Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Industriale della Provincia di Frosinone - Sezione Costruttori Edili e Unione Sindacale-Filca-Cisl, Camera Confederale del Lavoro-Fillea-Cgil, Unione Provinciale del Lavoro-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Frosinone
Sommario:
Art. 1. - Minimi di paga base. Art. 2. - Categorie e qualifiche. Art. 3. - Orario di lavoro. Art. 4. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. Art. 5. - Lavori speciali disagiati. Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zona malarica. Art. 7. - Lavori fuori zona. |
Art. 8. - Trattamento per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali. Art. 9. - Indennità speciale. Art. 10. - Indennità per logorio indumenti e di mezzi personali di trasporto. Art. 11. - Cassa edili. Art. 12. - Apporto attrezzi di lavoro. Art. 13. - Validità e durata. |
Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese edili della provincia di Frosinone, 1° ottobre 1959
Addì 1° ottobre millenovecentocinquantanove, nella Sede dell’Unione Industriale della Provincia di Frosinone, tra l’Unione Industriale della Provincia di Frosinone - Sezione Costruttori Edili [...] e l’Unione Sindacale di Frosinone della Confederazione Italiana dei Sindacati Lavoratori [...], della Filca, la Camera Confederale del Lavoro di Frosinone e Provincia della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Fillea [...], l’Unione Provinciale del Lavoro di Frosinone della Uil [...], è stato stipulato il presente contratto ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per le imprese edili della Provincia di Frosinone e gli operai da queste dipendenti.
Art. 3. - Orario di lavoro.
In riferimento all’art. 7 del contratto nazionale l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali per tutti i mesi dell’anno.
Art. 4. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Per l’orario di lavoro e relativo trattamento degli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia valgono le norme di cui all’art. 8 del contratto nazionale.
Art. 5. - Lavori speciali disagiati.
In riferimento all’art. 23 del contratto nazionale, sono considerati lavori speciali disagiati quelli appresso elencati e saranno retribuiti con le maggiorazioni pure appresso indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell’art. 21 del contratto nazionale:
1) Lavori su ponti mobili o sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 12 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 20 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 14 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con j piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 18 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri tre 10 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3 % a 10 10 %
b) oltre i m. 10 15 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 4 %
9) Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 18 %
11) Sgombero di neve o ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 8 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 10 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 8 %
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a m. 10 24 %
b) da oltre m. 10 a m. 16 30 %
c) da oltre m. 16 a m. 22 36 %
d) oltre m. 22 42 %
Agli effetti della indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 22 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed al trasporto nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 15 %
c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 8 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 7 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso medesimo.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia e neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zona malarica.
In riferimento all’art. 26 del contratto nazionale, ai lavoratori impiegati in zone di alta montagna sarà corrisposta per ogni ora di effettivo lavoro una percentuale del 7 % sulla paga globale (paga base e contingenza). Tale maggiorazione sarà corrisposta per i lavori eseguiti oltre i mille metri di altezza sul livello del mare e non spetterà agli operai che lavorano nella località di loro abituale dimora, allorquando questa sia situata ad una altezza superiore a quella sopra indicata.
Agli operai che vengono destinati o trasferiti da località non malariche in zona riconosciuta malarica dalle disposizioni di legge, sarà corrisposta una indennità di lire otto per ogni ora di effettivo lavoro prestato. La indennità suddetta spetta soltanto per i periodi di infezione malarica tra il mese di maggio ed il mese di settembre incluso.
Art. 11. - Cassa edili.
In riferimento all’art. 62 del contratto nazionale le parti convengono di demandare ad una commissione paritetica di sei rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori, il compito di attuare la realizzazione delle norme di cui al citato articolo. La Commissione sarà costituita entro un mese dalla stipulazione del presente contratto.
Art. 12. - Apporto attrezzi di lavoro.
È fatto obbligo ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti tutti gli attrezzi di lavoro. Se per causa di forza maggiore il lavoratore fosse costretto a lavorare con i propri attrezzi, i datori di lavoro sono tenuti, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a rimborsare l’equivalente del consumo subito dagli attrezzi medesimi. [...]