Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2013, n. 11492 - Infortunio di un paziente in ospedale e responsabilità di un dirigente e di un RSPP


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -

Dott. IZZO Fausto - Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -

Dott. SAVINO Mariapia Gaeta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso proposto da:

G.R. N. IL (Omissis);

C.G. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 151/2011 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 25/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione E.V. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore Avv. Brodu Basilio del foro di Nuoro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



G.R. e C.G. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe nella parte in cui ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati loro ascritti: quello di lesioni personali colpose subite da un paziente ricoverato presso l'ospedale di (Omissis) e quelli concernenti le contravvenzioni in materia antinfortunistica che si ipotizzavano commesse e rilevanti ai fini della verificazione dell'occorso.

In realtà, in premessa va osservato che già il giudice di primo grado aveva dichiarato la prescrizione per le contravvenzioni e pronunciato condanna per il solo delitto di lesioni personali colpose a carico del G. e del C..

La Corte di appello, quindi, erroneamente ha "reiterato" la declaratoria di prescrizione per tali reati.

Per converso, la stessa Corte ha ritenuto di dover prosciogliere con formula piena, nonostante la prescrizione, il G. dalla contravvenzione a lui solo contestata al capo B della rubrica l'assoluzione è motivata con il rilievo che il G. quale RSPP non era titolare diretto della posizione di garanzia e non poteva rispondere dell'addebito, relativo all'omissione di informazioni agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, trattandosi di obbligo gravante sul datore di lavoro o su soggetti dal medesimo preposti. Il giudice ha poi dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di lesioni colpose.

L'addebito era stato contestato al G., quale RSPP dell'azienda sanitaria, ed al C., quale direttore del servizio manutenzioni della stessa ASL con qualifica, quindi, di dirigente, secondo il giudicante.

La colpa era stata ipotizzata sia come generica, che come specifica:

in sintesi, sotto quest'ultimo profilo, si addebitava di avere omesso di installare o di fare installare e di mantenere in modo adeguato l'impianto elettrico del locale adibito a terapia, di avere omesso di garantire l'adeguato isolamento tra i conduttori dell'impianto elettrico, di avere omesso di predisporre la messa a terra delle parti metalliche, di avere omesso gli opportuni accorgimenti per proteggere l'impianto da sovraccarichi, di avere omesso di predisporre in modo visibile la tabella recante le istruzioni da seguire per i soccorsi da prestare a persone eventualmente folgorate.

Tali addebiti di colpa venivano ritenuti causalmente collegati con l'incidente: il paziente Q.O., che era sottoposto ad una terapia mediante apparecchio elettromedicale, a causa di una verificatasi sovratensione dell'impianto elettrico aveva ricevuto una forte scossa elettrica a seguito della quale era caduto dal letto, perdendo i sensi e riportando anche una lesione lacero-contusa al capo, con ricovero in ospedale per gg. 3.

A supporto della condanna, il giudice di appello poneva come dimostrata, alla luce dei controlli anche tecnici eseguiti sull'impianto, l'irregolarità dello stesso, che risultava tra l'altro non a norma.

Poneva altresì come dimostrato il collegamento causale tra l'impianto e le relative condizioni pregiudicate e la verificazione dell'occorso.

Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

G.R., con il primo motivo, lamenta innanzitutto che la sentenza impugnata era carente in quanto non era riuscita ad individuare specifici inadempimenti ascrivibili al G. nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed aveva ingiustificatamente disatteso quanto evidenziato con i motivi di impugnazione, laddove era stato valorizzato che il G., nella qualità predetta, aveva segnalato e comunicato la situazione pericolosa dell'impianto elettrico, tanto che il datore di lavoro si era attivato ed aveva dato avvio a una serie di iniziative (tra cui l'adozione del sistema differenziale perfettamente rispondente alle norme tecniche e di sicurezza), tutte rivolte a gestire il fattore di rischio, ivi compreso quello connesso alle variazioni di tensione. Si sostiene che l'ispettore di vigilanza dell'organismo di controllo, sentito in dibattimento nella qualità di teste aveva affermato che a seguito degli accertamenti erano stati emessi due verbali di prescrizione solo a carico del C. e dell' A.. Sotto altro profilo si sostiene che alcuni fattori di rischio indicati in capi di imputazione non avevano avuto alcuna incidenza causale con l'incidente e che, in ogni caso, i possibili sovraccarichi in conseguenza di eventuali dispersioni non avrebbero potuto avere sensibili conseguenze in ragione della particolare tipologia dell'apparecchio al quale era legato il paziente, poichè, al suo interno aveva delle limitazioni che bloccavano l'erogazione quando il valore di tensione tendeva a salire ed, in caso, anche in ipotesi di dispersione, sarebbe intervenuto il differenziale bloccando l'erogazione della corrente. Al fatto denunciato poteva imputarsi solamente l'episodio lipotimico o sincopale e la lesione alla cute frontale, determinata non dalla perdita dei sensi quanto dalla caduta della sedia.

Con il secondo motivo si lamenta che l'incidente de quo non sarebbe riconducibile alla normativa antinfortunistica in quanto la p.o. non sarebbe compresa tra i soggetti di tutela equiparati al lavoratore.

C.G., dirigente AUSL e direttore del Servizio manutenzioni, con il primo motivo, lamenta la mancata corrispondenza tra l'imputazione di cui al capo A, enucleante obblighi estranei al ruolo svolto dal C. ed ascrivibili al solo direttore del servizio attività tecniche della AUSL n. (Omissis), già assolto in primo grado - e la natura degli inadempimenti contestati al prevenuto ai capi F, G ed H, che descrivono violazioni di norme antinfortunistiche non incidenti, in termini di nesso causale, con l'evento, come affermato, del resto dagli stessi giudici di appello.

Con il secondo motivo si contesta la qualifica di dirigente del geometra C. e l'insussistenza di un suo obbligo di attivarsi.

Con il terzo motivo e quarto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva individuato la sussistenza del nesso causale tra le violazioni antinfortunistiche contestate al C. e l'evento pur non essendo riconducibile il fatto alle condizioni della cabina e dell'impianto, bensì esclusivamente al funzionamento della macchina cui era collegato il paziente, nonchè al comportamento del personale sanitario addetto alla macchina. Si sottolinea in particolare che proprio dalla trascrizione della perizia M., contenuta nella sentenza impugnata, che la natura delle correnti in gioco non era stata tale da coinvolgere l'efficienza dell'impianto, tanto che non era intervenuto il differenziale.

Con il quinto motivo si sottolinea ancora un volta la sussistenza del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, essendo l'incidente riconducibile al cattivo funzionamento delle macchine fisioterapiche.

Diritto



I ricorsi sono infondati.

In via preliminare va osservato che in considerazione dell'intervenuta estinzione del reato ai fini penali, già dichiarata dalla Corte di merito, si pone a questo giudice di legittimità il problema dell'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Com'è noto il presupposto per l'applicazione della norma indicata è costituito dall'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato. In questo caso la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale, il non averlo l'imputato commesso) devono però risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale In presenza di una causa estintiva del reato non è quindi più applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530 c.p.p., comma 2; da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato (v. in tal senso, tra le tante, Sez. 4, 28 maggio 2008, n. 24360, Rago ed altri ed i riferimenti in essa contenuti).

E' stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un "apprezzamento", ad una "constatazione".

Da ciò consegue altresì che non è consentito al giudice di applicare l'art. 129 c.p.p., in casi di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere, il quadro probatorio, caratteristiche di ambivalenza probatoria.

Coerente con questa impostazione, anche se non rilevante in questo caso, in cui la prescrizione del reato è stata già dichiarata dal giudice di merito, è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (cfr. la citata sentenza Rago ed altri).

Ciò premesso, la fattispecie in esame si caratterizza proprio per la mancanza dei ricordati presupposti per l'assoluzione degli imputati nel merito.

Quanto al ricorso proposto dal G.R., nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i giudici di merito hanno affermato, in conformità agli esiti di relazioni tecniche in atti, che la responsabilità dell'imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei locali di un impianto elettrico non a norma, che provocava situazioni repentine di sovratensione, con conseguente malfunzionamento degli apparecchi medicali ed un aumento rapido della corrente erogata dagli elettrodi, idonee a generare nel paziente una sensazione dolorosa e delle contrazioni più forti che potevano generare panico (e giustificare così la contestuale caduta della parte offesa e le relative lesioni, sia pure di carattere lieve) e nella imperizia dimostrata dallo stesso ad affrontare la situazione di pericolo.

Sotto tale ultimo profilo la Corte di merito ha sottolineato che il G., nella qualità anzidetta, avrebbe dovuto diligentemente ravvisare e segnalare il problema al responsabile AUSL, affichè questi procedesse in tempi ordinari, senza attendere l'erogazione dell'ingente finanziamento occorrente per la totalità dei lavori necessari nell'edificio.

Come evidenziato nelle conclusioni di uno dei consulenti tecnici, riportate nella sentenza impugnata, sarebbe stato sufficiente attuare il collegamento delle apparecchiature potenzialmente pericolose a dei gruppi di continuità e stabilizzatori di tensione, in modo tale da non consentire variazioni rapide delle tensioni in linea.

Da questa premesse in fatto, non sindacabili in questa sede, la sentenza fa discendere la responsabilità del G., che, nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, era tenuto non solo a segnalare l'effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi, come quello verificatosi.

Tale conclusione non contrasta, come sostiene il difensore con i principi consolidati di questa Corte, correttamente richiamati dai giudici di appello.

In proposito, si rileva che la sentenza non pone in discussione il principio che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

In effetti, la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro era tenuto a fare a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 individuandolo ai sensi dell'art. 8 bis del citato decreto tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative", v. ora D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 31 e 32 non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore dì lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.

Dalla ricostruzione dei compiti del RSPP discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di Informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 33 del Decreto cit.). Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, poichè l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.

Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della "posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (v. in tal senso Sez. 4, 21 dicembre 2010, Di Mascio, rv. 249626,ed i riferimenti in essa contenuti).

Il RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perchè come si è visto, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo. Il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto.

Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie.

Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione 4, 15 luglio 2010, Scagliarini).

Ciò perchè, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe rectius, dovrebbe essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell'art. 113 c.p., e art. 41 c.p., comma 1 dell'evento dannoso derivatone.

La decisione impugnata è, pertanto, in linea con i principi sopra indicati, avendo la Corte di merito apprezzato che l'incidente si verificò per evidenti carenze dell'apparato elettrico, il cui rischio non era stato idoneamente in luce dal G..

In questa ottica le considerazioni del difensore rivolte a mettere in discussione il giudizio di responsabilità sostenendo che il G. aveva adempiuto agli obblighi allo stesso spettanti sono rimaste prive di effettivo riscontro e, peraltro, contraddittorie quando finiscono con l'ammettere che al fatto denunciato poteva imputarsi solamente l'episodio lipotimico o sincopale e la lesione alla cute frontale, determinata non dalla perdita dei sensi quanto dalla caduta del paziente dalla sedia.

Infondato è anche il motivo con il quale si sostiene l'inapplicabilità della normativa antinfortunistica alla parte offesa in quanto non compresa tra i soggetti dalla stessa tutelati.

La censura tralascia di considerare che in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perchè possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonchè la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionaiità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, tutte condizioni sussistenti nel caso in esame ( v. da ultimo in tal senso Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322).

Infondato è anche il ricorso proposto dal C., C.G., dirigente AUSL e direttore del Servizio manutenzioni.

I giudici di merito hanno correttamente posto in risalto che il C. era pacificamente un dirigente, preposto al settore manutenzioni, quindi destinatario specifico, per chiaro dettato legislativo e per i principi consolidati di questa Corte, delle norme antinfortunistiche (v. del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4 delineante tre distinte figure, che incarnavano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità: datore di lavoro, dirigente e preposto; tale tripartizione è riproposta anche nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 4 all'art. 18, dove si delineano gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, e art. 19, dedicato agli obblighi del preposto: che si tratta di obblighi "diretti" è attestato, del resto, dalle sanzioni previste per l'inosservanza negli articoli 55, per il datore di lavoro e il dirigente, e 56, per il preposto).

Come il datore di lavoro, anche il dirigente ed il preposto sono indubbiamente destinatari diretti (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro.

Certamente quella del dirigente è un livello di responsabilità intermedio: tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all'effettivo potere di spesa (cfr. in tal senso, Sez. 4, 8 aprile 2008, De Santis ed altri, che, intervenuta sulla figura dei "dirigenti", ha definito tali quei dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente: essi rappresentano, dunque, l'alter ego del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti).

La sentenza impugnata applica correttamente i suddetti principi.

La ricostruzione dell'addebito, operata conformemente in primo e secondo grado, regge al vaglio di legittimità, giacchè, a fronte di una ricostruzione fattuale non illogica, il ricorso mira solo ad introdurre censure tipicamente di merito, che si risolvono in una diversa, opinabile rilettura del compendio probatorio valorizzato, appunto in modo convergente in primo e secondo grado, soprattutto attraverso la considerazione delle consulenze.

Ciò vale con particolare riferimento all'asserita mancata corrispondenza tra l'imputazione e la natura degli inadempimenti contestati al prevenuto ed alla contestata qualifica di dirigente, sulla quale la difesa fonda l'insussistenza dell'obbligo di attivarsi del prevenuto.

Infondate sono anche le altre censure afferenti l'asserito difettoso funzionamento delle macchine fisioterapiche, individuato nel ricorso, quale causa dell'incidente, escluso, invece, dalla sentenza impugnata con argomentazione fondata sulle relazioni peritali, che, come sopra già evidenziato, hanno verificato che il cattivo funzionamento dell'apparecchio a cui era stata collegata la parte offesa era da ricondurre proprio ad una inadeguatezza strutturale dell'impianto elettrico di riferimento.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.