Tipologia: Protocollo di attuazione
Data firma: 25 novembre 2011
Validità: 31.12.2014
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Marche
Fonte: UIL

Sommario:

Premessa
1. Opra: costituzione, compiti e funzioni
2. Opta: Istituzione, compiti e funzioni.
3. RLST: ruoli, compiti e funzioni.
4. Le risorse
5.

Protocollo di attuazione dell’Accordo applicativo del D.lgs 81/2008 del 13.9.2011 tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

premesso che
- in data 20 giugno 1997 è stato sottoscritto a livello regionale dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali Confederali un accordo per l’applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e dell’Accordo Interconfederale Nazionale del 3 settembre 1996;
- in data 9 aprile 2008 è stato emanato, in attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2077, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs.81/2008 e smi che ha introdotto innovazioni in materia;
- in data 12 maggio 2010 è stata assunta la delibera del Comitato Esecutivo dell’Ebna la quale, alla lettera b), determina le risorse per l’RLST e per la formazione e la sicurezza;
- in data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali l’Accordo Nazionale applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi (di seguito “Accordo nazionale”);
considerato
• la particolare importanza, in termini economici ed occupazionali, che il settore dell’artigianato rappresenta nel sistema produttivo della regione;
• la centralità che le politiche per la sicurezza hanno avuto in questi anni nell’attività svolta dalle parti sociali e dalla bilateralità nell’artigianato;
• il consolidato rapporto che si è sviluppato con le strutture pubbliche che operano sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ad iniziare dalla Regione Marche, dall’Inail regionale e dalle Università presenti nel territorio;
• l’esigenza di rafforzare ulteriormente ed estendere l’attività comune orientata a far crescere la cultura della prevenzione fra le imprese e fra i lavoratori e il rafforzamento delle reti di collaborazione e cooperazione fra i diversi soggetti interessati a queste politiche;
• che il d.lgs 81/2008 e l’accordo applicativo nazionale del 13 settembre 2011 forniscono ulteriori strumenti per consolidare, qualificare ed estendere Fazione di prevenzione e di supporto ai lavoratori ed alle imprese da parte delle parti sociali e della bilateralità artigiana nei luoghi di lavoro e sul territorio;
• che il punto 2.1.3 dell’Accordo nazionale prevede la definizione di un Protocollo di attuazione da stipularsi fra le parti a livello regionale;

1. Opra: costituzione, compiti e funzioni
1.1. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, viene costituito l‘Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (Opra) in sostituzione dell’attuale Comitato Paritetico Regionale dell’artigianato (Cpra).
1.2. L’Opra avrà la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Le Parti entro 60 giorni dalla firma del presente Protocollo, provvedono alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto.
1.3. L’Opra ha sede presso l’Ebam e si avvarrà della collaborazione dello stesso per le funzioni di segreteria tecnica e attività operativa (amministrazione, gestione e inserimento dei dati, ecc.), regolato da apposita convenzione tra gli Enti.
1.4. L’Opra è composto da 12 membri, rispettivamente 6 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali. Il mandato dell’Opra è triennale e l’incarico dei componenti è rinnovabile. L’organismo è presieduto da un Presidente e un Vicepresidente designati unitariamente, a rotazione, dalle rispettive parti sociali e durano in carica 3 anni. Nella sua prima riunione l’Opra approverà il proprio regolamento.
1.5. L’Opra sarà dotata di autonomia amministrativa nella gestione delle risorse di cui al successivo punto 4, destinate a garantire la funzionalità degli organismi paritetici, le attività formative, i programmi e le iniziative di tutela della salute. L’Opra sarà dotato di un apposito conto corrente nel quale confluiranno le risorse trasferite dall’Ebam riferite alle quote di cui al punto b della delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12/05/2010 (18.75€). Le risorse previste per sostenere l’attività degli RLST saranno trasferite alle OO.SS., secondo le modalità che le stesse provvederanno a comunicare all’OPRA
1.6. L’Opra svolge i compiti e le funzioni previste dal paragrafo 3.2 dell’Accordo nazionale.
1.7. L’Opra garantirà l’accesso al materiale ricevuto e ai dati elaborati, anche per via informatica, a tutti i soggetti che ne hanno titolo in base alla regolamentazione in essere.
1.8. Le Parti intendono consolidare e rafforzare la positiva collaborazione avviata con l’Inail e la Regione Marche, anche in materia formativa. Questa collaborazione consente l’utilizzo di risorse e competenze aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dalla bilateralità. In questa ottica è importante anche il rapporto con l’attività promossa e sostenuta da Fondartigianato. L’Opra, in collaborazione con gli Opta, promuove la formazione degli RLST che continuerà ad essere realizzata attraverso la partecipazione dell’Inail. L’Opra provvederà a finanziare l’attività formativa degli RLST qualora si rendessero necessarie, risorse aggiuntive rispetto a quelle impiegate.

2. Opta: Istituzione, compiti e funzioni.
2.1. Entro 15 giorni dalla costituzione dell’Opra, nelle 5 provincie della regione Marche saranno istituiti gli Organismi Paritetici territoriali dell’artigianato (Opta).
2.2. Gli Opta sono composti fino ad un massimo di 8 membri, rispettivamente fino a 4 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane e fino fa 4 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali. Il mandato dell’Opta è triennale e l’incarico dei componenti è rinnovabile. Nella sua prima riunione l’Opta approverà il proprio regolamento nel quale verranno stabilite le modalità del proprio coordinamento.
2.3. I compiti e le funzioni dell’Opta sono quelle previste dal paragrafo 3.3 dell’Accordo nazionale salvo le modalità applicative individuate dal presente Protocollo o da eventuali regolamenti attuativi dell’ attività dell’OPTA stesso.
2.4. Con la nomina dei nuovi componenti dell’Opta, decadono gli organismi territoriali costituiti in precedenza.

3. RLST: ruoli, compiti e funzioni.
3.1. In attuazione del punto 2.1 dell’Accordo nazionale, le parti istituiscono nella Regione Marche i Rappresentanti territoriali per la sicurezza (RLST) del settore Artigiano.
3.2. Sulla base dei dati rilevati presso l’Ebam, relativi alle risorse direttamente afferenti alla quota di cui al punto b) della Delibera Ebna del 12 maggio 2010, al numero delle imprese versanti ed al numero di lavoratori coinvolti, le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo individuano in n. 15 i Rappresentanti dei lavoratori territoriali per la sicurezza nella regione, così ripartiti:
• 3 RLST per la provincia di Pesaro
• 3 RLST per la provincia di Ancona
• 3 RLST per la provincia di Macerata
• 3 RLST per la provincia di Fermo (di cui 2 in comune con Ascoli Piceno)
• 3 RLST per la provincia di Ascoli Piceno (di cui 2 in comune con Fermo)
3.3. Entro 15 giorni dalla firma del presente protocollo le OOSS regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi degli RLST, il loro recapito e le rispettive aree/territori di competenza all’Opta, all’Opra e, per suo tramite, alle Associazioni Datoriali.
3.4. I RLST tuttora operanti in base alle precedenti regolamentazioni decadono con la nomina dei nuovi rappresentanti.
3.5. Le OOSS provvederanno congiuntamente a comunicare all’Opra e all’Opta eventuali modifiche che dovessero intervenire nei nominativi degli RLST.
3.6. L’Opra, provvederà a comunicare, all’atto dell’individuazione e in occasione di modifica, a ciascuna azienda (con le modalità definite dallo stesso organismo), all’Inail e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi degli RLST. In occasione della suddetta comunicazione al datore di lavoro, l’Opra provvederà a trasmettere la scheda, predisposta dall’Opna, nella quale saranno riportati il nominativo, i recapiti e le attribuzioni dell’RLST. Tale scheda dovrà essere consegnata tempestivamente da parte del datore di lavoro a tutti i lavoratori.
3.7. Alla fine di ogni anno l’Opra rileverà dall’Ebam le eventuali variazioni nella quantità totale delle risorse e delle imprese versanti le quote.
3.8. I ruoli, compiti e funzioni degli RLS e degli RLST sono quelli previsti dal paragrafo 2 dell’accordo nazionale.
3.9. Le informazioni, la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmessi presso la sede dell’Opra, in attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro, previsti dall’ art. 50 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
3.10. Gli RLST eserciteranno il loro mandato in via continuativa ed esclusiva. Le OO.SS., con la comunicazione di cui al punto 3.3, preciseranno quali rappresentanti verranno utilizzati a tempo pieno e quali a tempo parziale.
3.11. Le OO.SS. regionali definiranno annualmente gli obiettivi minimi di attività degli RLST, con particolare riferimento al numero di aziende da visitare. Tali obiettivi verranno trasmessi agli Opta e all’Opra e l’attività effettivamente svolta in rapporto a detti obiettivi sarà oggetto di valutazione comune.

4. Le risorse
Preso atto che all’attività organizzativa, formativa e informativa del sistema bilaterale della Sicurezza dell’artigianato nella regione Marche, concorrono anche risorse messe a disposizione da altri soggetti, (Ebam, Inail e la Regione Marche), le Farti, tenendo conto di quanto previsto dal punto 4.4. dell’Accordo nazionale, concordano la seguente ripartizione delle risorse previste al punto 4 dell’accordo stesso:
o € 14,75 per il finanziamento dell’attività degli RLST
o € 4,00 per la funzionalità degli organismi, la formazione, i programmi, le iniziative di tutela della salute.

5. Il presente Accordo decorre dalla data odierna ed avrà validità fino al 31 dicembre 2014 e si intende tacitamente rinnovato qualora una delle Associazioni Artigiane o una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo, non comunichi formale disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza. Per qualunque altro aspetto non richiamato nel presente Protocollo si fa riferimento all’Accordo nazionale del 13 settembre 2011 ed alle disposizioni di Legge.

Ancona lì 25 novembre 2011