Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sezione Costruttori Edili dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Viterbo e Filca-Cisl, Fillea-Camera Confederale del Lavoro, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Viterbo

Sommario:

Art. 1. - Categorie e qualifiche.
Art. 2. - Minimi di paga base oraria.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e modalità di attuazione.
Art. 9. - Scuole.
Art. 10. - Conservazione utensili.
Art. 11. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di maggior favore.
Art. 12. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Viterbo, 30 settembre 1959

In Viterbo, addì 30 settembre 1959, tra la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Viterbo [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], assistito da [...] Unione Sindacale Provinciale di Viterbo della Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell’Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], assistito da [...] Camera Confederale del Lavoro di Viterbo [...], la Federazione Nazionale Edili ed Affini - Feneal (Uil) - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 che entrerà; in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia: fino al 31 dicembre 1901, da valere per tutto il territorio della provincia di Viterbo per le Imprese dell’industria delle Costruzioni Edili, Stradali, Ferroviarie, Idrauliche (bonifiche elettriche, ecc.), Fluviali ed Industrie Affini, Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai dipendenti.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le disposizioni di legge con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario è fissato in 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodì con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze dello stesso per i quali vale la norma di cui all’art. 8 del CCN di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale), indicata a fianco di ciascuno di essi e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale dì cottimo.
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 %
2) lavori su scale aeree di tipo Porta 12 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 48 %
4) lavori di fognatura in galleria e lavori di riparazione
e spurgo di fognature preesistenti 19 %
5) costruzioni di pozzi a profondità superiore a 5 metri e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore
a 3 metri 28 %
6) lavori in galleria:
a) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio; anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d’acqua sul piano di lavoro, fino a 15 cm 17 %
a-1) al personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, a lavorazione di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d’acqua sul piano di lavoro oltre i 15 cm 24 %
a-2) per il personale addetto:
- al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nel comma precedente 36 %
b) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura (li opere murarie, a lavori di opere sussidiarie, ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione, nuche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d’acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. 12 %
b-1) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori di opere sussidiarie, ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm 20 %
b-2) per il personale addetto:
- a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori di opere sussidiarie, ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, quando i lavori si svolgono in presenza di getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 32 %
c) per il personale addetto:
- alla riparazione o manutenzione ordinaria di gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell’armamento delle linee ferroviarie 6 %
d) per il personale addetto:
- alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso 30 %
- lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
- lavori in acqua 12 %
- lavori m cassoni ad aria compressa:
da 0 a 10 metri 30 %
da oltre 10 metri a 16 metri 36 %
da oltre 16 metri a 22 metri 42 %
oltre i 22 metri 48 %
- Costruzione di camini in muratura senza l’impiego ili ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso 10 %
- costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 10 %
- per lavori di demolizione da eseguirsi in immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolari reali difficoltà 12 %
- sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 7 %
Per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ed all’art. 68 - I e III comma del Contratto medesimo - per i lavori in zone malariche, si stabilisce una indennità di lire 2 (due) l’ora.
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità a norma delle disposizioni di legge.
La indennità per le suddette zone spetta soltanto per i periodi endemici predeterminati dal Medico Provinciale.

Art. 10. - Conservazione utensili.
Con riferimento all’art. 45 del CCNL 24 luglio 1959 si precisa che ogni Impresa è tenuta a fornire agli operai tutti gli utensili ed il materiale occorrente in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Art. 12. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Viterbo a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Edili 24 luglio 1959.