adozione dei necessari presidi di sicurezza per evitare la caduta dell'operatore, e cioè di parapetto, dispositivi anticaduta, nonchè dalla previsione di misure di evacuazione e di soccorso del personale impegnato nella rimozione della segatura impaccatasi all'interno del silo.
A tanto, ha soggiunto la stessa corte, avrebbe avuto l'obbligo di attendere proprio il M., in quanto responsabile dell'azienda proprietaria del manufatto, e ciò anche a prescindere dalla qualificazione del contratto intercorrente tra la "Macor" e la "La.So.Le.Est", incombendo proprio all'imputato l'obbligo di installare sul silo i presidi idonei a garantire la sicurezza, non solo dei propri dipendenti, ma anche del personale dipendente da altre imprese che si trovasse ad operare all'interno dell'azienda ed anche di persone estranee all'attività aziendale.
Quanto alla natura del rapporto esistente tra le due aziende, la corte territoriale, richiamando quanto sul punto osservato dal primo giudice, ha rilevato che esso avrebbe dovuto assimilarsi all'appalto quanto agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni. Ciò perchè il dipendente della "La.So.Le.Est" non si limitava a prelevare la segatura oggetto di contratto di fornitura, ma provvedeva alle operazioni di estrazione della stessa dal silo, in tal guisa svolgendo una prestazione lavorativa per conto e nell'interesse della "Macor". Le disposizioni relative all'appalto ed al coordinamento tra imprese dovevano ritenersi, quindi, perfettamente applicabili al caso di specie.
Di qui la conferma della sentenza impugnata.
-4- Avverso detta sentenza propongono ricorso l'imputato e le parti civili, 4-1) L'imputato deduce:
a) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla incompleta ed errata valutazione, da parte del giudice del gravame, degli elementi probatori in atti, il cui completo e corretto esame avrebbe comportato l'assoluzione dell'imputato, almeno dell'art. 530 cod. proc. pen., ex comma 2.
In particolare, sostiene il ricorrente che nessuna posizione di garanzia potrebbe rilevarsi in capo al M. nei confronti del T., viceversa riconosciuta dallo stesso giudice senza considerare, anche solo al fine della graduazione della colpa, le modalità di lavoro della vittima (che operava nella prima mattinata e da solo) e senza tener conto del rapporto contrattuale in essere tra l'azienda facente capo all'imputato e quella della quale il T. era dipendente (di fornitura, non di appalto);
b) Errata applicazione della legge, laddove il rapporto contrattuale tra le due aziende è stato ricondotto nell'ambito del contratto di appalto invece che di fornitura; errore che ha determinato l'indebita estensione all'imputato di obblighi prevenzionali viceversa riferibili al datore di lavoro della vittima.
4-2) Le parti civili deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di liquidazione delle spese del giudizio d'appello dalle stesse sostenute.
Diritto
-1- Quanto al ricorso del M., rilevato che i motivi proposti - concernenti la denuncia di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata e violazioni di legge circa la posizione di garanzia attribuita dai giudici del merito all'imputato nei confronti del lavoratore deceduto, la corretta valutazione, da parte degli stessi giudici, degli elementi probatori acquisiti e la qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra lo stesso imputato e la ditta "La.So.Le.Est."- possono essere congiuntamente esaminati, osserva la Corte che esso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, inesistenti essendo i vizi dedotti.
In realtà, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la corte territoriale ha esaminato analiticamente ogni questione sottoposta dall'imputato al suo esame con i motivi d'appello ed è pervenuta alla decisione oggi contestata, argomentando su ogni punto in termini di assoluta coerenza logica, nel rispetto della normativa di riferimento ed in piena sintonia con le acquisizioni probatorie in atti.
In particolare, il giudice del gravame ha chiaramente indicato le ragioni per le quali negli accordi in concreto intercorsi tra la falegnameria del M. e la ditta "La.So.Le.Est", della quale era dipendente il lavoratore deceduto, doveva rinvenirsi un rapporto assimilabile all'appalto quanto agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, e quindi al rispetto delle relative norme. Convinzione nascente dalla considerazione secondo cui la vittima, stante quanto pacificamente accertato, non si limitava a prelevare la segatura, oggetto del fiy contratto di fornitura, ma provvedeva anche allo svuotamento del silo; operazione che la corte territoriale, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha correttamente ritenuto di qualificare quale prestazione lavorativa svolta in favore della ditta Macor. Di fatto, quindi, secondo il coerente argomentare della corte territoriale, a margine del rapporto di fornitura, il T. concretamente svolgeva un'attività strettamente connessa con l'attività produttiva della falegnameria, poichè questa, per poter procedere, non poteva prescindere dal periodico svuotamento del silo, al quale da anni il lavoratore deceduto provvedeva ogni quindici giorni.
Di qui la posizione di garanzia, nei confronti del lavoratore, legittimamente attribuita all'imputato dai giudici del merito.
Giustamente, inoltre, gli stessi giudici hanno rilevato che, a fronte dei divergenti contenuti dei documenti di valutazione dei rischi riconducibili alla "Macor" ed alla "La.So.Le.Est" (quello di quest'ultima prevedeva che l'accesso presso i clienti per il ritiro del materiale si dovesse svolgere alla presenza del cliente o di un suo rappresentante, con il divieto di operare sugli impianti altrui;quello della "Macor" prevedeva che le operazioni di scarico della segatura fossero affidate a terzi che avrebbero dovuto adottare idonee misure di sicurezza), non poteva non ritenersi indispensabile un coordinamento tra le due ditte, idoneo a chiarire un aspetto di tanta rilevanza, ai fini della sicurezza, nello svolgimento frequente e pluridecennale delle segnalate attività. Peraltro, di tale coordinamento, giustamente ritenuto riconducibile alla normale diligenza e prudenza che sempre deve sovraintendere alle attività imprenditoriali, non poteva non farsi carico l'imputato, al quale, in ogni caso, in quanto proprietario degli impianti, spettava di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con riguardo non solo ai propri dipendenti, ma anche a chiunque, pur estraneo all'impresa, fosse chiamato a svolgere la propria opera all'interno della stessa.
Più ancora, è stato giustamente affermato che proprio all'imputato, e proprio ai fini della sicurezza del luogo di lavoro, spettava di installare idonei presidi, volti a garantire che gli interventi sul silo, di cui era proprietario, a chiunque e per qualunque motivo affidati, si svolgessero in condizioni di sicurezza.
Ed è proprio questo, in definitiva, l'argomento centrale svolto dal giudice del gravame a sostegno della decisione adottata. E cioè, che, al di là della qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le due ditte sopra indicate, ciò che comunque rileva è che le condizioni di lavoro nel silo non garantivano la sicurezza degli addetti, dipendenti o meno dell'imputato. Il principale profilo di colpa a costui attribuito, invero, è stato individuato nell'avere omesso di adottare misure idonee ad impedire la caduta all'interno del silo di persone addette allo svuotamento dello stesso, come il T., ovvero ad altre mansioni.
Il portellone laterale di cui detto manufatto era fornito, attraverso il quale il lavoratore era caduto all'interno dello stesso e che avrebbe dovuto essere utilizzato solo per effettuare ispezioni visive del materiale, non solo era stato utilizzato per finalità diverse da quelle previste, cioè per consentire il rapido svuotamento del silo, ma era anche privo di un parapetto, di griglie di protezione capaci di impedire le cadute all'interno. Ove anche, ha correttamente sostenuto il giudice del gravame, volesse ritenersi legittima la sostanziale riconversione dell'apertura, l'utilizzazione della stessa nei termini sopra indicati avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione dei richiamati presidi antinfortunistici. Invece, ha ancora osservato lo stesso giudice, era stato consentito alla vittima persino di raggiungere acrobaticamente il portellone in questione, posto che, per portarsi sul parapetto sul quale si affacciava l'apertura laterale, il T., in assenza di scale, saliva in cima al cassone rialzato del proprio autocarro.
Non ha omesso la corte territoriale di esaminare la tesi difensiva, secondo la quale l'intervento del T. veniva svolto in luogo esterno ed estraneo all'attività produttiva. In proposito, è stato dalla stessa corte condivisibilmente osservato, non solo che il luogo ove si svolgevano le operazioni di svuotamento del silo e di recupero degli scarti era di pertinenza della "Macor", ma anche che la stessa vittima, attraverso le predette operazioni, non poteva ritenersi estranea all'attività produttiva, proprio perchè periodicamente incaricato, non solo del ritiro della segatura, ma anche dello svuotamento del silo.
Giustamente, peraltro, data l'evidente irrilevanza della circostanza, è stato ignorato, ai fini della valutazione dei profili di colpa contestati all'imputato, il metodo di lavoro utilizzato dalla vittima che, a fronte dell'ingorgo del materiale all'interno del silo, altro non avrebbe potuto fare, per rimuovere il compatto ammasso di segatura, che utilizzare un forcone sporgendosi dall'apertura. Nè assume rilievo alcuno, per quanto qui interessa, l'orario (di prima mattina) in cui il T. svolgeva il compito affidatogli, posto che le operazioni in questione non potevano che svolgersi nelle ore in cui era ferma l'attività aziendale, proprio per non interferire con essa.
-2- Ugualmente infondato è il ricorso delle parti civili.
Rilevato, a tale proposito, che le P.C. ricorrenti non sostengono che vi sia stata, nella liquidazione delle spese dalle stesse sostenute nel giudizio d'appello, una violazione di voci tabellari, ma denunciano solo il vizio di motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, osserva la Corte che, sia pure in termini particolarmente sintetici, la corte territoriale ha sufficientemente giustificato gli importi delle somme separatamente e complessivamente liquidate alle parti civili.
-3- I ricorsi devono essere, dunque, rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. M.C. deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.400,00 in favore di C.N., T.F. e T.W., ed Euro 2.600,00 in favore di T. G., T.G., T.D. e T.J. oltre, per tutti, accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna M.C. alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 2.400,00 in favore di C.N., T.F. e T.W., ed Euro 2.600,00 in favore di T.G., T.G., T.D. e T. J. oltre, per tutti, accessori come per legge.