Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sezione Provinciale Costruttori Edili-Unione degli Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Caserta

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Ammissione al lavoro delle donne.
Art. 2. - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica.
Art. 3. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 4. - Multe e trattenute.
Art. 5. - Addestramento professionale.
Art. 6. - Cassa edile.
Art. 7. - Tentativo di conciliazione.
Art. 8. - Regolamentazione.
Art. 9. - Validità e durata.
Allegati
Allegato 1 Atto costitutivo del «Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini della Provincia di Caserta», 26 maggio 1953)
Allegato 2 Accordo 2 ottobre 1959 per la costituzione e il funzionamento della commissione paritetica di conciliazione di Caserta

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Caserta, 2 ottobre 1959

In Caserta, presso la sede dell’Unione degli industriali della provincia di Caserta, sita al Corso Trieste 86, addì 2 ottobre 1959, tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili di Caserta [...], con l’assistenza dell’Unione degli Industriali della Provincia di Caserta [...] e il Sindacato Provinciale di Caserta della Federazione Ragionale Edili, Affini e del Legno (Feneal) aderente all’Uil [...], il Sindacato Provinciale di Caserta della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], con l’assistenza della Unione Sindacale Provinciale di Caserta, aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale di Caserta della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini (Fillea) aderente alla Cgil [...]

Premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato a Roma tra l’Ance e le Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori interessate il Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria edilizia ed affini, il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960, con efficacia sino al 31 dicembre 1961;
Visto l’art. 68 del predetto CCNL, relativo agli accordi locali;
Viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Caserta per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali e industrie affini; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature; per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Ammissione al lavoro delle donne.
(Art. 3 CCNL)
Nella provincia di Caserta, in considerazione delle particolarità ambientali della stessa e tenuto conto di inderogabili necessità locali, e consentito l’impiego della mano d’opera femminile nei lavori di costruzione, qualora manchi sul posto mano d’opera maschile. L’assunzione è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2. - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica.
(Artt. 26 e 68, 2° comma, lett. a) del CCNL)
Con riferimento all’art. 26 del CCNL 24 luglio 1959 ai lavoratori che prestano la loro opera in lavori eseguiti in zona la cui altitudine supera i mille metri sul livello del mare è dovuta un’indennità giornaliera di L. 25, frazionabile ad ora.
Inoltre l’indennità per zona malarica, spettante nei casi e nelle condizioni previste dallo stesso art. 26 del CCNL, è fissata in L. 25 giornaliere, frazionabile ad ora.

Art. 6. - Cassa edile.
(Art. 62 CCNL)
È costituita la «Cassa Edile della Provincia di Caserta», e ciò in relazione allo spirito ed al contenuto dell’art. 62 del CCNL del 24 luglio 1959.
Le norme statutarie ed il relativo regolamento di attuazione saranno concordati dalle Organizzazioni interessate entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.
[...]
Nota a verbale di contenuto contrattuale.
Per assicurare le rendite necessarie alla funzionalità della Cassa, il funzionamento di essa avrà inizio quando ed in quanto avranno vigore le norme di legge che rendono efficaci nei confronti di tutta la categoria le clausole contenute nell'articolo di cui sopra.

Art. 7. - Tentativo di conciliazione.
(Art. 55 CCNL)
Il tentativo di conciliazione di cui all’art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, va effettuato dinanzi alla Commissione Paritetica e di Conciliazione istituita con l’accordo stipulato in data odierna, che si allega al presente contratto di cui forma parte integrante (allegato 2).

Art. 8. - Regolamentazione.
Per quanto non previsto e contemplato nel presente contratto collettivo di lavoro integrativo, le parti si riportano a quanto prescritto nel contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le Organizzazioni Nazionali interessate il 24 luglio 1959 a Roma.

Art. 9. - Validità e durata.
Il presente contratto è valido per tutto il territorio della Provincia di Caserta ed entra in vigore - salvo le debite eccezioni di cui alle «note a verbale di contenuto contrattuale» - a decorrere dal 1° gennaio 1960.
Esso avrà la stessa durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24 luglio 1959.
[...]

Allegati
Allegato 2 Accordo 2 ottobre 1959 per la costituzione e il funzionamento della commissione paritetica di conciliazione di Caserta

(Omissis).
Visti l’art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959; l’art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati addetti all’industria edilizia stipulato in Roma il 1° agosto 1959; l’art. 7 del Contratto Collettivo integrativo dell’industria edilizia per la Provincia di Caserta, stipulato in Caserta in data odierna; si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.
La domanda giudiziale relativa a controversie di lavoro nel settore edile non può essere proposta se non sia stato precedentemente esperito il tentativo di conciliazione sindacale di cui agli articoli che seguono.
L’obbligo di cui sopra si considera assolto anche quando, essendosi il prestatore di lavoro presentato dinanzi alla Commissione il giorno per il quale le parti sono state convocate, l’imprenditore sia rimasto assente, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 6.

Art. 2.
Il prestatore di lavoro che intenda promuovere la controversia deve fame denuncia al Sindacato al quale aderisce, il quale previo accordo con la Sezione Provinciale Costruttori Edili, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ugni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno della denuncia.
La denuncia, deve essere sottoscritta dal lavoratore o, se costui sia analfabeta, da lui crocesegnata in presenza del rappresentante sindacale.

Art. 3.
La Sezione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei Lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l’imprenditore per il giorno stabilito per l’esame della controversia.

Art. 4.
Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dalla Unione degli Industriali della Provincia di Caserta (Sezione Provinciale Costruttori Edili).

Art. 5.
Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.
Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.

Art. 6.
Di ogni controversia, qualunque ne sia l’esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale nel quale si indicheranno oltre i nomi e le generalità delle parti, gli estremi della denuncia, la durata del rapporto di lavoro, le mansioni esercitate dai prestatori di lavoro, e, dettagliatamente, le pretese che formano oggetto della richiesta.
In caso di assenza di alcuna delle parti, o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità, uno o al massimo due differimenti.

Art. 7.
Il verbale di avvenuta conciliazione ha l’efficacia di cui all’ultimo comma dell’art. 431 del Codice civile e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili ai sensi dell’ultimo capoverso dell’articolo 2113 del Codice civile.

Art. 8.
L’Archivio dell’ufficio di Conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.

Art. 9.
Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1960 ed ha la durata del Contratto Integrativo della Provincia di Caserta, di cui forma parte integrante a tutti gli effetti, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.