Tipologia: Accordo
Data firma: 22 marzo 2011
Parti: Confartigianato Imprese Marche, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil Marche
Settori: Artigianato, Marche
Fonte: EBAM
Verbale di accordo
Il giorno 22 marzo 2011, presso la sede dell’EBAM in Ancona tra Confartigianato Imprese Marche, Cna Marche, Casartigiani e Claai e Cgil Marche, Cisl Marche e Uil Marche è stata stipulata la presente intesa.
Visto
• che l’art. 48 del Dlgs 81/2008 prevede la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
• che le Parti Sociali nazionali hanno stabilito le modalità di adesione al RLST negli accordi di riforma del sistema degli assetti contrattuali e della bilateralità;
• che al punto 3) dell’Atto di Indirizzo sulla Bilateralità sottoscritto dalle Parti Sociali il 30 giugno 2010 è previsto, in caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, il riaccredito dell'importo relativo all’impresa;
Tenuto conto
• che le modalità e la quota di adesione sono state riconfermate nelle delibere di EBNA nonché nei CCNL rinnovati alla data odierna;
• che la sfera di applicazione di alcuni contratti nazionali dell’artigianato è stata estesa anche alle piccole e medie imprese;
• che le imprese associate alle Organizzazioni Artigiane firmatarie il presente accordo, che applicano altri Contratti collettivi, manifestano la volontà di aderire al sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza dell’artigianato, in continuità con la prassi attuata fino allo scorso anno;
• che è stato già avviato il negoziato fra le Confederazioni artigiane e Cgil, Cisl e Uil, per la definizione di un accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che il punto 3) degli indirizzi operativi sulla Bilateralità del 23 dicembre 2010 demanda al livello regionale le modalità per il rimborso degli importi relativi al RLST;
• che le imprese che risultano aderenti alle Associazioni Artigiane firmatarie il presente Accordo e che non rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato, nonché tutte le imprese dell’autotrasporto, possono aderire al RLST attraverso il versamento di € 18,75 per ogni lavoratore in forza alla data del 28 febbraio 2011;
• che il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2011 a mezzo bollettino postale intestato ad EBAM;
• che EBAM provvederà a divulgare, anche attraverso il proprio sito internet, le coordinate e le modalità di versamento, oltre al presente accordo;
stabiliscono inoltre
1) che le imprese, in cui i lavoratori abbiano optato per il rappresentante interno alla sicurezza per l’anno 2011 e che versano mensilmente le quote di adesione attraverso F24, possano richiedere il rimborso dei relativi importi;
2) che la domanda per il rimborso deve essere presentata nel mese di Gennaio 2012 corredata da idonea documentazione ovvero dalla Comunicazione RLS del Datore di Lavoro prodotta all’Inail;
3) che gli importi da rimborsare saranno quelli stabiliti dal livello nazionale, come indicato negli indirizzi operativi.
Le sottoscritte parti procederanno ed una verifica ed eventuale proroga del presente accordo entro il 30/11/2011 e comunque, in caso di sottoscrizione di accordi nazionali che intervengono sulle materie oggetto del presente accordo, si incontreranno tempestivamente per armonizzarlo con le previsioni nazionali.
Letto, confermato e sottoscritto.