Tipologia: Accordo collettivo di lavoro
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.04.1960 - 31.12.1961
Parti: Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali della provincia di Benevento e Sindacato Provinciale Lavoratori edili ed Affini della provincia di Benevento-Camera Confederale del Lavoro, Filca Provinciale di Benevento-Cisl, Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Benevento

Sommario:

Art. 1. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 7. - Scuole - Cassa edile.
Art. 8. - Validità e durata.

Accordo collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Benevento, 2 ottobre 1959

In Benevento, addì 2 ottobre 1959, tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali della provincia di Benevento [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori edili ed Affini della provincia di Benevento, rappresentato da [...] Camera Confederale del Lavoro, la Filca Provinciale di Benevento, rappresentata dal [...] Segretario provinciale della Cisl, la Uil [...], viene redatto il presente verbale di accordo integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Benevento per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche, etc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere di acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Con riferimento ed in deroga all’art. 3 del contratto nazionale di lavoro, tenuto conto di riconosciute ed inderogabili necessità locali, l’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne sono consentiti unicamente per i servizi di trasporto materiali.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro di cui all’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro è di 8 ore giornaliere (48 settimanali) per tutti i mesi dell’anno ad eccezione dei mesi:
а) giugno, luglio, agosto, settembre per i comuni della provincia dichiarati montani da disposizioni legislative;
b) maggio, giugno, settembre, ottobre per tutti gli altri comuni della Provincia: per i quali l’orario normale non può superare le 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali, in conformità delle disposizioni di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 e annessa tabella.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia. paga base di fatto, contingenza, e terzo elemento ove esista; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 12 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 18 %
4) lavori per fognature nuove in galleria o lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 11 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore ai 12 cm.) 11 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 10 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da metri 3 a metri 10 10 %
b) oltre 10 metri 15 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2%
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %
10) costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 10 %
11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 20 %
12) lavori di scavo a sezione obbligatoria e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 8 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 5 %
14) lavori di demolizione di strutture pericolanti 13 %
15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 15 %
16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) lavori in cassoni d’aria compressa:
а) da 0 a 10 metri 36 %
b) da oltre 10 a 16 metri 50 %
c) da oltre 16 a 22 metri 75 %
d) oltre 22 metri 110 %
18) lavori in galleria per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico di materiali, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio 26 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 15 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 17 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità dell’8 %.

Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene quanto segue:
a) Indennità alta montagna: per lavori eseguiti in luoghi superiori a 1200 metri viene corrisposta una indennità del 10 % sulla paga globale;
b) Indennità malarica: nelle zone riconosciute tali dalle competenti autorità sanitarie viene corrisposta una indennità di L. 20 (venti) per ogni giornata di lavoro.

Art. 7. - Scuole - Cassa edile.
Le parti, pur accettando il principio, si riservano di riprendere in esame gli artt. 61 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro entro un anno dalla stipula del presente accordo integrativo.

Art. 8. - Validità e durata.
Il presente accordo integrativo è valido in tutto il territorio della provincia di Benevento a decorrere dal 1° aprile 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.