Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali - Collegio dei Costruttori e Federedili-Cisl, Fillea-Camera Confederale del Lavoro, la Federazione Provinciale Edili ed Affini-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Pesaro

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità speciale.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Lavori in alta montagna.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Trattamento per ferie, festività, gratifica natalizia e modalità di attuazione.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Addestramento professionale.
Art. 11. - Compenso attrezzi di lavoro e indennità di mensa.
Art. 12. - Cassa edile.
Art. 13. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Pesaro, 1° ottobre 1959

Addì 1° ottobre 1959 in Pesaro presso la sede dell’Associazione Industriali, tra l’Associazione degli Industriali - Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino [...] e la Federedili Provinciale di Pesaro-Urbino [...], con l’assistenza [...] della Unione Provinciale Cisl, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla Fillea della Camera Confederale del Lavoro [...], la Federazione Provinciale Edili ed Affini [...], con l’assistenza [...] della Camera Sindacale Provinciale della Uil, viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione al disposto dell’art. 7 del CCNL si conferma che l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere secondo le norme di legge, con le eccezioni e le deroghe relative.
Le ore eventualmente non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL, vengono confermate nella misura indicata per la Provincia di Pesaro nelle tabelle D. 1, D. 2, D. 3 allegate al contratto stesso le indennità percentuali da corrispondere agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio ivi elencate, facendo rinvio all’articolo suddetto per le modalità e le norme che disciplinano le indennità percentuali.

Art. 6. - Lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del CCNL, l’indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10 %, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell’art. 21 dello stesso contratto, per lavori eseguiti oltre mt. 1200 sul livello del mare.

Art. 9. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma lett. c) dell’art. 53 del CCNL 18 dicembre 1954 espressamente richiamato all’art. 60 del CCNL 24 luglio 1959, si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di 1° grado rilasciati da Scuole Professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.
[...]

Art. 12. - Cassa edile.
In attuazione dell’art. 62 del contratto nazionale e nel reciproco affidamento di realizzare una sempre più stretta collaborazione tra Imprese e Lavoratori Edili della provincia di Pesaro-Urbino, si conviene di istituire la «Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Pesaro e Provincia», per brevità denominata «Cassa Edile», con i seguenti scopi:
[...]
d) assumere iniziative atte a facilitare l’utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.
[...]

Art. 13. - Validità e durata.
Il presente contralto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° gennaio 1960.
Esso ha la stessa durata e scadenza del CCNL 24 luglio 1959.
[...]