Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2013, n. 10611 - Smaltimento dei rifiuti speciali e caduta da un tetto: responsabilità di un preposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.E.A. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 203/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 31/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Schillaci Davide Carlo per il ricorrente, il quale si riporta ai motivi di ricorso.
Fatto
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 31/1/2012, confermava la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato B.E.A. colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 583 c.p., commesso il (Omissis), condannandolo alla pena di un anno di reclusione per avere - nella qualità di preposto ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 1, comma 4 bis per la società E.T. di D. Graziella & e. s.a.s., del cantiere sito in (Omissis) - per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza e per la mancata osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato a A. S. lesioni personali gravissime, consistenti nella perdita dell'uso delle gambe.
Era accaduto che l' A., il quale lavorava alle dipendenze della ditta E.T. s.a.s., specializzata nello smaltimento dei rifiuti speciali, al momento dell'infortunio adibito all'esecuzione di lavori di demolizione di pannelli di copertura all'interno di un cantiere edile in (Omissis), nell'atto di procedere allo smaltimento dell'amianto era caduto al suolo dal tetto dell'edificio, sfondando uno dei pannelli di copertura.
La responsabilità del B. veniva ravvisata nell'omissione del compito di vigilare sull'osservanza del piano di sicurezza e del piano di lavoro. Rilevavano i giudici di merito che egli si era limitato alla consegna agli operai dei dispositivi di sicurezza, senza assicurare una più pregnante vigilanza, ancorchè avesse svolto il ruolo di coordinatore dei lavori, impartendo in modo esclusivo tutte le direttive sul lavoro da svolgere nella mattina, sia sui materiali, sia sulla sicurezza. Evidenziavano che il preposto e direttore tecnico di cantiere era figura direttamente portatrice di un proprio livello di responsabilità, correlato al potere di fatto esercitato, senza che fosse necessario un formale atto d'investitura, essendo, invece, sufficiente l'individuazione della posizione dirigistica nell'organizzazione del lavoro.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il B. deducendo, in primo luogo, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato chiamato in giudizio per rispondere del reato nella qualità di preposto ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 bis per la ECOTRAS s.a.s., laddove la qualifica di preposto non trovava riscontro in sentenza, poichè veniva condannato in primo grado per essere responsabile tecnico di cantiere e in secondo grado anche quale direttore tecnico. Rileva che nel preposto s'individua colui che svolge esclusivamente un'attività di sorveglianza sulla osservanza della materia prevenzionale, mentre le posizioni del direttore tecnico di cantiere e di responsabile tecnico di cantiere si atteggiano diversamente. Osserva che egli, più che preposto alla sicurezza, era propriamente coordinatore in materia di amianto, competendo il ruolo di direttore tecnico di cantiere ad altro soggetto. Deduce, inoltre, il ricorrente mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), osservando che la sentenza era priva dei requisiti minimi di cui all'art. 546, lett. c), in quanto per un verso ritiene inattendibile la persona offesa, per altro verso la ritiene credibile in punto di affermazione della responsabilità, trascurando altre risultanze probatorie. Rilevava, infine, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 192 c.p.p. e art. 194 c.p.p., in relazione alla mancanza di prova e all'erronea valutazione della testimonianza della persona offesa, essendo stato fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni di quest'ultima.
Diritto
Va preliminarmente rilevato che la doglianza di cui al primo motivo d'impugnazione, attinente a violazione di legge, non risulta avanzata in appello, avendo l'appellante formulato esclusivamente doglianze attinenti alla valutazione delle prove, alla valutazione in ordine alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatolo.
Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.
Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perchè mai investito della verifica giurisdizionale.
E' inoltre da rilevare che il dedotto vizio di correlazione tra accusa e sentenza è ininfluente sotto altro profilo. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento espresso da questa Corte in merito alla enunciata violazione (Cass. sez. 3, 19741/2010), in forza del quale il difetto di correlazione non deve essere valutato in base al mero confronto letterale tra fatto imputato e sentenza, ma in relazione all'effettiva lesione del diritto di difesa. Nella valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione deve tenersi conto, pertanto, non solo del fatto descritto nel capo di imputazione, ma di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè non si configura alcuna violazione nel caso in cui costui abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15655 del 27/02/2008: Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione). Nel caso in esame la difesa ha avuto modo di spiegare ogni attività difensiva in relazione al profilo di colpa, emerso nel corso del giudizio di primo grado, concernente l'esercizio di fatto della direzione del cantiere. Nessuna violazione del diritto di difesa è, pertanto, configurabile, talchè anche sotto tale profilo il motivo di ricorso va disatteso.
Con riferimento agli altri due motivi di ricorso è da rilevare che i medesimi pongono censure non consentite nel giudizio di legittimità, perchè attinenti a una ricostruzione dei fatti in termini differenti rispetto a quella offerta dai giudici di merito a seguito di congrua valutazione di plurimi elementi probatori acquisiti e convergenti verso una ricostruzione univoca, nonchè alla valutazione, pure congruamente motivata mediante correlazione ad altri elementi inequivosi fattuali emergenti dall'istruttoria, delle ragioni delle discordanze tra le dichiarazioni rese dalla parte lesa nel prosieguo del giudizio rispetto a quelle rese nell'immediatezza dei fatti.
In base a tutte le argomentazioni svolte il ricorso va rigettato, con onere delle spese processuali a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.