Tribunale di Parma, GUP Conti, 02 agosto 2012, n. 258 -Decesso di un agente di polizia investito da un'auto: assoluzione di un datore di lavoro e di un RSPP


 

 

N.R.G. 6692/2009 N.R. N.R.G. 1264/2010 G.U.P. N.R. SENT. 258/2012



TRIBUNALE DI PARMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

SENTENZA ( artt 438 e segg.c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Alessandro Conti all'udienza in camera di consiglio del 25/7/2011 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA


M.C. nato a Modena in data 16/11/1963, residente ed elettivamente domiciliato in Modena strada Formigina, 601/6
LIBERO - PRESENTE
Dif.:avv. Aniello SCHETTINO del Foro di Parma, e Avv. Mario Bonati del Foro di Parma di fiducia
P.A. nato a Parma in data 25/03/1969, residente ed elettivamente domiciliato in Roccabianca via Aie, 3
Dif. avv. Gaudenzio VOLPONI del Foro di Parma,e Avv. Filippo Federico di fiducia

-LIBERO-ASSENTE -



IMPUTATI

 

Per B. posizione stralciata depositata in sentenza.
B.:
per il reato p. e p. dagli artt. 41, 589/1° e 2° comma c.p., perché, in concorso di fattore colposo indipendente descritto al capo B), per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, con particolare riferimento all'art. 140 e . 143 del C.D.S. omettendo di prestare la dovuta attenzione durante la guida, omettendo di ottemperare alla segnalazione manuale con paletta d'istituto impartita dall'Ag. di P.M. Br. Giuseppe che, impegnato nella regolamentazione del traffico sulla strada provinciale S.P. 10 Parma - Cremona, procedeva a bloccare la marcia dei mezzi provenienti da Parma onde consentire il rientro sulla carreggiata con direzione Cremona di un camion IVECO precedentemente fermato per un controllo, ed omettendo, inoltre, di porre in essere possibili manovre di emergenza ancorché avesse percepito o avuto la possibilità di percepire la situazione di pericolo investiva, con la propria autovettura Opel Agila tg. CZ253TY il predetto Br., che veniva caricato sul cofano dell'autovettura e poi proiettato sull'asfalto, riportando lesioni gravissime (stato di coma in politrauma) che ne determinavano il decesso il giorno successivo;
fatto avvenuto in Roccabianca il 25.11.2009 (decesso avvenuto in Parma il 26.11.2009)

M.C. E P.A.
M.C., nella sua qualità di Direttore Generale dell'UCTV e di Comandante del Corpo Polizia Municipale Unione Terre Verdiane e quindi di datore di lavoro dell'agente di P.M. Br. Giuseppe e P.A. nella sua qualità di RSPP esterno dell'Unione Comuni Terre Verdiane che collaborava alla redazione del documento di valutazione rischi, all'elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/08 nonché all'elaborazione dei sistemi di controllo, delle procedure di sicurezza e delle proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori:
del reato p. e p. dagli artt. 41, 589/1° e 2° comma c.p., perchè, in concorso di fattore colposo indipendente descritto ai capo A), nelle qualità e ruoli sopra indicati, cagionavano il decesso dell'Agente di Polizia Municipale Br. Giuseppe, il quale veniva investito, con le modalità indicate al capo A), mentre si trovava al centro della carreggiata della SP 10 in condizioni di luce in rapida riduzione con cielo parzialmente coperto, indossando come divisa una giacca a vento invernale che esponeva il lato a fondo blu con una striscia rifrangente di colore argento di altezza di 3 cm non qualificabile come DPI ad alta visibilità in base ai requisiti previsti dalla UNI EN 471 e comunque senza indossare un abbigliamento ad alta visibilità avente i requisiti di classe 2 della citata UNI EN 471;
commettendo il fatto per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché in violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed in particolare:
omettendo di predisporre una valutazione dei rischi secondo quanto previsto negli artt. 28 e 29 D. Lgs 81/08 (art. 17 comma 1 lett a)
omettendo di prevedere adeguate misura di prevenzione rispetto al rischio di investimento, pur previsto, diverse dalla semplice consegna dei DPI (art. 28 comma 2 lett. b D.Lgs cit.) e comunque omettendo di predisporre rispetto allo specifico rischio di investimento un programma di misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (art. 28 comma 2 lett. e)
omettendo di predisporre, per le attività a rischio ed in particolare per quelle svolte su strada, procedure di scelta delle aree idonee per effettuare, in condizione di ragionevole sicurezza, le operazioni in cui era previsto o era prevedibile il rischio di investimento ed omettendo di individuare, all'interno dell'organizzazione aziendale, il soggetto dotato delle necessarie competenze per la predisposizione di tali procedure (art. 28 comma 2 lett. d);
omettendo di effettuare, dopo le verifiche intervenute tra maggio e luglio 2009, la riunione periodica prevista per la valutazione degli esiti di tali verifiche ai fini del conseguente aggiornamento della valutazione rischi, anche ai fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'art. 28 comma 2 lett. b, e e d;
omettendo di richiedere e verificare che il personale utilizzasse gli indumenti ad alta visibilità in tutte le attività che esponevano al rischio di investimento (art. 18 comma 1 lett. f)
omettendo di fornire una adeguata formazione ai lavoratori ed in particolare omettendo di affrontare tutti i rischi specifici ed in particolare quello di investimento da parte di autoveicoli, conseguentemente omettendo di assicurare l'acquisizione di comportamenti sicuri condivisi ed applicati;
fatto avvenuto in Roccabianca il 25.11.2009 (decesso avvenuto in Parma il 26.11.2009)
Con l'intervento P.M. Dott.ssa Licci
Le parti hanno così concluso:
P.M.: Concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate chiede la condanna di entrambi gli imputati alla pena finale di mesi 7 di reclusione.
La difesa: L'Avv.. Bonati per l'imputato M. chiede l'assoluzione per la formula più ampia.
L'Avv. Federico per l'imputato PALETTI chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 l°co c.p.p. in subordine l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° co c.p.p.


FattoDiritto


A seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. in Sede nei confronti di B. Enzo, M.C. e P.A. per il reato di cui agli artt. 41 e 589 c.p., gli imputati venivano tratti a giudizio avanti al G.u.p. di Parma per rispondere di tale reato.
M.C. e P.A. avanzavano richiesta di procedersi con rito abbreviato.
Il giudice ammetteva il rito prescelto e, all'udienza del 25 luglio 2012, invitava le parti alla discussione; all'esito pronunciava sentenza dando lettura in udienza del dispositivo.
Secondo quanto accertato dai Carabinieri appartenenti alla Stazione di Roccabianca°1, il giorno 25 novembre 2009, alle ore 16.10 circa, una pattuglia del Corpo unico della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni delle Terre Verdiane, composta dall'agente scelto C. M. e dall'agente Giuseppe Br., iniziava l'attività di pattuglia con controllo del traffico sulla strada provinciale S.P. 10 che collega Parma con Cremona.
Alle ore 16.35 circa l'agente C. fermava un camion IVECO proveniente da Parma nella piazzola posta sul lato opposto della strada; alle ore 16.55, terminate le verifiche, l'autista, C.B., accendeva il motore del camion che, per riprendere il percorso verso Cremona e rimettersi sulla provinciale, avrebbe dovuto attraversare la carreggiata opposta al suo senso di marcia. Per facilitare questa operazione l'agente Giuseppe Br., mentre l'altro agente C. riponeva il materiale utilizzato nell'auto di servizio, attraversava la strada e, quando si trovava ancora nel mezzo, con la paletta di segnalazione, faceva segno di passare all'auto proveniente da Parma condotta da V.S..
Successivamente Br., secondo quanto dichiarato da C.B.°2, si posizionava al centro della carreggiata destinata ai mezzi provenienti da Parma, impugnando la paletta segnaletica con l'intenzione di bloccare il traffico. In quel momento dalla direzione di Parma sopraggiungeva un'autovettura condotta da B. Enzo, che senza lasciare sull'asfalto segni di frenata, investiva Br., che veniva proiettato in avanti e cadeva rovinosamente sull'asfalto, dove rimaneva privo di coscienza sino all'arrivo dei soccorritori. Br., a seguito dell'investimento, riportava lesioni gravissime che ne determinavano la morte il giorno successivo°3.
Il descritto incidente, come risulta dalle fotografie scattate dagli operanti, avveniva sulla strada provinciale n. 10, che collega Parma con Cremona, nel territorio del Comune di Roccabianca.
In quel punto la citata provinciale è una strada a corsia unica con due carreggiate, una per senso di marcia, separate da una riga bianca continua interrotta con tratteggio per consentire l'accesso ad uno stradello laterale; il limite di velocità è di 90 Km/h.
Il posto scelto dagli agenti della Polizia Municipale per l'attività di controllo del traffico si trova all'altezza del civico 85/ B, dove a lato della corsia Cremona-Parma vi è una piazzola, con lunghezza complessiva di 33.75 metri e larghezza di 4,83 metri, che consente la sosta in sicurezza dei mezzi fermati.
Secondo quanto accertato dai Carabinieri, la chiamata di soccorso al 118, effettuata dall'Agente C., è stata ricevuta alle ore 16.57 del 25 novembre 2009;
conseguentemente si può ragionevolmente ritenere che l'evento si sia verificato pochissimi minuti prima di tale orario.
In quel giorno il sole era tramontato alle ore 16.37 (18-20 minuti prima dell'evento, secondo quanto calcolato dalla PG). Le condizioni meteo rilevate all'aeroporto di Parma nel periodo 16.00-18.00 secondo i dati ENAV erano: "vento variabile a 4 nodi, foschia, cielo coperto e temperatura 8°C".
I dati sull'illuminazione solare forniti da ARPA, rilevati a Parma e San Pancrazio, fanno ritenere che il periodo in cui si è verificato l'evento sia proprio quello in cui scompare la luce solare, con visibilità significativamente ridotta, come confermato anche dalla persone presenti sul luogo al momento dell'incidente, che hanno, infatti, riferito quanto segue.
C. M.: "alle 16.10 (ora d'inizio dell'attività di controllo in quel posto) vi erano condizioni di visibilità ottimali. Quando Giuseppe (Br.) è stato investito la visibilità era ancora buona";
B.S., autista dell'auto che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta a quella dell'investitore: "Alle 17.00 circa, quando si è verificato il fatto, c'era già parecchia oscurità e proprio per questo motivo non ho visto la fase iniziale dell'investimento";
V.S., autista del mezzo che precedeva quello dell'investitore: " ... ho percepito il pericolo che l'agente (Br.) stava assumendosi a causa della scarsa visibilità";
C.B., autista del camion che doveva immettersi sulla strada provinciale:
"La giornata era nuvolosa, quando sono stato fermato dalla Polizia Municipale c'era ancora abbastanza visibilità, successivamente quando stavo per ripartire la visibilità si era un po' ridotta, però si vedeva ancora abbastanza bene. C'era un po' di oscurità ma non era buio completo".
M.R., Agente di Polizia Municipale che si è trovata a passare occasionalmente sul luogo dell'incidente poco prima del verificarsi dello stesso, ha riferito, infine, di aver visto l'agente Giuseppe Br. parlare con l'autista dell'autocarro e l'agente C. impegnata a scrivere appoggiata al pianale dell'auto di servizio; in quel momento non c'erano problemi di visibilità ed entrambi gli operatori risultavano ben percettibili; poco dopo le condizioni di visibilità si sono "abbassate" naturalmente in modo repentino,
Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il giorno dell'investimento i due agenti stavano effettuando il turno dalle 13.00 alle 19.00 e l'attività prevista era quella di pattuglia nei Comuni di Zibello e Roccabianca utilizzando l'auto di servizio FIAT IDEA targata Omissis. Il servizio faceva parte del programma mensile predisposto dal Responsabile del Distretto, ispettore M. D., sulla base delle indicazioni generali ricevute dal comandate del Corpo C. M..
Durante il turno di pattuglia era normalmente previsto almeno un posto di controllo della circolazione.
Secondo quanto dichiarato dall'agente C. e dall'ispettore D., la scelta del posto di controllo viene effettuata dalla pattuglia; quello scelto era tra quelli utilizzati abitualmente.
Come in precedenza evidenziato, l'Agente Giuseppe Br. è morto investito da un'autovettura perché si trovava al centro della carreggiata della S.P. 10, in condizioni di luce in rapida riduzione, con cielo parzialmente coperto, indossando - come accertato dalla PG - come divisa la giacca a vento invernale che esponeva il lato a fondo blu con una striscia rifrangente di colore argento di altezza 3 cm posta all'altezza del torace.
Al momento del fatto le condizioni di visibilità erano quelle di 20 minuti dopo il tramonto con cielo parzialmente coperto.
Al verificarsi dell'incidente nel campo visivo dell'autista B. Enzo, persona di 86 anni, vi erano diversi punti di attenzione: a) l'auto bianca con striscia blu della Polizia Municipale con l'agente M. C. che vi riponeva il materiale utilizzato per il controllo; b) l'autocarro con motore acceso e, presumibilmente, anche con le luci accese; c) il portale con luci intermittenti, posto al centro del campo visivo; d) l'auto che precedeva il B. con fari accesi; e) l'agente Giuseppe Br..
Secondo quanto dichiarato da M.R. (e confermato dalle dichiarazioni rese dallo stesso B.), l'investitore avrebbe fin da subito dichiarato di aver notato la presenza dell'altro agente di Polizia Municipale ma non quella del Br. in mezzo alla carreggiata.
Appare, pertanto, probabile che in quelle condizioni di luminosità, l'attenzione dell'autista fosse richiamata dalla parte sinistra del campo visivo ove si trovavano sia l'auto di servizio con l'agente C. sia l'autocarro IVECO in procinto di immettersi in strada.
Per quanto riguarda il luogo ove è avvenuto l'incidente, esso era abitualmente utilizzato dagli agenti della Polizia Municipale per le loro attività di polizia.
L'operazione che l'agente Giuseppe Br. stava svolgendo a momento del tragico evento è da considerarsi - come correttamente rilevato dagli inquirenti - di aiuto e di protezione nei confronti dell'autista dell'autocarro che doveva immettersi sulla carreggiata, e tuttavia certamente imprudente, chiaramente frutto di una inadeguata percezione del rischio di investimento da parte di veicoli in transito sulla citata carreggiata (come immediatamente notato anche dalla teste V.S., secondo quanto in precedenza evidenziato).
Appare tra l'altro probabile, stante la descritta dinamica dell'incidente, che l'agente Br., volendo dare indicazioni all'autista dell'autocarro IVECO, si trovasse rivolto di spalle rispetto all'autovettura del B., non si sia quindi accorto della provenienza da tergo dello stesso e non abbia conseguentemente potuto neppure tentare di evitare l'investimento.
Secondo quanto rilevato dagli inquirenti, gli agenti Br. e C. avrebbero certamente dovuto, anche in relazione alle condizioni di limitata visibilità, indossare un abbigliamento ad alta visibilità avente i requisiti di classe 2 previsti dalla UNI EN 471. Questo poteva realizzarsi sia esponendo il lato interno della giacca che indossavano, sia utilizzando il Kit ad alta visibilità (giubbotto, copricapo e bracciali) di cui erano dotati, ma che Giuseppe Br. aveva lasciato a casa, secondo quanto accertato dalla PG. L'agente C. in questa occasione esponeva, contrariamente al Br., i bracciali rifrangenti di cui era dotata la giacca a vento.
L'agente M.R. ha riferito che il giorno dell'incidente, all'interno dell'auto di servizio Fiat Idea denominata "alfa 3", vi era un Kit supplementare ad alta visibilità, di dotazione personale dell'agente M.R., e un giubbetto di pari caratteristiche in dotazione all'automezzo, fatto tuttavia escluso dall'agente C..
Secondo quanto ritenuto dalla PG, tutti i documenti di valutazione dei rischi verificati dagli operanti, dal 2007 alla data dell'infortunio, ivi compreso il verbale della riunione periodica ed il risultato delle verifiche effettuate, che sono stati predisposti dal datore di lavoro M.C. con il RSPP consulente esterno (il coimputato P.), risultano carenti in relazione alla individuazione, analisi e valutazione del rischio investimento per gli agenti che dovevano operare anche sulla strada.
Non è stata effettuata - sempre secondo quanto ritenuto dagli inquirenti - un'analisi del lavoro in strada, dei luoghi e delle condizioni in cui poteva essere prevedibilmente effettuato, non si è provveduto alla predisposizione di un reale piano di miglioramento, definendo quindi anche modalità e procedure per la loro esecuzione in sicurezza, oltre ai necessari programmi di verifica. Mancavano e non sono mai state predisposte procedure di lavoro per prevenire il rischio di investimento e le stesse misure riportate nelle schede di valutazione, che facevano parte del documento di valutazione dei rischi, erano generiche e spesso mancanti di ogni utilità operativa.
Rilevano, infatti, gli inquirenti che nei Documenti di Valutazione dei Rischi°4 datati 20 gennaio 2009 e 25 febbraio 2009, il rischio di investimento da parte di terzi viene previsto per cinque tipi di attività svolte in strada, ma non per "l'attività di vigilanza sul territorio esercitando attività di controllo e sanzionatoria" (quale quella svolta dal Br. in occasione dell'investimento). In nessun caso vengono individuate nel DVR misure di prevenzione, procedure operative, specifici programmi di miglioramento e formazione in relazione al rischio di investimento; nulla viene altresì scritto in relazione alle caratteristiche dei DPI da utilizzare in strada e sul loro corretto utilizzo.
Fra le misure adottate vi è l'ordine di servizio, emanato il 16 gennaio 2008 dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni delle Terre Verdiane, Claudio M., nel quale si richiama "l'obbligatorietà dell'utilizzo dei sistemi di protezione individuale (giubbetto, copricapo e manicotti rifrangenti) nel corso dei servizi di viabilità e controllo specie nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità". Va anche osservato che nella e-mail di trasmissione dell'ordine di servizio, la comandante del 2° Dipartimento, I.P., rammentava la necessità che tutti i superiori gerarchici eseguissero opera di controllo accurato sull'esatto adempimento di quanto previsto nell'ordine di servizio.
Sempre secondo quanto osservato dalla Polizia giudiziaria, le uniche verifiche formalizzate sulla applicazione delle misure di prevenzione previste nel documento di valutazione dei rischi sono state effettuate nel periodo maggio-luglio 2009, riportate in un documento non avente data certa, ove, in merito al controllo sull'attuazione del sopra citato ordine di servizio del 16 gennaio 2008 non vi sono riferimenti. Queste verifiche hanno evidenziato l'esistenza del rischio d'investimento anche per altre attività per le quali prima non era previsto e la necessità di dotare il personale di un kit ad alta visibilità per ridurne il rischio. Il kit era già stato distribuito al personale°5.
Nel verbale della riunione periodica annuale 2009, effettuata il 30 ottobre 2009, ai sensi dall'articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 81, gli esiti delle verifiche non sono stati presi in considerazione.
Sempre secondo quanto accertato dalla PG, l'informazione e formazione dei lavoratori è stata generica e carente, quella dei dirigenti e preposti non è stata effettuata. Il risultato di quella comunque effettuata non ha portato un cambiamento nelle abitudini operative, che la formazione deve ottenere attraverso lo sviluppo di una idonea percezione dei rischi e degli eventi che possono arrecare danno, oltre all'acquisizione delle corrette modalità di lavoro sicuro.
In conseguenza di questi fattori si è, tra l'altro, di fatto creata una erronea interpretazione per la quale l'obbligo di indossare gli indumenti ad alta visibilità vi era solo in caso di scarsa visibilità o di notte.
In base a quanto sopra esposto i fattori che hanno contribuito al verificarsi dell'investimento e della morte dell'agente Br., sono stati individuati dalla Pubblica Accusa, oltre che nel comportamento imperito e in violazione delle norme del Codice della Strada tenuto dal B., che non si è avveduto della presenza dell'agente Br. e non si è fermato a fronte della segnalazione manuale con paletta d'istituto posta in essere dall'agente, anche nella violazione di norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro del Br., M. Claudio, quale Comandante del Corpo della Polizia Municipale Unione Terre Verdiane.
Il M., secondo quanto in precedenza esposto, avrebbe invero violato le seguenti disposizioni.
a) Art. 17, D.lgs. 81/08, comma 1 lettera "a": per non aver predisposto una valutazione dei rischi secondo quanto previsto negli articoli 28 e 29.
b) Articolo 28 comma 2 lettera "b": nonostante il rischio investimento fosse stato individuato non sono state previste adeguate misure di prevenzione diverse dalla semplice consegna dei DPI;
e) Articolo 28 comma 2 lettera "e": relativamente al rischio investimento non è stato redatto un programma di misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) Articolo 28 comma 2 lettera "d": sulle attività a rischio ed in particolare per quelle svolte in strada, non sono state predisposte procedure per scegliere le aree idonee per effettuare, in ragionevole sicurezza, le operazioni in cui era previsto o era prevedibile il rischio d'investimento, oltre alla attuazione delle altre misure di miglioramento previste. Inoltre non è stata individuata la persona appartenente all'organizzazione aziendale che, in possesso di adeguate competenze e poteri, vi provvedesse;
e) Articolo 29 comma 3: in quanto dopo le verifiche effettuate fra maggio e luglio 2009, il loro risultato non è stato oggetto della riunione periodica con conseguente aggiornamento della valutazione di rischi anche al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto nei sopra citati articoli 28 comma 2 lettere "b,c,d;
f) Articolo 18 comma 1 lettera "f: per non aver adeguatamente richiesto e verificato che il personale utilizzasse gli indumenti ad alta visibilità in tutte le attività che esponevano al rischio d'investimento;
g) Articolo 37 comma 3: la formazione effettuata è da ritenersi non adeguata in quanto non ha affrontato tutti i rischi specifici ed in particolare quello d'investimento da parte di autoveicoli, non ha quindi garantito l'acquisizione di comportamenti sicuri condivisi ed applicati; non è stata effettuata la formazione dei dirigenti e dei preposti.

Per quanto riguarda la posizione dell'imputato P., gli inquirenti hanno rilevato che i documenti redatti dal RSPP - come in precedenza osservato - dal 2007 fino alla data dell'infortunio, ivi compreso il verbale della riunione periodica ed il risultato delle verifiche effettuate risultano carenti in relazione alla individuazione, analisi e valutazione del rischio investimento per gli agenti che dovevano operare anche in strada.
Non è stata effettuata un'analisi del lavoro in strada, dei luoghi e delle condizioni in cui poteva essere prevedibilmente effettuato, non si è provveduto alla predisposizione di un reale piano di miglioramento, definendo quindi anche modalità e procedure per la loro esecuzione in sicurezza, oltre ai necessari programmi di verifica.
Mancavano, in quanto mai predisposte, procedure di lavoro per prevenire il rischio di investimento e le stesse misure riportate nelle schede di valutazione, che fanno parte del documento di valutazione dei rischi, sono generiche e spesso mancanti di ogni utilità operativa.
Tali carenze, addebitabili al RSPP, che sarebbe venuto meno ai compiti previsti a suo carico dalla legge, avrebbero contribuito - secondo l'opinione degli inquirenti - a determinare il verificarsi dell'investimento a carico dell'Agente Br., con la conseguenza che anche P.A. dovrebbe essere chiamato a rispondere penalmente della morte dello stesso Br. n forza del combinato disposto degli artt. 41, 589,1 e II comma, c.p.

Le difese degli imputati hanno, in sintesi, osservato che:
- non vi è ravvisabile alcun nesso di causalità (o comunque non vi è prova dell'esistenza dello stesso) tra le violazioni addebitate dagli inquirenti agli imputati e la morte di Br. Giuseppe, essendo essa avvenuta per colpa esclusiva dell'investitore, che non ha visto in alcun modo Br. in quanto di età avanzata e privo dei necessari occhiali da vista, in una situazione che era diversamente di piena visibilità; potrebbe eventualmente individuarsi un limitato concorso di colpa di Br. Giuseppe per effetto del comportamento imprudente ed imprevedibile tenuto;
- non possono trovare applicazione all'attività su strada della Polizia Municipale le norme dal decreto legislativo n. 81/08;
- Br. Giuseppe era stato dotato di adeguato dispositivo di protezione individuale ad alta visibilità, tale potendosi considerare il giubbotto in dotazione al Br., se indossato dal lato interno di colore giallo; egli era stato dotato altresì di un kit ad alta visibilità (giubbotto, copricapo e bracciali), anche se era stato lasciato a casa; all'interno dell'auto di servizio Fiat Idea denominata "alfa 3", vi era un Kit supplementare ad alta visibilità, in dotazione all'agente M.R.;
- il pericolo di investimento era stato adeguatamente individuato nei documenti di valutazione dei rischi;
- il personale della Polizia Municipale dell'Unione Comuni Terre Verdiane, ivi incluso l'agente Br., aveva ricevuto adeguata formazione anche in relazione al rischio di investimento da parte di terzi per "l'attività di vigilanza sul territorio esercitando attività di controllo e sanzionatoria";
- l'organizzazione interna del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Terre Verdiane era dotato di un organigramma tale da prevedere, da parte dei soggetti a ciò incaricati, la necessaria attività di vigilanza e sorveglianza di tutti i lavoratori; nel caso di specie il controllo dell'operato del Br. spettava al Preposto (il Responsabile del Distretto Isp. Capo M. D.) ed al Capo Pattuglia (Agente Scelto M.C.);
- il luogo scelto per l'attività di controllo svolta dagli agenti della Polizia Municipale, utilizzato ordinariamente, doveva considerarsi idoneo alla scopo (come rilevato, d'altra parte, dagli stessi inquirenti);
- deve, pertanto, escludersi la violazione della normativa in materia infortunistica da parte del M. e del P. e, comunque, la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte poste in essere dagli stessi e la morte di Br. Giuseppe.
La cause della morte di Br. Giuseppe, come evidenziato in precedenza, sono da ricondursi, oltre che al comportamento imperito e in violazione delle norme del Codice della Strada tenuto dal B., che non si è avveduto della presenza dell'agente Br. (in parte per l'omesso utilizzo delle prescritte lenti da vista durante la guida) e non si è fermato a fronte della segnalazione manuale con paletta d'istituto posta in essere dall'agente, anche al mancato utilizzo, in una situazione di limitata visibilità, da parte di Br. Giuseppe di un dispositivo di protezione individuale ad alta visibilità (che avrebbe con ogni probabilità permesso al B. di avvedersi della presenza dell'Agente), nonché nel comportamento imprudente tenuto dalla persona offesa, chiaramente frutto di una inadeguata percezione del rischio di investimento da parte di veicoli in transito sulla carreggiata, secondo quanto in precedenza esposto.
Tali essendo i fattori che hanno determinato l'investimento e la morte dell'agente Br. Giuseppe, occorre valutare se gli odierni imputati possano essere chiamati a rispondere del mancato utilizzo da parte della persona offesa di un dispositivo di protezione individuale ad alta visibilità, nonché del comportamento imprudente tenuto dallo stesso, frutto di una inadeguata percezione del rischio di investimento da parte di veicoli in transito sulla carreggiata.
Il mancato utilizzo di un dispositivo di protezione individuale ad alta visibilità non può, a parere di questo giudice, essere addebitato agli odierni imputati. Si è, infatti, in precedenza evidenziato che Br. Giuseppe era stato dotato di adeguato dispositivo di protezione individuale ad alta visibilità, tale potendosi considerare il giubbotto in dotazione al Br., se indossato dal lato interno di colore giallo; egli era stato dotato altresì di un kit ad alta visibilità (giubbotto, copricapo e bracciali), anche se era stato lasciato a casa; all'interno dell'auto di servizio Fiat Idea denominata "alfa 3", vi era un Kit supplementare ad alta visibilità, in dotazione all'agente M.R..
In data 16 gennaio 2008, inoltre il Comandante del Corpo della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni delle Terre Verdiane, e cioè l'odierno imputato Claudio M., aveva adottato un ordine di servizio col quale si richiamava l'obbligatorietà dell'utilizzo dei sistemi di protezione individuale (giubbetto, copricapo e manicotti rifrangenti) nel corso dei servizi di inabilità e controllo specie nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità". Vi è, inoltre, prova che nella e-mail di trasmissione dell'ordine di servizio, la comandante del 2° Dipartimento, I.P., aveva indicato la necessità che tutti i superiori gerarchici eseguissero opera di controllo accurato sull'esatto adempimento di quanto previsto nell'ordine di servizio. L'organizzazione interna del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Terre Verdiane era dotato di un organigramma tale da prevedere, da parte dei soggetti a ciò incaricati, la necessaria attività di vigilanza e sorveglianza di tutti i lavoratori; nel caso di specie il controllo dell'operato del Br. spettava al Preposto (il Responsabile del Distretto isp. Capo M. D.) ed al Capo Pattuglia (agente Scelto M.C.).
Per quanto riguarda il comportamento imprudente tenuto da Br. Giuseppe deve in primo luogo escludersi che esso sia dipeso dalla mancata individuazione del rischio di investimento nell'ambito dell'attività svolta dalla persona offesa, ovvero da una carente attività di formazione di Br. e più in generale del personale della Polizia Municipale, divenendo pertanto irrilevante la questione giuridica dell'applicabilità al caso di specie della normativa prevista dal d.lgs. 81/2008. Va, infatti, evidenziato come in realtà il pericolo di investimento era stato previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Risulta, inoltre, dimostrato che Br., così come più in generale il personale della Polizia Municipale dell'UCTV aveva ricevuto una specifica formazione sul punto. Br. Giuseppe aveva, infatti, frequentato il corso di formazione previsto come obbligatorio dalla direttiva regionale approvata con delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 278 del 14 febbraio 2005, comprendente non solo uno specifico addestramento circa l'uso corretto dei DPI, ma anche le modalità con le quali effettuare i posti di controllo.
Significativo in ordine a tale aspetto risulta non solo il programma del corso e il contenuto del relativo "stage"°6, ma anche le dichiarazioni rese dall'Ispettore di Polizia Eugenio di Prinzo al difensore di M. in data 3.4.2012°7; egli ha, infatti, riferito di aver partecipato in qualità di docente a un corso di formazione per Agenti di Polizia locale organizzato nel 2007 per gli Agenti della Polizia Municipale dell'UCTV (corso al quale risulta aver partecipato anche Br. Giuseppe, come risulta dalla documentazione depositata dalle difese degli imputati°8); l'attività di docenza era consistita nell'accompagnare gli Agenti "sulla strada" e nell'affiancarli nello svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza stradale, e quindi, nello specifico, nel dare indicazioni operative su come scegliere il posto di controllo in modo da poter operare in condizioni di sicurezza, e quindi nel dare indicazioni ai componenti della pattuglia su dove posizionarsi, nonché sulle modalità di controllo e sulle precauzioni da tenere.
Br. risulta, inoltre, aver partecipato agli incontri di formazione sui rischi lavorativi e sull'utilizzo dei DPI, organizzati dall'UCTV e tenuti dall'imputato P. negli anni 2008 e 2009°9.
Va, inoltre, considerato che il luogo scelto per l'attività di controllo svolta dagli Agenti della Polizia Municipale, utilizzato ordinariamente, doveva considerarsi idoneo alla scopo, come rilevato dagli stessi inquirenti e come evidenziato in precedenza.
A fronte di tali provate circostanze di fatto (adeguata formazione ricevuta da Br. e e più in generale dal personale appartenente alla Polizia Municipale dell'UCTV in ordine alla scelta del posto di controllo in modo da poter operare in condizioni di sicurezza, nonché sulle modalità di controllo e sulle precauzioni da tenere; corretta scelta del luogo ove svolgere l'attività di controllo) non può, a parere di questo giudice, ritenersi che abbiano influito sul comportamento tenuto dalla persona offesa neppure la mancata individuazione nei documenti di valutazione dei rischi e la  conseguente mancata attuazione di (peraltro non precisate) misure opportune, diverse dalla semplice consegna dei DPI, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Deve, infine, osservarsi come non vi sia prova in atti che - pur a fronte, come visto, di una adeguata formazione del personale e di una corretta scelta del luogo ove operare il controllo - siano stati omessi dal datore di lavoro i necessari controlli volti ad assicurare l'acquisizione di comportamenti sicuri condivisi, non potendo essa essere ricavata esclusivamente dal comportamento non prudente tenuto da Br.. Non vi è prova, cioè, che il personale della Polizia Municipale, e in particolare Br. Giuseppe, pur essendo stato adeguatamente formato in ordine ai rischi propri dell'attività svolta e al corretto comportamento da tenere per evitare gli stessi, fosse solito tenere comportamenti imprudenti (quale quello posto in essere in occasione dell'investimento), frutto di una non corretta percezione dei rischi stessi, in assenza di un adeguato controllo ed intervento da parte del datore di lavoro.
Conclusivamente, per quanto riguarda P.A. deve escludersi che siano ravvisabili violazioni allo stesso addebitabili o che comunque possa individuarsi un nesso di casualità tra quanto allo stesso contestato e l'evento morte verificatosi.
In relazione alla posizione di M.C. deve concludersi che le prove acquisite non sono sufficienti per ritenere che egli abbia posto in essere le violazioni della normativa antinfortunistica addebitategli sotto il profilo, sopra evidenziato, delle verifica del corretto comportamento da tenersi da parte dei sottoposti nell'attività di controllo e vigilanza stradale, escludendosi diversamente le ulteriori violazioni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e segg., 530 C.p.p.,
ASSOLVE

P.A. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Visti gli artt. 438 e segg. c.p.p., 530, II comma, c.p.p.,
ASSOLVE

M.C. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Parma, 25 luglio 2012.
Il Giudice
2 AGO. 2012

 

 

Note:

1 Si vedano sul punto la C.n.r. del 4.12.2009 e la nota del 10.3.2010 redatta con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AUSL di Parma, Distretto di Fidenza e i relativi allegati; si leggano in particolare la relazione di servizio redatta da C. M. e le s.i.t. rese dalla stessa C., da C.B., V.S. e B.S. (i cui verbali sono stati allegati alla Cnr del 4.12.2009).
2 Si vedano le s.i.t. rese dallo stesso C.B..
3 Si veda sul punto la documentazione medica acquisita e la relazione medico - legale sulle cause della morte della persona offesa in atti.
4 Si veda sul punto l'articolata e completa disamina compiuta nell'annotazione di PG del 10.3.2010 da pag. 18 a pag. 69.
5 Nel verbale di verifica ispettiva datato 27 luglio 2009, ma privo di data certa (in quanto consegnato in data 11 dicembre 2009 e firmato solo dal datore di lavoro e dal RSPP), relativo alle verifiche ispettive asseritamente effettuate dal datore di lavoro e dal RSPP nel periodo maggio - luglio 2009, viene inserita la previsione del rischio accidentale dovuto a investimenti da parte di terzi nell'ambito "dell'attività di vigilanza sul territorio esercitando attività di controllo e sanzionatone". Le misure di prevenzione previste anche in relazione a tale rischio sono quelle di "mantenere un comportamento pacato e risoluto"; viene previsto come DPI un kit ad alta visibilità composto da gilet, copri cappello e manicotti. L'unica misura prevista, quindi, per il rischio di investimento è quella della distribuzione di un kit ad alta visibilità.
Nella prima parte di questo documento viene dato atto (a pag. 12) della distribuzione ad ogni lavoratore di un kit ad alta visibilità da considerarsi DPI e da utilizzarsi secondo le modalità definite con ordine di servizio del Comandante del Corpo n. 10/2008. Viene anche scritto che tale kit (composto da gilet + copricappello + manicotti) è da intendersi come DPI aggiuntivo rispetto a quelli indicati nelle schede di Valutazione dei Rischi "per tutte le attività e mansioni che comportano lavoro in esterno ed alle condizioni di limitata visibilità già individuate dal succitato ordine di servizio".
6 Cfr. docc. 6 e 7 delle produzioni della difesa M..
7 Si veda il doc. 2 delle produzioni della difesa M..
8 Si vedano i docc. 18 delle produzioni della difesa Paletti, nonché i docc. 5 e 8 - 12 delle produzioni della difesa M..
9 Si vedano sul punto i doc. 19-21 delle produzioni della difesa Paletti.