Cassazione Penale, Sez. 3, 05 marzo 2013, n. 10221 - Impresa esecutrice dei lavori e varie violazioni antinfortunistiche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: (Omissis) nato il (Omissis);
avverso la sentenza del 13.1.2009 del Tribunale di Orvieto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Pietro Gaeta, che ha chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata per prescrizione.
Fatto
1. Con sentenza del 13.1.2009 il Tribunale di Orvieto, in composizione monocratica, condannava (Omissis) alla pena di euro 500,00 di ammenda per ciascuno dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 16 e articolo 77, articolo lettera c) (capo a) e Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 20, comma 6, e articolo 77, lettera c) (capo b), e di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 36 quater, comma 3 e articolo 89, comma 2, lettera d) (capo c).
Rilevava il Tribunale che dalle risultanze processuali, ed in particolare dalle testimonianze di (Omissis) e (Omissis), ispettori del Lavoro presso la Direzione Provinciale di (Omissis), emergeva che, come accertato nel corso di un controllo presso il cantiere edile sito in (Omissis), erano state poste in essere le violazioni delle norme antinfortunistiche riportate nelle imputazioni. Tali violazioni erano poi riferibili al (Omissis), il quale, come titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, era tenuto all'osservanza delle norme antinfortunistiche. Il teste (Omissis), il quale aveva riferito dell'esistenza di un subappalto tra lui ed il (Omissis), non era invece attendibile, sia perchè legato da stretti rapporti di parentela con l'imputato, sia perchè contrastato da tutte le altre emergenze istruttorie.
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il (Omissis), a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo l'erronea interpretazione ed applicazione di legge, nonchè la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Le dichiarazioni rese dagli ispettori del lavoro erano incerte e confuse in ordine alla sussistenza delle violazioni contestate. Il teste della difesa, ing. (Omissis), aveva, invero, spiegato che i reati contestati non si erano affatto configurati, ma di tanto il Tribunale non aveva tenuto conto.
Con il secondo motivo deduceva la violazione di legge in relazione all'articolo 40 c.p.. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il (Omissis) non rivestiva la qualità di appaltatore. Il Tribunale aveva fatto riferimento solo alle emergenze del POS, senza tener conto del contratto intervenuto con l'ing. (Omissis), in forza del quale l'impresa (Omissis) era chiamata a svolgere soltanto determinati lavori sulla base di un rapporto di prestazione d'opera ex articolo 2222 c.c.. Del resto, nello stesso POS il (Omissis) era indicato come datore di lavoro ed il (Omissis) come capo cantiere.
3. Essendo la sentenza inappellabile a norma dell'articolo 593 c.p.p., comma 3, la Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 5.3.2012, qualificato ex articolo 568 c.p.p., comma 5 l'appello come ricorso, trasmetteva gli atti a questa Corte.
Diritto
1. Il ricorso è fondato nel termini di seguito indicati.
2. Va ricordato che, a norma dell'articolo 568 c.p.p., comma 5, l'impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione data ad essa, per un ovvio principio di conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente denominato. La diversa qualificazione non determina, però, una modificazione per così dire "funzionale" dell'impugnazione, altrimenti si attribuirebbe sostanzialmente alla parte la possibilità di appellare sentenze ritenute dal legislatore inappellabili. I contenuti possibili dell'impugnazione restano quindi sempre quelli del ricorso ex articolo 606 c.p.p..
Tanto premesso, con l'impugnazione, pur qualificata appello, si denunciava l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale, la illogicità e carenza della motivazione ed il travisamento della prova e quindi vizi riconducibili alla previsione di cui all'articolo 606 c.p.p..
2. In riferimento ai secondo motivo, quanto alla riferibilità delle violazioni contestate al (Omissis), la motivazione della sentenza impugnata è, per un verso, apodittica e, per altro verso, contraddittoria.
Il Tribunale ha ritenuto che la testimonianza di (Omissis) fosse inattendibile, in considerazione dei rapporti di stretta parentela e di lavoro che lo legavano all'imputato. Non ha tenuto conto, però, che il predetto (Omissis), assumendo di essere l'appaltatore delle opere, come emergeva anche dalla scrittura privata prodotta, assumeva su di sè ogni responsabilità in ordine alla violazione delle norme antinfortunistiche; al punto che la testimonianza del predetto avrebbe dovuto essere interrotta, emergendo a suo carico indizi di reità (articolo 63 c.p.p.).
Nè il Tribunale ha esaminato compiutamente il POS, risultando dallo stesso, come si evidenzia anche nell'impugnazione, che il (Omissis) veniva indicato come datore di lavoro ed il (Omissis) come capo cantiere.
Infine lo stesso Tribunale, pur ritenendo che dalle risultanze processuali emergesse la prova che l'imputato era il soggetto "incaricato dalla committenza" per l'esecuzione delle opere "almeno per parte delle stesse e cioè il rustico", non indica se, al momento del sopralluogo degli Ispettori del Lavoro e quindi dell'accertamento delle violazioni" fossero in corso proprio tali lavori.
3. La sentenza Impugnata dovrebbe allora essere annullata con rinvio per nuovo esame. Senonchè nel frattempo è maturata, in data 26.10.2011, la prescrizione, essendo stati i reati accertati il 26.10.2006.
E l'obbligo di declaratoria delle cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p., comma 1 è incompatibile con un annullamento con rinvio della sentenza Impugnata.
Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 35490 del 28.5.2009, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono, invero, rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale ed il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nel casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu' al concetto di "constatazione" ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi Incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza Impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.