Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali - Sezione provinciale dei Costruttori Edili e Fillea-Camera Confederale del Lavoro, Filca-Cisl, Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Macerata

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Aggiunta di qualifica.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali e disagiati.
Art. 5. - Indennità per lavori di alta montagna e in zone malariche.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e modalità di attuazione.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Scuola edile.
Art. 11. - Apprendistato.
Art. 12. - Cassa edile.
Art. 13. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Macerata, 1° ottobre 1959

In Macerata, presso l’Associazione degli industriali, addì 1° ottobre 1959, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata - Sezione provinciale dei Costruttori Edili [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Macerata aderente alla Fillea [...], rappresentata da [...] Camera Confederale del Lavoro di Macerata, l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], rappresentata dal Segretario provinciale della Filca [...], l’Unione Italiana del Lavoro della Uil [...], premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini il quale entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; visti gli articoli dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare gli articoli 14, 23, 61, 62, 68; si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla contrattazione provinciale, si stipula il presente contratto collettivo di lavoro integrativo del più volte richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della provincia di Macerata, per le imprese delle industrie edilizie ed affini e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 3. - Orario di lavoro.
In relazione a quanto previsto dall’art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro si conferma che l’orario di lavoro normale è di 8 (otto) ore giornaliere secondo le norme di legge, con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 4. - Lavori speciali e disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto nazionale 24 luglio 1959, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull’indennità di contingenza e sull’indennità speciale:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione 12 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 15 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 30 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria-spurgo 20 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm. 15 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 metri 20 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
- da metri 3,5 a 10 20 %
- oltre i 10 metri 30 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavo-razioni continuano oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 10 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza dì metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 30 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 23 %
11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 25 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12%
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 10 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
- da 0 a 10 metri . 36 %
- da oltre 10 fino a 16 metri 48 %
- da oltre 16 fino a 22 metri 60 %
- oltre 22 metri 96 %
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive 5 %
17) Lavori in galleria: per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 48 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opera sussidiaria; al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 36 %
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18 %
d) l’ulteriore indennità da corrispondere al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % 10 %
18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici 5 %

Art. 5. - Indennità per lavori di alta montagna e in zone malariche.
Si dà atto che non esistono in provincia di Macerata zone malariche.
Le indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita: per i lavori eseguiti oltre 800 metri sul livello del mare 15 % sulla retribuzione globale.

Art. 11. - Apprendistato.
Oltre a quanto disposto in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro si fa riferimento alla Legge 19 gennaio 1955 n. 25 relativa alla «disciplina dell’apprendistato».

Art. 13. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Macerata a decorrere dal 1° gennaio 1960: esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e valido fino al 31 dicembre 1961.
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