Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 luglio 1959
Validità: 18.07.1959 - 17.07.1961
Parti: Associazione degli Industriali e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Trebbiatura, Cosenza

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario.
Art. 5. - Retribuzione.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e indennità di licenziamento.
Art. 7. - Preavviso di licenziamento.
Art. 8. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 9. - Reclami e controversie.
Art. 10. - Validità e durata.

Contratto collettivo per i lavoratori addetti all’industria della trebbiatura della provincia di Cosenza, 18 luglio 1959

In Cosenza, addì 18 luglio 1959, tra l’Associazione degli Industriali della provincia di Cosenza [...] e l’Unione Sindacale Provinciale di Cosenza (Cisl) [...], la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) [...], la Camera Sindacale Provinciale (Uil) [...], viene stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere nella provincia di Cosenza per gli operai addetti all’industria della trebbiatura.

Art. 3. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario di lavoro normale è fissata in 10 ore giornaliere e 60 settimanali, secondo le norme di cui all’art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e regio decreto 10 settembre 1923. n. 1957.

Art. 8. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) multa fino all'importo di tre ore lavorative;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]
a-b) Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
4) introduzione di bevande alcoliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
6) offese ai compagni di lavoro;
7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazione che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza della lavorazione;
8) inosservanza norme antinfortunistiche - divieto di fumare.
In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva l’azienda potrà infliggere la sospensione.
c) Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso né indennità di licenziamento nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro per tre giorni consecutivi;
b) insubordinazione verso i superiori;
c) rissa sul luogo di lavoro, furti, frodi e danneggiamento volontario;
d) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a sospensione;
e) fatti colposi che possono compromettere la stabilità e la sicurezza dell’attrezzatura e la incolumità del personale;
[...]

Art. 9. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni Sindacali degli Industriali e dei lavoratori, dopo di che resta salva la libertà sindacale che ciascuno riterrà opportuno.