Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Provinciale dei Costruttori Edili ed Affini-Associazione degli Industriali e Filca-Cisl, Fillea-Camera Confederale del Lavoro, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Cosenza
Sommario:
Premessa Art. 1. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli. Art. 2. - Qualifiche e minimi di paga. Art. 3. - Orario di lavoro. Art. 4. - Lavori speciali disagiati. Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche. Art. 6. - Multe e trattenute. |
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione. Art. 8. - Indennità speciale. Art. 9. - Scuole. Art. 10. - Cassa edile. Art. 11. - Attrezzi di lavoro. Art. 12. - Validità e durata. Accordo collettivo provinciale costitutivo della cassa edile cosentina, 1° ottobre 1959. |
Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Cosenza, 1° ottobre 1959
In Cosenza, addì 1° ottobre 1959, tra il Sindacato Provinciale dei Costruttori Edili ed Affini [...], assistiti da [...] Associazione degli Industriali [...] e la Filca Provinciale di Cosenza, aderente alla Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini [...], assistito dal [...] Segretario della Unione Sindacale Provinciale Cisl, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Legno ed Affini della Provincia di Cosenza, aderente alla Fillea [...], assistito da [...] Camera Confederale del Lavoro [...], il Sindacato Provinciale Edili ed Affini della Provincia di Cosenza, aderente alla Fenea [...], rappresentato dal [...] Segretario della Uil di Cosenza;
Tenute presenti le norme del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 luglio 1955 per gli operai addetti all’industria edilizia della Provincia di Cosenza, integrativo del CCNL 18 dicembre 1954, prorogato per effetto dell’art. 68 del CCNL 13 settembre 1957 e con le modifiche previste dal Contratto stesso;
Effettuata la ricognizione delle modifiche al sopracitato Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro contenute nel nuovo CCNL 24 luglio 1959;
Viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro, integrativo del CCNL 24 luglio 1959 per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, da valere in tutto il territorio della provincia di Cosenza per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), industrie affini all’edilizia, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.
Art. 1. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Con riferimento ed in deroga all’art. 3 del CCNL, tenuto conto di riconosciute ed inderogabili necessità locali, l’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne sono consentiti unicamente per i servizi di trasporto materiali dove non è possibile effettuare tali servizi a mezzo ruota, sempre che non vi sia disponibile in loco mano d’opera maschile che si adatti alla esecuzione dei servizi stessi.
Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro di cui al secondo comma dell’art. 7 del CCNL è di 48 ore settimanali, 8 ore giornaliere per tutti i mesi dell’anno ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto per i quali l’orario normale non può superare le 60 ore settimanali, 10 ore al giorno, in conformità alle disposizioni di cui al regio decreto10 settembre 1923, n. 1957, e annessa tabella.
L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui all’art. 8 del CCNL.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) i seguenti:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 11 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 13 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 25 %
4) lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurghi di fognature preesistenti 20 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) .22 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 10 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
da 3 ½ a 10 metri 10 %
oltre i 10 metri 15 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando la lavorazione continua oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 10 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sovramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 25 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % e oltre 28 %
11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 10 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 25 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 30 %
b) da oltre 10 metri a 16 metri 36 %
c) da oltre 16 a 22 metri 42 %
d) da oltre 22 metri 48 %
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri;
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 15 %
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente ai lavoratori edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente dei lavoratori degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %
17) lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 24 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavoratori per opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno della galleria, anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 20 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12 %
Al personale addetto al lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del 10 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto;
18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d ’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Con riferimento all'art. 26 del CCNL si conviene quanto segue. L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
- per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul l.m. e fino a metri 1500 L. 8 all’ora
- per lavori eseguiti oltre i 1500 metri sul l.m. L. 12 all’ora
L’indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termini del richiamato CCNL, è di L. 5 all’ora.
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche e cioè durante il periodo di tempo compreso tra il mese di maggio ed il mese di settembre incluso.
Art. 9. - Scuole.
Ai fini dell’attuazione pratica del principio affermato all’art. 61 del CCNL, le parti stabiliscono di istituire l’Ente Scuola Edile di Cosenza e di dare vita alla sua attività entro l’anno 1960.
Resta inteso che entro il 30 aprile 1960 le parti stabiliranno le norme statutarie dell’Ente.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Per quanto riguarda gli attrezzi di lavoro viene concordato il seguente
Chiarimento a verbale.
In riferimento al punto d) dell’art. 68 del CCNL non si procede alla regolamentazione del trattamento agli operai assunti con l’apporto di attrezzi di lavoro, perché in provincia di Cosenza non sussiste la consuetudine di corrispondere un particolare compenso per tale titolo.
Si chiarisce che i lavoratori non sono tenuti ad usare attrezzi propri.
Art. 12. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo provinciale, integrativo di quello nazionale, è valido per tutto il territorio della provincia di Cosenza a decorrere dal 1° gennaio 1960.
Esso avrà la durata e scadenza del CCNL 24 luglio 1959.
[...]