Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Costruttori Edili-Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Napoli

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Minimi di paga e divisione in zone.
Art. 2. - Lavori marittimi.
Art. 3. - Indennità per zona malarica.
Art. 4. - Multe.
Art. 5. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 6. - Istruzione professionale.
Art. 7. - Cassa edile.
Art. 8. - Tentativo di conciliazione.
Art. 9. - Validità e durata.
Allegato Accordo 2 ottobre 1959 per la costituzione e il funzionamento della commissione paritetica di conciliazione di Napoli
Atto relativo all’approvazione dello statuto della cassa edile della provincia di Napoli, 2 ottobre 1959
Allegato A Cassa edile della provincia di Napoli Statuto

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Napoli, 2 ottobre 1959

In Napoli, addì 2 ottobre 1959, tra l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, affiliata all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) [...] e (in ordine alfabetico) il Sindacato Provinciale di Napoli della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Feneal), affiliata alla Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], assistiti da [...] Camera Sindacale Provinciale di Napoli della Uil, il Sindacato Provinciale di Napoli della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e, affini (Filca), affiliata alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], assistiti da [...] Unione Sindacale Provinciale Cisl di Napoli, il Sindacato Provinciale di Napoli della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e Industrie Affini (Fillea) affiliata alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], assistiti da [...] la Camera Confederale del Lavoro di Napoli;
premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato a Roma il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria Edilizia ed Affini, il quale entra in vigore il 1° gennaio 1960;
visto l’art. 68 relativo agli accordi locali, e gli articoli 7, 14, 26, 34, 48, 55, 61 e 62 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
visto il precedente Contratto Collettivo Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 dicembre 1952, stipulato in Napoli il 22 aprile 1953;
viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Napoli per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, e industrie affini; per le Imprese esecutrici di costruzione di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere , per acquedotti, gas e fognature; e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Lavori marittimi.
(Art. 23 CCNL)
Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà, per il detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera di otto ore, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola Sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.
Per altri viaggi dalle cave ad altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al primo comma.
Nel caso che i mezzi d’opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.
Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamenti di scogli, sistemazione di scogliere, etc.) il personale impiegato avrà diritto alla giornata lavorativa di otto ore, più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.
I capi-servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi di otto ore ciascuno per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l’eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all’equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.
[....]
Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10 % della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori de] porto.
Per lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia della bocca del porto stesso.

Art. 3. - Indennità per zona malarica.
(Art. 26 CCNL)
La indennità per zona malarica, spettante nei casi e nelle condizioni previste dall’art. 26 del Contratto Nazionale, è fissata nella misura di L, 40 giornaliere.

Art. 7. - Cassa edile.
(Art. 62 CCNL)
È costituita la «Cassa Edile della Provincia di Napoli».
L’attività della Cassa Edile è regolata da apposito statuto approvato dalle Associazioni provinciali di categoria stipulanti.
[...]
Nota a verbale di contenuto contrattuale.
Per assicurare le rendite necessarie alla funzionalità della Cassa, il funzionamento di essa avrà inizio quando od in quanto avranno vigore le norme di legge che rendono efficaci nei confronti di tutta la categoria le clausole contenute nell’articolo di cui sopra.

Art. 8. - Tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione di cui all’art. 55 del Contratto Nazionale va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di Conciliazione istituita con l’accordo 16 dicembre 1947, sostituito dall’accordo stipulato in data odierna, che si allega al presente contratto di cui forma parte integrante.

Art. 9. - Validità e durata.
Il presente contratto entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Napoli, a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esso avrà la stessa durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavora 24 luglio 1959.
[...]

Allegato Accordo 2 ottobre 1959 per la costituzione e il funzionamento della commissione paritetica di conciliazione di Napoli
(Omissis).
visti l’art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959; l’art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati addetti all'industria edilizia, stipulato in Roma il 1° agosto 1959; l’art. 8 del Contratto Collettivo Integrativo della Industria Edilizia, per la Provincia di Napoli stipulato in Napoli in data odierna; si è convenuto quanto appresso.

Art. 1.
La domanda giudiziale relativa a controversie del lavoro nel settore edile non può essere proposta se non sia stato precedentemente esperito il tentativo di conciliazione sindacale di cui agli articoli che seguono.
L’obbligo di cui sopra si considera assolto anche quando, essendosi il prestatore di lavoro presentato dinanzi alla Commissione il giorno per il quale le parti sono state convocate, l’imprenditore sia rimasto assente, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 6.

Art. 2.
Il prestatore di lavoro che intenda promuovere la controversia deve farne denuncia al Sindacato al quale aderisce, il quale previo accordo con l’Associazione Costruttori, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno della denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore e, se costui sia analfabeta, da lui crocesegnata in presenza del rappresentante sindacale.

Art. 3.
L’Associazione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei Lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l’imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l’esame della controversia.

Art. 4.
Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a deposizione della Associazione Costruttori.

Art. 5.
Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.
Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.

Art. 6.
Di ogni controversia, qualunque ne sia l’esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale si indicheranno oltre i nomi e le generalità delle parti, gli estremi della denuncia, la durata del rapporto di lavoro, le mansioni esercitate dai prestatori di lavoro e, dettagliatamente, le pretese che formano oggetto della richiesta, nonché le eccezioni sollevate dalle parti e l’esito della controversia.
In caso di assenza di alcuna delle parti, o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità uno o al massimo due differimenti.

Art. 7.
Il verbale di avvenuta conciliazione ha l’efficacia di cui all’ultimo comma dell’art. 431 cod. civ. e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 2113 codice civile.

Art. 8.
L’archivio dell’ufficio di conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.

Art. 9.
Il presente Contratto entra in vigore il 1° gennaio 1960 ed ha la durata del Contratto Integrativo della Provincia di Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.