Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Costruttori e Fillea-Camera Confederale del Lavoro, Filca-Cisl, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 2. - Qualifica.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia.
Art. 5. - Indennità speciale.
Art. 6. - Lavori speciali disagiati.
Art. 7. - Indennità per lavori di alta montagna od in zone malariche.
Art. 8. - Lavori fuori zona.
Art. 9. - Alloggiamenti e cucine cantieri disagiati.
Art. 10. - Multe e trattenute.
Art. 11. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 12. - Cassa edile.
Art. 13. - Corresponsione della percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività in caso di infortunio e malattie.
Art. 14. - Addestramento professionale.
Art. 15. - Minimi di paga.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento.
Art. 17. - Utensili di lavoro.
Art. 18. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Reggio Calabria, 1° ottobre 1959

Reggio Calabria, 1° ottobre 1959, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959, tra l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e le Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori dell’Edilizia, l’Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria - Sezione Costruttori [...] e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Edili ed Affini di Reggio Calabria - Fillea [...], assistito da [...] Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia - Filca - agli effetti del presente contratto, rappresentato dal [...] Segretario Provinciale dell'unione Sindacale Provinciale della Cisl, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia - Fenea [...], assistito da [...] Uil, hanno proceduto alla stipulazione del presente contratto integrativo a quello nazionale in precedenza indicato, da valere per i lavoratori dell’edilizia della provincia di Reggio Calabria, a far epoca dal 1° gennaio 1960,

Art. 1. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli le parti fanno riferimento all’art. 3 del contratto nazionale. Esse convengono che le donne saranno adibite solamente alla effettuazione dei trasporti nelle località in cui la mano d’opera maschile, secondo le consuetudini locali, non sia adatta alla esecuzione delle dette operazioni.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 ore giornaliere per tutti i mesi dell’anno, ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, per i quali può essere di 60 ore settimanali, 10 ore al giorno.
Dichiarazione a verbale.
I rappresentanti dei lavoratori dichiarano che la deroga prevista dalle disposizioni legislative vigenti che consente ai datori di lavoro di protrarre l’orario di lavoro sino a 10 ore al giorno in 4 mesi dell’anno, di fatto non viene applicata perché non vi sono particolari condizioni atmosferiche che ne giustifichino l’applicazione, ed anche perché nessun lavoratore ha mai beneficiato del salario per le dette protrazioni, per cui essi rappresentanti ne chiedono l’abolizione, al fine di consentire, nel caso di necessità, una maggiore occupazione operaia presso i cantieri.
Il rappresentante degli Industriali fa presente che in questa occasione non può prendere in alcuna considerazione la richiesta formulata dalle Organizzazioni Operaie, trattandosi, nella riunione odierna, di procedere ad una semplice ricognizione sulla base di quanto convenuto in sede nazionale.

Art. 4. - Addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia.
Ai sensi dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro l’orario normale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 ore settimanali.

Art. 6. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, i seguenti lavori sono considerati «lavori speciali disagiati» ed agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %
2) Lavori su scale aeree tipo porta 8 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 8%
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 15 %
5) Lavori in acqua - per i lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla Impresa l’operaio, è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm. 8 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 12 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a m. 10 12 %
b) oltre i 10 m 18 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima ora [mezz’ora]) 8 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego
di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, e dal piano superiore dal basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 10 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 8 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta profondità sup. a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
13) Lavori di scavo in cimitero in contatto con tombe 8 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 34 %
b) da oltre i 10 a 16 46 %
c) da oltre i 16 a 22 60 %
d) da oltre i 22 84 %
15) Lavori di demolizione di strutture particolari 10 %
16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %
17) Lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento, di allargamento anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 30 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, ai lavori di opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante
la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 22 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 9 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta in aggiunta delle percentuali di cui al punto 17 una ulteriore indennità del 4 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli e gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo, eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dalla Impresa ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 7. - Indennità per lavori di alta montagna od in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del contratto nazionale di lavoro si conviene quanto segue:
l’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è stabilita nei seguenti termini:
а) per lavori eseguiti oltre 1000 metri sul livello del mare e fino a 1500 L. 6 l’ora
b) oltre 1500 metri L. 10 l’ora
La suddetta indennità non è dovuta però agli operai che lavorano nelle località costituenti la loro abituale dimora ed agli operai residenti in località situate ad altitudini superiori a quelle ove si svolge il lavoro.
L’indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando tale indennità sia dovuta a termini del richiamato contratto nazionale è di L. 4 l’ora.
La indennità suddetta spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche e cioè durante il periodo di tempo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre incluso.

Art. 9. - Alloggiamenti e cucine cantieri disagiati.
Con riferimento all’art. 27 del contratto nazionale ed in considerazione della eccezionale estensione del territorio di alcuni Comuni della provincia, nei casi di cantieri situati in località lontane oltre 8 km. dai centri abitati, intendendosi per tali anche le frazioni dei Comuni medesimi, e di accesso particolarmente disagiato in quanto non serviti da linee ferroviarie o automobilistiche o da altri mezzi pubblici di trasporto, l’impresa, ove non provveda agli alloggiamenti secondo il disposto del predetto art. 27, o non fornisca a sue spese il mezzo di trasporto, corrisponderà ai lavoratori occupati nel cantiere, un rimborso spese di L. 70 giornaliere.

Art. 12. - Cassa edile.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall’art. 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741 ed a seguito della pubblicazione del presente accordo nell’apposito Bollettino di cui all’art. 3 della stessa Legge, è costituita la Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Provincia di Reggio Calabria.
Le norme statutarie ed il relativo regolamento di attuazione saranno concordati dalle Organizzazioni interessate entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto. [...]

Art. 17. - Utensili di lavoro.
L’impresa è tenuta a tornire gli attrezzi di lavoro occorrenti alle maestranze per l’esercizio dell’attività lavorativa.

Art. 18. - Decorrenza e durata.
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria a partire dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.