Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Provinciale dei Costruttori di Salerno e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Salerno

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Art. 5. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 6. - Cassa edile.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Scuole.
Art. 9. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Salerno, 30 settembre 1959

In Salerno, il 30 settembre 1959, tra l’Associazione Provinciale dei Costruttori di Salerno [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell’Edilizia ed Industrie Affini (Fillea) [...], assistiti da [...] Camera del Lavoro di Salerno, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], assistiti da [...] Cisl Provinciale, la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Feneal) [...], assistito da [...] Uil, viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960, da valere per tutto il territorio della Provincia di Salerno per le imprese dell’industria delle costruzioni edili ed affini e gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento al 2° comma dell’art. 7 del contratto nazionale, si conviene che la durata massima normale della giornata di lavoro degli operai di cui trattasi non potrà eccedere le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali effettive.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, i seguenti lavori sono considerati lavori speciali disagiati e gli operai che li compiono saranno retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 18 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 26 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 17 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai cm. 12) 8 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai metri tre 23 %
7) costruzione di pozzi a profondità :
a) da m. 3,50 a m. 10 15 %
b) oltre i m. 10 25 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 12 %
11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5%
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 5 %
13) lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 5 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
fino a m. 10 36 %
da m. 10 a m. 16 66 %
da m. 16 a m. 22 96 %
oltre m. 22 132 %
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 11 %
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento 10 %
17) lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte perforazione di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 36 %
b) ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni
di difficoltà e di disagio 36 %
c) ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie 30 %
d) ai lavori per opere sussidiarie 30 %
e) al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 30 %
f) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %
Quando durante i lavori in galleria si riscontra presenza di gas i lavoratori che esplicano la loro attività nella zona, oltre alle percentuali sopra indicate, godranno di un’ulteriore maggiorazione pari al 20 % della paga globale.
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17) una ulteriore indennità dell’11 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra di martelli) 50%
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica.
Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale, la indennità per lavori in alta montagna, fermo restando quanto disposto dall’art. 26 del contratto stesso, è stabilita, per i lavori che si eseguono oltre i m. 1.000 s.l.m., nella misura del 5% della paga conglobata.
Per i lavori eseguiti in zone malariche od infettive, determinate dalle competenti autorità sanitarie e per il periodo annuale dal 1° maggio al 31 ottobre verrà corrisposta una indennità pari alla maggiorazione del 5 % della paga globale.

Art. 6. - Cassa edile.
Con riferimento all’art. 62 del contratto collettivo nazionale, viene costituita la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Salerno e Provincia.
La Cassa inizierà la sua attività nel termine di un mese dalla data in cui verrà riconosciuta efficacia giuridica «erga omnes» ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1959, n. 741, (con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) al contratto collettivo nazionale per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini stipulato in data 24 luglio 1959.
[...]

Art. 8. - Scuole.
Le parti convengono di incontrarsi per l’esame e la pratica attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 61 del contratto nazionale.