Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Roma

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Lavori discontinui.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità zone malariche.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Indennità speciale.
Art. 7. - Indennità ferie, festività e gratifica natalizia.
Art. 8. - Trasferta camionisti e compressoristi.
Art. 9. - Indennità autotrenisti e compressoristi.
Art. 10. - Indennità per lavori marittimi.
Art. 11. - Cassa edile.
Art. 12. - Addestramento professionale.

Art. 13. - Suddivisione in zone.
Art. 14. - Applicazione.
Tabella dei minimi di paga base oraria in vigore nella provincia di Roma dal 1° gennaio 1960
Allegati
Allegato A Statuto della cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia, 30 settembre 1959
Allegato B Accordo 23 novembre 1953 aggiuntivo al contratto integrativo provinciale 30 settembre 1953
Delimitazione della 1ª zona salariale nel comune di Roma

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Roma, 30 settembre 1959

L’anno 1959 il giorno 30 settembre in Roma, tra l’Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia [...] e il Sindacato Provinciale Edili - Fillea - (Cgil) [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - Filca - (Cisl) [...], il Sindacato Provinciale Edili e Affini - Feneal - (Uil) [...], premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, che avrà vigore dal 1° gennaio 1960 con efficacia lino al 31 dicembre 1961, è stato sottoscritto il presente Contratto di Lavoro da valere nella Provincia di Roma per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini ad integrazione del CCN stipulato il 24 luglio 1959.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto collettivo nazionale per i lavori speciali e disagiati vengono stabilite le seguenti maggiorazioni:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 20 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 20 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 32 %
4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a cm. 12) 21 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 20 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3 ½ a 10 12 %
b) oltre i m. 10 20 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora 2 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di ni. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 22 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 22 %
11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 6 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %
idem, oltre i m. 10 18 %
13) Lavori in scavo in cimiteri in contatto di tombe 6 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m 42 %
b) da oltre 10 a 16 m 54 %
c) da oltre 16 a 22 m 72 %
d) oltre 22 m 108 %
15) Lavori di demolizione dj strutture pericolanti 14 %
16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8 %
17) Lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio 27 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; al carico e ai trasporti nell’interno della galleria anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 16 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 11 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del 10 %
Quando l’acqua nei lavori in galleria previsti ai punti a) e b) raggiunga per getti o stillicidi una altezza superiore ai 12 cm. sul piano di lavoro, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali già previste una indennità ulteriore del 5 %
Se i lavori stessi si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai aumentando il loro disagio rispetto al caso precedente, l’indennità sarà del 10 %

Art. 4. - Indennità zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto Nazionale l’indennità malarica è fissata nella misura di L. 65 giornaliere.

Art. 9. - Indennità autotrenisti e compressoristi.
Agli autisti comandati a condurre autotreni con rimorchio verrà corrisposto un compenso di L. 80 giornaliere.
Ai compressoristi stradali spetta un compenso di L. 80 giornaliere quando il compressore è in funzione.

Art. 10. - Indennità per lavori marittimi.
A) Indennità al personale imbarcato su natanti per lavori fuori porto eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro 10 %
B) Rischio mine per i lavori fuori del porto alla distanza dalla bocca del porto di % miglio marino per le ore di effettivo lavoro 5 %
C) Indennità di trasferimento al personale imbarcato su natanti da un porto all’altro e che non sia, per disposizione del Codice Marittimo, posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento e la maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l’uscita da un porto e l’entrata in un altro.
Le indennità di cui alle lettere A) e B) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.
Le indennità di cui ai punti B) e C) sono cumulabili in caso dì trasferimento.
Agli operai che sì trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l’eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di servizio.

Art. 11. - Cassa edile.
Con riferimento all’art. 62 CCN viene costituita la Cassa Edile di Mutualità ed assistenza di Roma e Provincia.
La Cassa inizierà la sua attività nel termine di un mese dalla data in cui verrà riconosciuta efficacia giuridica «erga omnes», ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1959, n. 741, all’obbligo di versare alla Cassa stessa le percentuali per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, nonché il contributo paritetico che le parti, ora per allora, convengono resti fissato nella misura dello 0,20 % della retribuzione che viene presa a base per il computo delle percentuali per ferie, festività e gratifica.

Allegato B Accordo 23 novembre 1953 aggiuntivo al contratto integrativo provinciale 30 settembre 1953 (richiamato all’art. 12 del Contratto prov.le 30-9-1959)
Con riferimento all’art. 11 del Contratto Prov. degli operai edili 30 settembre 1953 integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 5 dicembre 1952, stante l’avvenuta costituzione del «Centro per la Formazione delle Maestranze Edili» tra le stesse parti contraenti si conviene di ritenere inoperante la Commissione di studio prevista nel succitato articolo per quanto si riferisce alla istituzione delle Scuole Professionali.
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