Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)
Fonte: Sito web Eur-Lex
© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 23/08/1982 pag. 0012 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 3 pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 3 pag. 0026
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 1982
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un ' esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro ( prima direttiva particolare ai sensi dell ' articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE )
( 82/605/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che la risoluzione del Consiglio , del 29 giugno 1978 , sul programma d ' azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ( 4 ) , prevede la creazione di specifiche procedure armonizzate per la protezione dei lavoratori contro il rischio saturnino ;
considerando che la direttiva del Consiglio 80/1107/CEE , del 27 novembre 1980 , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un ' esposizione ad agenti chimici , fisici e biologici durante il lavoro ( 5 ) , prevede disposizioni da osservare per la protezione in questione ; che tale direttiva prevede che per gli agenti di cui all ' allegato I , tra i quali il piombo , si prescrivano in direttive particolari valori limite e requisiti specifici ;
considerando che il piombo metallico ed i suoi composti ionici sono agenti tossici presenti in numerose situazioni sul luogo di lavoro e che pertanto un elevato numero di lavoratori risulta esposto ad un potenziale rischio per la salute ;
considerando pertanto l ' importanza delle misure preventive ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e dell ' impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori ;
considerando che i lavoratori esposti al piombo nelle attività di estrazione devono beneficiare di una protezione sanitaria analoga a quella stabilita dalla presente direttiva , ma che , considerato il carattere specifico di tali attività , l ' attuazione di tale protezione dovrà formare oggetto di disposizioni particolari in una direttiva successiva ;
considerando che la presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute sulla base dell ' esperienza acquisita e dell ' evoluzione della tecnica e delle conoscenze mediche in questo campo , l ' obiettivo essendo quello di giungere ad una maggiore protezione dei lavoratori ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . La presente direttiva è la prima direttiva particolare ai sensi dell ' articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE ed ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare alla loro salute dall ' esposizione durante il lavoro al piombo metallico e ai suoi composti ionici , nonchù la prevenzione di tali rischi ; essa non verte sui composti alchilati del piombo . Essa fissa valori limite e disposizioni specifiche .
2 . La presente direttiva non si applica :
- alla navigazione marittima ;
- alla navigazione aerea ;
- alle attività estrattive di minerali contenenti piombo e alla preparazione di concentrati di minerale di piombo nel sito della miniera .
3 . La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative , regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori o di una categoria specifica di lavoratori .
Articolo 2
1 . Per i lavori che possono presentare un rischio di assorbimento di piombo , questo rischio deve essere valutato in modo da determinare la natura e il grado di esposizione dei lavoratori al piombo .
L ' allegato I contiene un elenco indicativo , ma non esauriente delle attività per le quali può esistere un rischio di assorbimento di piombo .
2 . Qualora dalla valutazione di cui al paragrafo 1 risulti l ' esistenza di almeno una delle seguenti condizioni :
- esposizione ad una concentrazione di piombo nell ' aria superiore a 40 g/m3 , media ponderata in funzione del tempo per un periodo di 40 ore settimanali ;
- livelli individuali di piombemia superiori a 40 g Pb/100 ml di sangue ,
si applicano le disposizioni dell ' articolo 11 , paragrafo 1 in materia di informazione e devono essere adottate adeguate misure per minimizzare il rischio nel luogo di lavoro di assorbimento di piombo legato all ' ingerimento di cibi e bevande e al fumo .
3 . Se la valutazione di cui al paragrafo 1 rivela che i livelli individuali di piombemia dovuti all ' assorbimento di piombo sono compresi tra 40 g e 50 g Pb/100 ml di sangue , gli Stati membri si sforzeranno di effettuare , secondo modalità dagli stessi previste , un controllo biologico dei lavoratori interessati .
4 . Qualora dalla valutazione di cui al paragrafo 1 risulti l ' esistenza di almeno una delle seguenti condizioni :
- esposizione ad una concentrazione di piombo nell ' aria superiore a 75 g/m3 , media ponderata in funzione del tempo per un periodo di 40 ore settimanali ;
- livelli individuali di piombemia superiori a 50 g Pb/100 ml di sangue ,
i lavoratori interessati godranno della protezione prevista dalla presente direttiva , in particolare mediante il controllo del piombo nell ' aria e il controllo sanitario di cui agli articoli 3 e 4 .
5 . La valutazione prevista al paragrafo 1 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell ' ambito dell ' impresa o dello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica materiale .
Articolo 3
1 . Tutte le misurazioni del piombo contenuto nell ' aria devono essere rappresentative dell ' esposizione dei lavoratori alle particelle contenenti piombo .
Ai sensi della presente direttiva , sono considerate « particelle contenenti piombo » le particelle raccolte mediante l ' attrezzatura di campionamento le cui caratteristiche sono fissate nell ' allegato II , punto I e analizzate secondo i metodi indicati nell ' allegato II , punto 2 .
2 . Il controllo della concentrazione di piombo nell ' aria deve avvenire almeno ogni tre mesi .
Tuttavia tale frequenza può venire ridotta alle condizioni di cui al paragrafo 3 .
3 . La frequenza dei controlli può venire ridotta fino a una volta all ' anno , sempre che non intervenga alcuna modifica materiale nel lavoro e nelle condizioni di esposizione , qualora :
i ) i risultati delle misurazioni effettuate per lavoratori singoli o per gruppi di lavoratori abbiano indicato , nei due controlli consecutivi precedenti :
- una concentrazione di piombo nell ' aria inferiore a 100 g/m3 ovvero ,
- una fluttuazione irrilevante delle condizioni di esposizione ; ovvero
ii ) il livello individuale di piombemia in ciascun lavoratore non sia superiore a 60 g Pb/100 ml di sangue .
4 . Il controllo di cui al paragrafo 2 , per un lavoratore o un gruppo di lavoratori , comporta uno o più prelievi di campioni di aria .
Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 7 , lettera b ) , secondo trattino , i prelievi sono effettuati in modo da permettere di valutare l ' esposizione massima probabile del o dei lavoratori tenendo conto del lavoro effettuato , delle condizioni di lavoro e della durata dell ' esposizione durante il lavoro . I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell ' impresa o nello stabilimento sono consultati a tale fine .
Per il primo controllo da effettuarsi dopo la constatazione del superamento dei valori fissati nell ' articolo 2 , paragrafo 4 , la durata totale del campionamento non può essere inferiore a quattro ore .
In seguito , tale durata non deve essere inferiore a quattro ore , se i risultati ottenuti dal controllo precedente hanno indicato valori di concentrazione di piombo nell ' aria superiori a quelli ottenuti in precedenza .
Qualora un gruppo di lavoratori esegua mansioni identiche o simili nello stesso luogo e sia perciò esposto a rischi analoghi per la salute , il campionamento può effettuarsi su base di gruppo . In tal caso , sarà prelevato un campione per almeno un lavoratore su dieci .
5 . L ' adattamento al progresso tecnico delle specificazioni previste al paragrafo 1 e nell ' allegato II , tranne quella relativa alla velocità dell ' entrata dell ' aria di cui al punto 1 , lettera a ) , di detto allegato , nonchù degli aspetti tecnici del presente articolo , è effettuato secondo la procedura prevista all ' articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE , nei limiti precisati all ' allegato III di detta direttiva .
Articolo 4
1 . I lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario ( clinico e biologico ) . Tale controllo ha luogo prima dell ' esposizione o all ' inizio di essa . Il controllo clinico deve essere effettuato con frequenza almeno annuale durante il periodo di occupazione . Il controllo biologico è effettuato , conformemente al paragrafo 2 , almeno ogni sei mesi .
Tale controllo deve tener conto , oltre che dell ' entità dell ' esposizione , anche della sensibilità individuale del lavoratore al piombo .
2 . Il controllo biologico comprende , salvo l ' eccezione di cui al paragrafo 3 , la misurazione del piombo nel sangue ( PbB ) .
Tale controllo può comprendere anche la misurazione di uno o più indicatori biologici seguenti :
- escrezione urinaria dell ' acido delta-aminolevulinico ( ALAU ) ;
- prova della protoporfirina di zinco ( ZPP ) ;
- deidratasi dell ' acido delta-aminolevulinico nel sangue ( ALAD ) .
I metodi di misurazione degli indicatori biologici di cui sopra sono indicati nell ' allegato III e possono essere adattati secondo la procedura di cui all ' articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE .
3 . La misurazione del PbB di cui al paragrafo 2 può essere sostituita da quella dell ' ALAU nel caso di lavoratori esposti a rischi elevati di esposizione per un periodo inferiore ad un mese .
4 . La frequenza del controllo biologico può essere ridotta ad una volta all ' anno quando simultaneamente :
- i risultati delle misurazioni effettuate per lavoratori singoli o per gruppi di lavoratori abbiano indicato , nei due precedenti controlli consecutivi , una concentrazione di piombo nell ' aria superiore al valore fissato all ' articolo 2 , paragrafo 4 , primo trattino e inferiore a 100 g/m3 ;
- il livello individuale di piombemia di nessun lavoratore superi il valore fissato all ' articolo 2 , paragrafo 4 , secondo trattino .
5 . Per il controllo clinico sono riportate nell ' allegato IV raccomandazioni pratiche a cui gli Stati membri possono fare riferimento , adattabili conformemente alla procedura prevista all ' articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE .
Articolo 5
1 . Qualora dal controllo biologico eseguito in conformità dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , risulti un livello individuale di piombemia superiore a 60 g Pb/100 ml di sangue , ma inferiore al valore limite di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) , verrà effettuato quanto prima un esame clinico . Tuttavia tale esame clinico può essere procrastinato sino ad una nuova rilevazione del livello di piombemia , eseguita entro un mese dal primo controllo , da cui risulti che il valore di 60 g Pb/100 ml di sangue continua ad essere superato .
In seguito , il controllo biologico e clinico sarà eseguito a intervalli più ravvicinati di quanto previsto dall ' articolo 4 , paragrafo 1 , almeno finchù il livello di piombemia risulti inferiore a 60 g Pb/100 ml di sangue .
2 . In base all ' esame clinico di cui al paragrafo 1 , il medico o l ' autorità rsponsabile del controllo sanitario dei lavoratori dovrebbe pronunciarsi sulle eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare ; tali misure possono comprendere , se necessario , l ' allontanamento dall ' esposizione al piombo del lavoratore interessato o una riduzione del periodo di esposizione .
Articolo 6
1 . Sono applicati i seguenti valori limite :
a ) concentrazione del piombo nell ' aria :
150 g/m3 , media ponderata in funzione del tempo per un periodo di 40 ore settimanali ;
b ) valore dei parametri biologici :
livelli individuali di piombemia : 70 g Pb/100 ml di sangue ( 6 ) .
Livelli di piombemia compresi tra 70 e 80 g Pb/100 ml di sangue sono tuttavia ammessi se i livelli di ALAU restano inferiori a 20 mg/g di creatinina o i livelli di ZPP restano inferiori a 20 g/g di emoglobina oppure i tassi di ALAD restano superiori a 6 unità europee .
2 . Quando il controllo biologico si basa unicamente sulla misurazione dell ' ALAU , secondo le modalità previste dall ' articolo 4 , paragrafo 3 , si applica per l ' ALAU il seguente valore limite : 20 mg/g di creatinina .
3 . Il Consiglio , su proposta della Commissione , tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia , e considerata l ' esperienza acquisita nell ' applicazione della presente direttiva , riesamina i valori limite dei parametri biologici entro cinque anni dall ' adozione della presente direttiva , per stabilire un valore limite di piombemia al massimo pari a 70 g Pb/100 ml di sangue .
Articolo 7
Per accertare che non sia stato superato il valore limite di piombo nell ' aria fissato all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a ) si procede come segue :
a ) se la durata totale del campionamento è di 40 ore durante una stessa settimana le concentrazioni di piombo nell ' aria rilevate possono essere confrontate direttamente con il valore limite fissato all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a ) ;
b ) se la durata totale del campionamento è inferiore a 40 ore durante una stessa settimana :
- il valore limite fissato all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a ) , non viene considerato come superato , qualora la concentrazione ottenuta nel campionamento effettuato conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 4 , sia inferiore al livello numerico del valore limite ;
- si devono prelevare almeno tre altri campioni rappresentativi dell ' esposizione media al piombo qualora la concentrazione di cui al primo trattino abbia superato il livello numerico del valore limite ; la durata totale di ciascuno di questi tre campionamenti è di almeno 4 ore .
Il valore limite è considerato non superato quando su 4 campioni prelevati durante la stessa settimana , tre livelli di concentrazione risultino inferiori al livello numerico del valore limite .
Articolo 8
1 . Quando il valore limite di piombo nell ' aria di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a ) è superato , devono essere identificate le cause di questo superamento ed essere adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione .
Il medico o l ' autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori valuta se sia opportuno procedere ad una determinazione immediata dei parametri bilogici dei lavoratori interessati .
Per verificare l ' efficacia delle misure di cui al primo comma , si procederà ad una nuova determinazione delle concentrazioni di piombo nell ' aria in base alle procedure previste agli articoli 3 e 7 .
2 . Quando le misure di cui al paragrafo 1 , primo comma , data la loro natura o importanza , non possono essere prese entro un mese e quando da una nuova determinazione delle concentrazioni di piombo nell ' aria risulta che il superamento dei valori limite di piombo nell ' aria persiste , il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono adottate misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati , tenuto conto del parere del medico o dell ' autorità responsabile del controllo sanitario .
Quando l ' esposizione non può essere normalmente ridotta con altri mezzi ed è necessario l ' uso di un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione , tale uso non può essere permanente e la sua durata , per ogni lavoratore , deve essere limitata al minimo strettamente necessario .
3 . Qualora si verifichino incidenti che possono provocare un incremento significativo dell ' esposizione al piombo , i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata . Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti alle necessarie riparazioni , con l ' obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione .
4 . Il datore di lavoro fissa le misure destinate a garantire la protezione della salute dei lavoratori durante quei lavori per i quali è prevedibile il superamento del valore limite di cui al paragrafo 1 e per i quali non si possono ragionevolmente attuare misure tecniche preventive per limitare le concentrazioni di piombo nell ' aria . I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell ' impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere ai lavori stessi .
Articolo 9
1 . Quando il valore limite biologico fissato all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b ) è superato :
- sono prese immediatamente le misure necessarie per individuare le cause di tale superamento e ovviare alla situazione . Tali misure possono comprendere , tenuto conto dell ' importanza del superamento , e quando ciò è ritenuto opportuno dal medico o dall ' autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori , l ' allontanamento immediato del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo ;
- una nuova determinazione del livello di piombemia è effettuata entro un termine di tre mesi . In seguito a tale determinazione il lavoratore interessato non deve essere mantenuto nel suo posto di lavoro o in un altro posto di lavoro che comporti un rischio di esposizione al piombo pari o superiore , se il valore limite biologico continua ad essere superato . Il lavoratore interessato può essere assegnato , previo parere del medico o dell ' autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori , ad un altro lavoro che comporti un rischio di esposizione minore . In tal caso egli viene sottoposto ad un controllo sanitario più frequente .
Tuttavia gli Stati membri possono prendere misure diverse per i lavoratori che , essendo stati esposti al piombo per vari anni hanno una carica di piombo molto elevata al momento dell ' applicazione della presente direttiva .
2 . Il lavoratore interessato o il datore di lavoro possono chiedere la revisione delle valutazioni di cui al paragrafo 1 .
Articolo 10
1 . Per qualsiasi lavoro svolto nelle condizioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 4 , devono essere adottate le misure appropriate affinchù :
a ) i ) sia eliminato il rischio di assorbimento di piombo legato all ' ingerimento di cibi e bevande e al fumo ;
ii ) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da piombo ;
iii ) nel caso di luoghi di lavoro molto caldi , in cui i lavoratori devono essere incoraggiati a bere , tali lavoratori possano dispone di acqua potabile o di altre bevande non contaminate dal piombo presente sul luogo di lavoro ;
b ) i ) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi , tenendo conto delle proprietà chimico-fisiche dei composti del piombo a cui i lavoratori sono esposti ;
ii ) detti indumenti di lavoro o protettivi restino dall ' interno dell ' impresa . Essi potranno tuttavia essere trasportati all ' esterno per il lavaggio in lavanderie che dispongano di impianti speciali se l ' impresa non provvede al lavaggio . In tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi ;
iii ) gli indumenti di lavoro o protettivi possano essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili ;
iv ) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati comprendenti docce in caso di operazioni in ambienti polverosi .
2 . Il costo delle misure adottate in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori .
Articolo 11
1 . Per qualsiasi lavoro svolto nelle condizioni di cui all ' articolo 2 paragrafo 2 , sono adottate le misure appropriate affinchù i lavoratori , nochù i loro rappresentanti nell ' impresa o nello stabilimento , ricevano adeguate informazioni circa :
- i rischi potenziali per la salute dovuti all ' esposizione al piombo compresi i rischi potenziali per il feto e per il neonato durante l ' allattamento ;
- l ' esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza biologica e atmosferica ;
- le norme igieniche , ivi compresa la necessità di non fumare , bere o mangiare sul luogo di lavoro ;
- le precauzioni da prendere per l ' uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione ;
- le misure di precauzione particolari che debbono essere adottate per ridurre al minimo l ' esposizione al piombo .
2 . Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 , per qualsiasi lavoro svolto nelle condizioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 4 , vengono prese le misure appropriate affinchù :
a ) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all ' interno dell ' impresa o dello stabilimento possano prendere visione dei dati relativi :
- ai risultati delle misurazioni del piombo nell ' aria ,
- ai risultati statistici ( non nominativi ) del controllo biologico ,
e possano essere informati del significato di tali risultati ;
b ) qualora dai risultati emergano valori superiori ai valori limite per il piombo nell ' aria , fissati dall ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a ) , i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell ' impresa o nello stabilimento siano immediatamente informati del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell ' impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure necessarie o , in caso d ' urgenza , informati delle misure adottate ;
c ) ogniqualvolta vengono effettuate misurazioni della piombemia e di ALAU o altre misurazioni biologiche per valutare l ' esposizione al piombo , i lavoratori interessati siano informati , sotto l ' autorità del medico responsabile , dei risltati di tali misurazioni , nonchù dell ' interpretazione data a questi risultati .
Articolo 12
Il medico o l ' autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori ha accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare l ' esposizione dei lavoratori al piombo , compresi i risultati del controllo del piombo nell ' aria .
Articolo 13
I dati individuali relativi all ' esposizione e agli esami clinici e biologici a cui sono stati sottoposti i lavoratori siano registrati e conservati in forma adeguata , conformemente alle legislazioni e la prassi nazionali .
Articolo 14
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 28 luglio 1982 .
Per il Consiglio
Il Presidente
O . MOELLER
( 1 ) GU n . C 324 del 28 . 12 . 1979 , pag . 3 .
( 2 ) GU n . C 101 del 4 . 5 . 1981 , pag . 14 .
( 3 ) GU n . C 300 del 18 . 11 . 1980 , pag . 22 .
( 4 ) GU n . C 165 dell ' 11 . 7 . 1978 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 327 del 3 . 12 . 1980 , pag . 8 .
( 6 ) Corrispondenti in unità S I a 3,4 micromoli di Pb/1 di sangue .
ALLEGATO I
Elenco delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma
1 . Manipolazione di concentrati di piombo ;
2 . Raffinazione del piombo e dello zinco ( primaria e secondaria ) ;
3 . Fabbricazione e manipolazione di arseniati di piombo a spruzzo ;
4 . Fabbricazione di ossidi di piombo ;
5 . Produzione di altri composti del piombo ( compresa la parte della produzione dei composti di piombo-alchile se essa comporta un ' esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici ) ;
6 . Fabbricazione di vernici , smalti , mastici e colori al piombo ;
7 . Costruzione e rigenerazione di accumulatori ( * ) ;
8 . Lavori artigianali che utilizzino stagno e piombo ;
9 . Fabbricazione di leghe al piombo per saldature ;
10 . Fabbricazione di munizioni contenenti piombo ;
11 . Fabbricazione di oggetti a base di piombo e di leghe contenenti piombo ;
12 . Utilizzazione di vernici , smalti , mastici e colori al piombo ;
13 . Industrie della ceramica ; fabbricazione artigianale di vasellame in terracotta ( * ) ;
14 . Lavorazione del cristallo ;
15 . Industrie della plastica che fanno uso di additivi al piombo ;
16 . Frequente impiego di leghe al piombo per saldatura in spazi chiusi ;
17 . Stampa , con uso di piombo ;
18 . Lavori di demolizione , in particolare raschiatura , sverniciatura a fuoco , taglio al cannello ossiacetilenico di materiale ricoperto da vernici a base di piombo , nonchù demolizione di installazioni ( ad esempio forni di fonderia ) ( * ) ;
19 . Impiego in spazi chuisi di munizioni contenenti piombo ;
20 . Costruzione e riparazione automobilistica ( * ) ;
21 . Fabbricazione di acciai piombati ;
22 . Tempera dell ' acciaio con bagno di piombo ;
23 . Piombatura ;
24 . Recupero di piombo e di residui metallici contenenti piombo .
( * ) Ove si utilizzi o sia presente piombo .
ALLEGATO II
Specificazioni tecniche di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , secondo comma
1 . L ' attrezzatura deve essere conforme alle specificazioni tecniche indicate qui di seguito :
a ) Velocità di entrata dell ' aria all ' orifizio : 1,25 m/s ± 10 % .
b ) Flusso dell ' aria : almeno 1 l/min .
c ) Caratteristiche del portafiltro : è necessario utilizzare un portafiltro a superficie chiusa per evitare la contaminazione .
d ) Diametro dell ' orifizio d ' entrata : almeno 4 mm per evitare gli effetti di parete .
e ) Posizione del filtro e dell ' orifizio d 'entrata : per quanto possibile l ' orientamento deve essere mantenuto parallelo al volto del lavoratore per tutta la durata del campionamento .
f ) Efficacia del filtro : un ' efficacia del 95 % almeno per tutte le particelle prelevate aventi un diametro aerodinamico superiore o pari a 0,3 m .
g ) Omogeneità del filtro : omogeneità massima del tenore di piombo del filtro per consentire un confronto fra le due metà dello stesso filtro .
2 . Il piombo contenuto nel campione d ' aria prelevato secondo le modalità di cui al punto 1 deve essere analizzato con lo spettroscopio di assorbimento atomico o con ogni altro metodo di analisi i cui risultati siono equivalenti .
ALLEGATO III
Metodi di misurazione degli indicatori biologici di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2
PbB : spettroscopia di assorbimento atomico ,
ALAU : metodo DAVIS ( 1 ) o metodo equivalente ,
ZPP : ematofluorimetri ( 2 ) o metodo equivalente ,
ALAD : metodo europeo standardizzato ( 3 ) o metodo equivalente .
La Commissione elaborerà programmi di controllo di qualità appropriati .
( 1 ) vedi G.U .
( 2 ) vedi G.U .
( 3 ) a ) Direttiva 77/312/CEE del Consiglio , del 29 marzo 1977 , concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo , GU n . L 105 del 28 . 4 . 1977 , pag . 10 ( allegato III ) .
b ) vedi G.U .
ALLEGATO IV
Raccomandazioni pratiche per il controllo clinico dei lavoratori di cui all ' articolo 4 , paragrafo 5
1 . In base alle informazioni attualmente disponibili , un assorbimento significativo di piombo può provocare effetti nocivi sui seguenti sistemi :
- ematopoietico ,
- gastrointestinale ,
- nervoso centrale e periferico ,
- renale .
2 . Il medico incaricato del controllo sanitario dei lavoratori esposti al piombo deve conoscere le condizioni e le circostanze in cui ciascun lavoratore è stato esposto al piombo .
3 . Il controllo clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato secondo la buona prassi ; dovrebbe comprendere :
- elaborazione della scheda sanitaria e professionale del lavoratore ;
- esame fisico e intervista personale con il soggetto , con particolare attenzione ai sintomi che accompagnano la prima fase dell ' intossicazione saturnina ;
- valutazione della funzione polmonare ( per l ' uso eventuale di equipaggiamento respiratorio di protezione ) .
Le analisi del sangue ( e segnatamente la determinazione del livello ematocrito ) , e l ' analisi delle urine , dovrebbero essere eseguite in occasione della prima visita medica e poi regolarmente secondo il giudizio del medico .
4 . Oltre alle decisioni che riterrà opportuno prendere in base ai risultati della sorveglianza biologica , il medico incaricato dell ' esame determinerà i casi per i quali è controindicato sottoporre o mantenere il lavoratore all ' esposizione al piombo . Le principali controindicazioni sono :
i ) - alterazioni congenite :
- talassemia ,
- insufficienze G-6-PD ;
ii ) - alterazioni contratte :
- anemia ,
- insufficienze renali ,
- insufficienze epatiche .
5 . Uso degli agenti chelanti
L ' uso degli agenti chelanti per scopi profilattici , conosciuti talvolta con il nome di « terapia preventiva » , è inaccettabile sia dal punto di vista medico che da quello morale . Molti degli agenti chelanti possono infatti essere considerati nefrotossici quando sono somministrati per lunghi periodi .
6 . Terapia delle intossicazioni
Deve essere effettuata da specialisti .