Tipologia: Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro
Data firma: 26 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Gruppo Provinciale Costruttori Edili-Associazione Provinciale Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Catanzaro

Sommario:

Art. 1. - Incasellamento categorie.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga base.
Art. 4. - Indennità speciale.
Art. 5. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica.
Art. 7. - Alloggiamenti e cucine - Cantieri disagiati.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 9. - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli locali per gli operai.
Art. 10. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 11. - Addestramento professionale.
Art. 12. - Cassa edile.
Art. 13. - Attrezzi di lavoro.
Art. 14. - Validità, decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Catanzaro, 26 settembre 1959

In Catanzaro, addì 26 settembre 1959, premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; visti gli articoli 5, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 34, 46, 60, 61, 62, 68, 69, dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, tra il Gruppo Provinciale Costruttori Edili di Catanzaro [...], con l’assistenza dell'Associazione Provinciale Industriali di Catanzaro [...] e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Feneal - sindacato Provinciale di Catanzaro [...], con l’assistenza della Camera Sindacale Provinciale di Catanzaro, aderente all’Uil [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale di Catanzaro [...], con l’assistenza della Unione Sindacale Provinciale di Catanzaro, aderente alla Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Sindacato Provinciale di Catanzaro [...], con l’assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro di Catanzaro, aderente alla Cgil [...], si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si stipula il presente Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Catanzaro, per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all’edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonché di opere per acquedotti, gas e fognature; e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
(Artt. 7 e 68 del CN)
L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali per tutti i mesi dell’anno, senza alcuna eccezione e deroga.

Art. 5. - Indennità per lavori speciali disagiati.
(Artt. 23, 68 ed alleg. DI, D2, D3 del CN 24 luglio 1959)
Le percentuali di maggiorazione da computare sulla paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità speciale e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, restano così fissate per la provincia di Catanzaro:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 13 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 13 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 25 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 20%
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 22%
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 15 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3 ½ a 10 15 %
b) oltre i m. 10 16 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 10 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 25 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 28 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 10 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a 3 profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contato di tombe 25 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 22 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 12 %
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a 10 34 %
b) da oltre m. 10 a 16 46 %
c) da oltre m. 16 a 22 60 %
d) da oltre m. 22 84 %
Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, ili più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale 24 %
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 24 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie 20 %
- ai lavori per opere sussidiarie 20 %
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 20 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18 la ulteriore indennità del 8 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Addetti ai lavori marittimi.
A conferma della dichiarazione inserita in premessa al Contratto Nazionale 24 luglio 1959:
I Sindacati Provinciali dei Lavoratori edili ed Affini stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da essi rappresentato.
Il Gruppo Provinciale dei Costruttori Edili dichiara che le Imprese Edili che eseguono opere marittime restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche al personale marittimo.
Personale imbarcato su natanti.
Al personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto, limitatamente alle ore nelle quali il natante si trova fuori del porto, vengono riconosciute le seguenti indennità in percentuale sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità speciale):
a) indennità per rischio mine, quando il natante si trova in zone ove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza dì mine e limitatamente alle ore in cui il natante si trova in dette zone 6 %
b) indennità per lavori fuori porto 10 %
c) indennità per trasferimento di natanti 15 %
Lavori sotto acqua: palombari.
Indennità del 100 %
da calcolarsi sulla retribuzione globale come sopra e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica.
(Artt. 26 e 68 2° comma, lett. a del CN)
Con riferimento all’art. 26 del CN 24 luglio 1959 ai lavoratori che prestano la loro opera in lavori eseguiti in zona la cui altitudine, supera i mille metri sul livello del mare, è dovuta una indennità di lire sei per ogni ora di lavoro.
La suddetta indennità non si corrisponde agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che; essi non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Parimenti, l’indennità per i lavori eseguiti in zone malariche,
Quando sia dovuta a termine del richiamato contratto nazionale, è fissata nella misura di lire sei per ogni ora di lavoro effettuata.
Detta indennità è dovuta per il periodo che va dal 15 aprile al 31 ottobre.

Art. 7. - Alloggiamenti e cucine - Cantieri disagiati.
(Art. 27 CN)
Con riferimento all’art. 27 del CN 24 luglio 1959 ed in considerazione della eccezionale estensione del territorio di alcuni comuni della provincia, nei casi di cantieri situati in località lontane oltre 8 chilometri dai centri abitati, intendendosi per tali anche le frazioni dei comuni medesimi, e di accesso particolarmente disagiato in quanto non serviti da linee ferroviarie o automobilistiche o da nitri mezzi pubblici di trasporto, l’impresa, ove non provveda all’alloggiamento secondo il disposto del predetto articolo 27 e non fornisca a sue spese il mezzo di trasporto, corrisponderà ai lavoratori occupati nel cantiere, un rimborso spese di lire settanta giornaliere.
Lo stesso rimborso spese è dovuto ai lavoratori occupati in cantieri distanti oltre quindici chilometri dai suddetti centri abitati ma serviti da mezzi pubblici di trasporto.

Art. 9. - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli locali per gli operai.
(Art. 46 CN)
Per l’esatta applicazione delle norme contenute nell’art. 46 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959 le Aziende prenderanno contatto con le Commissioni Interne secondo quanto previsto dall’art. 2, n. 1 dell’Accordo Interconfederale 8 maggio 1953.
Le imprese provvederanno i cantieri di un locale, di un tavolo ed un adeguato numero di panche per consentire ai lavoratori di consumare i pasti in luogo idoneo e con maggiore comodità.
Le Aziende sono tenute altresì alla istituzione nei cantieri chiusi di uno o più gabinetti di decenza adeguatamente alle esigenze corrispondenti al numero dei lavoratori occupati.

Art. 10. - Disciplina dell’apprendistato.
(Art. 60 CN)
In attesa della regolamentazione dell’apprendistato in sede nazionale, si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 ed al relativo regolamento.
Per quanto concerne la durata dell’apprendistato ed i criteri per la determinazione del minimi di paga base oraria da corrisponderei agli apprendisti, si fa riferimento alle norme dell’art. 53 del CCNL 18 dicembre 1954, richiamato espressamente dal citato art. 60 del CCNL 24 luglio 1959; norme che vengono qui di seguito riportate ed aggiornate:
a) Definizione dell’apprendista.
Agli effetti del presente contratto, è apprendista colui che è occupato presso una delle Imprese edili ed affini allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato (muratore, carpentiere, terraiuolo, minatore di galleria, armatore di galleria, pittore, decoratore, ecc.).
b) Età di assunzione.
Può essere assunto come apprendista - con comunicazione scritta che precisi che l’assunzione è stata effettuata nella qualità di apprendista - chi abbia compiuto 14 anni, ma non oltrepassato i 18 anni di età.
c) Durata del tirocinio.
La durata del periodo del tirocinio è stabilita in tre anni ad esclusione degli addetti ai lavori di decorazione in pittura, a vernice, in rilievo (stucchi) od a mosaico, per i quali viene stabilito in quattro anni se il tirocinio s’inizia prima del 16° anno di età.
Per coloro che siano in possesso di licenza di Scuole Edili di qualificazione istituite dalla categoria o da altri riconosciute equipollenti dalle Associazioni Sindacali di Categoria, si conviene di stabilire il periodo di apprendistato con accordo provinciale da stipulare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
[...]
d) Documentazione dei titoli.
Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di cui al precedente comma, l'apprendista dovrà presentare, all’atto dell’assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente,
e) Interruzione del tirocinio.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a sei mesi consecutivi presso la stessa impresa o altre imprese del ramo, esplicando mansioni nella categoria alla quale devono essere adibiti nella stessa e nella nuova Impresa, il periodo dell’apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della; durata dell’apprendistato, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
f) Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo: di curare o di far curare dai suoi dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista; di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto del tirocinio; di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi diurni eventualmente istituiti od approvati dalle Associazioni Sindacali di categoria.
c) Trattamento economico.
[...]

Art. 11. - Addestramento professionale.
(Art. 61 CN)
Con riferimento all’art. 61 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, le parti convengono di incontrarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo al fine di procedere alla istituzione di scuole professionali per la formazione di maestranza edile.

Art. 12. - Cassa edile.
(Art. 62 CN 24 luglio 1959)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previsto dall’art. 6 della legge 34 luglio 1959, n. 741, ed a seguito della pubblicazione del presente accordo nell’apposito bollettino di cui all’art. 3 della stessa legge, è istituita la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Catanzaro.
Le norme statutario ed il relativo regolamento di attuazione saranno concordati dalle Organizzazioni interessate entro e non oltre tre mesi dalla data sopra indicata.
[...]

Art. 13. - Attrezzi di lavoro.
(Art. 68 – 1° comma lett. 6) CN)
Resta convenuto che le Imprese provvederanno agli attrezzi di lavoro occorrenti alle maestranze per l’esercizio dell’attività lavorativa.
A tenore dell’art. 68, 1° comma lett. 6) del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, agli operai cui è richiesto dall’impresa l’apporto di attrezzi di lavoro è dovuto un particolare compenso nella misura di lire 15 (quindici) giornaliere a titolo di rimborso spesa e logorio attrezzi.
La manutenzione di detti attrezzi è posta a carico dell’impresa.

Art. 14. - Validità, decorrenza e durata.
(Art. 69 CN 24 luglio 1959)
Salvo quanto diversamente previsto, per la decorrenza, dall’articolo 12 relativo alla Cassa Edile, le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Catanzaro a partire dal 1° gennaio 1960.
Esse avranno la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Edili ed Affini del 24 luglio 1959.
[...]